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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18167/2020 del 01/09/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Trenitalia impugna la decisione che aveva confermato l'obbligo di pagare a Bello le differenze retributive riconosciute in primo grado in conseguenza dell'accertata interposizione fittizia e della ricostituzione del rapporto di lavoro subordinato. Il motivo principale riguarda la computabilità, ai fini delle differenze retributive, del controvalore delle "carte di libera circolazione" (C.L.C.): la ricorrente sostiene che tali carte non erano previste da norme o contratti nel periodo oggetto della domanda (erano state oggetto di disciplina solo in epoca successiva), che costituiscono una mera liberalità e non una componente della retribuzione, e che il parametro utilizzato per quantificarne il valore (prezzo di acquisto sul mercato) è errato e irragionevole. Inoltre Trenitalia deduce motivi di diritto processuale in ordine all'ammissibilità di censure sulla quantificazione formulate soltanto in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che le carte di libera circolazione costituiscono un'agevolazione ancorata allo status di dipendente/ex dipendente, non riconducibile al sinallagma prestazione/controprestazione e quindi non computabile come componente della retribuzione ai fini del calcolo delle differenze retributive conseguenti all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria, disponendo che sia revocato il decreto ingiuntivo opposto e che dalle somme richieste siano detratte le voci riferibili alle C.L.C.; alla corte del rinvio è rimessa la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge 21 novembre 1955 n. 1108

    Originariamente includeva le concessioni di viaggio (fra cui le C.L.C.) fra le agevolazioni spettanti; tale disciplina è stata però superata dal processo di privatizzazione e successiva delegificazione

  • Legge 28 febbraio 1986 n. 41

    Ha abolito, con decorrenza 15 gennaio 1986, le concessioni gratuite di viaggio legate all'Ente Ferrovie dello Stato, incidendo sulla natura giuridica delle agevolazioni di viaggio

  • Legge 17 maggio 1985 n. 210

    Ha introdotto il regime di privatizzazione e delegificazione del rapporto di lavoro nel settore ferroviario, rimettendo alla contrattazione collettiva la disciplina delle condizioni di lavoro e dei benefici

  • Contratto collettivo nazionale (C.C.N.L.) 1990/1992

    Ha previsto la rimessione alla contrattazione collettiva per la disciplina delle agevolazioni (quale fonte pattizia che ha poi determinato la disciplina delle C.L.C.)

  • Accordo sindacale 15 maggio 1991

    Ha convenuto, a decorrere dal 1° gennaio 1992, il rilascio di una carta di libera circolazione nell'ambito delle intese pattizie, segnalando come la disciplina delle C.L.C. sia di natura contrattuale

  • Accordo di confluenza del Gruppo FS

    Accordo del 16 aprile 2003

    Ha dato disciplina organica e aziendale alle C.L.C. nel Gruppo FS, ma è successivo al periodo oggetto della domanda e quindi non può essere assunto automaticamente come fonte per il calcolo retroattivo delle retribuzioni

  • Codice civile

    Richiamati in tema di nozione di retribuzione: la Corte ha ritenuto che, per rientrare nella retribuzione, l'agevolazione deve essere riconducibile al sinallagma prestazione/controprestazione, obbligatoria o corrispettiva

  • Codice civile

    Citate dalla Corte d'appello come criterio generale di ampia computabilità ma la Cassazione osserva che tali norme non bastano a qualificare come retributiva una liberalità che non ha i requisiti del corrispettivo

  • Codice di procedura civile

    art. 360, primo comma, nn. 3 e 4

    Fondamento dei motivi di cassazione invocati per violazione di norme sostanziali e per vizio di motivazione o insufficienza della prova; la Corte ha ritenuto fondati i profili relativi alla qualificazione e computabilità delle C.L.C.

  • Costituzione

    Richiamata nei motivi di censura quanto alla tutela della retribuzione; la Corte ha comunque esaminato la natura dell'agevolazione sulla base del sinallagma lavorativo

Massime di principio

  • Per qualificare un benefit come componente della retribuzione occorre verificare il rapporto sinallagmatico prestazione/controprestazione: il benefit deve essere riconducibile a un corrispettivo della prestazione e avere carattere di obbligatorietà o regolarità.
  • Un vantaggio che è mera liberalità (non obbligatorio, non convertibile in denaro, non riferibile alla prestazione prestata) normalmente non è computabile come retribuzione per il calcolo delle differenze retributive.
  • La fonte della prestazione (norma di legge o contratto collettivo antecedente al periodo controverso) è cruciale: normativa o accordi intervenuti successivamente non possono essere fatti valere retroattivamente per qualificare benefici come retributivi nel periodo precedente.
  • Nella quantificazione di benefit non monetari va usata una fonte di riferimento coerente col rapporto di lavoro; l'uso di un parametro esterno e occasionale (es. prezzo di mercato di acquisto) può essere ritenuto inidoneo o irragionevole se non coerente con la natura del beneficio.
  • Sotto il profilo processuale, contestare in tempo utile l'esistenza stessa di una voce retributiva (anziché solo i calcoli) è essenziale: obiezioni tardive sulla quantificazione possono essere dichiarate inammissibili se il giudice di merito ha già deciso sulla questione sostanziale.
  • Nel contesto di transizioni giuridiche (es. privatizzazioni, delegificazione) è necessario accertare se specifiche agevolazioni siano state preservate da norme o accordi per particolari categorie; l'appartenenza allo status di "ex dipendente" o a condizioni soggettive può incidere sulla mantenibilità del beneficio.
  • La giurisprudenza tende a distinguere benefici che riparano spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione della prestazione (più facilmente retribuibili) e agevolazioni legate allo status personale che hanno natura diversa e non sono computabili come retribuzione.

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