Cassazione Civile, Sentenza n. 18167/2020 del 01/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Trenitalia impugna la decisione che aveva confermato l'obbligo di pagare a Bello le differenze retributive riconosciute in primo grado in conseguenza dell'accertata interposizione fittizia e della ricostituzione del rapporto di lavoro subordinato. Il motivo principale riguarda la computabilità, ai fini delle differenze retributive, del controvalore delle "carte di libera circolazione" (C.L.C.): la ricorrente sostiene che tali carte non erano previste da norme o contratti nel periodo oggetto della domanda (erano state oggetto di disciplina solo in epoca successiva), che costituiscono una mera liberalità e non una componente della retribuzione, e che il parametro utilizzato per quantificarne il valore (prezzo di acquisto sul mercato) è errato e irragionevole. Inoltre Trenitalia deduce motivi di diritto processuale in ordine all'ammissibilità di censure sulla quantificazione formulate soltanto in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che le carte di libera circolazione costituiscono un'agevolazione ancorata allo status di dipendente/ex dipendente, non riconducibile al sinallagma prestazione/controprestazione e quindi non computabile come componente della retribuzione ai fini del calcolo delle differenze retributive conseguenti all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria, disponendo che sia revocato il decreto ingiuntivo opposto e che dalle somme richieste siano detratte le voci riferibili alle C.L.C.; alla corte del rinvio è rimessa la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Legge 21 novembre 1955 n. 1108
Originariamente includeva le concessioni di viaggio (fra cui le C.L.C.) fra le agevolazioni spettanti; tale disciplina è stata però superata dal processo di privatizzazione e successiva delegificazione
Legge 28 febbraio 1986 n. 41
Ha abolito, con decorrenza 15 gennaio 1986, le concessioni gratuite di viaggio legate all'Ente Ferrovie dello Stato, incidendo sulla natura giuridica delle agevolazioni di viaggio
Legge 17 maggio 1985 n. 210
Ha introdotto il regime di privatizzazione e delegificazione del rapporto di lavoro nel settore ferroviario, rimettendo alla contrattazione collettiva la disciplina delle condizioni di lavoro e dei benefici
Contratto collettivo nazionale (C.C.N.L.) 1990/1992
Ha previsto la rimessione alla contrattazione collettiva per la disciplina delle agevolazioni (quale fonte pattizia che ha poi determinato la disciplina delle C.L.C.)
Accordo sindacale 15 maggio 1991
Ha convenuto, a decorrere dal 1° gennaio 1992, il rilascio di una carta di libera circolazione nell'ambito delle intese pattizie, segnalando come la disciplina delle C.L.C. sia di natura contrattuale
Accordo di confluenza del Gruppo FS
Accordo del 16 aprile 2003
Ha dato disciplina organica e aziendale alle C.L.C. nel Gruppo FS, ma è successivo al periodo oggetto della domanda e quindi non può essere assunto automaticamente come fonte per il calcolo retroattivo delle retribuzioni
Codice civile
Richiamati in tema di nozione di retribuzione: la Corte ha ritenuto che, per rientrare nella retribuzione, l'agevolazione deve essere riconducibile al sinallagma prestazione/controprestazione, obbligatoria o corrispettiva
Codice civile
Citate dalla Corte d'appello come criterio generale di ampia computabilità ma la Cassazione osserva che tali norme non bastano a qualificare come retributiva una liberalità che non ha i requisiti del corrispettivo
Codice di procedura civile
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4
Fondamento dei motivi di cassazione invocati per violazione di norme sostanziali e per vizio di motivazione o insufficienza della prova; la Corte ha ritenuto fondati i profili relativi alla qualificazione e computabilità delle C.L.C.
Costituzione
Richiamata nei motivi di censura quanto alla tutela della retribuzione; la Corte ha comunque esaminato la natura dell'agevolazione sulla base del sinallagma lavorativo
Massime di principio
- Per qualificare un benefit come componente della retribuzione occorre verificare il rapporto sinallagmatico prestazione/controprestazione: il benefit deve essere riconducibile a un corrispettivo della prestazione e avere carattere di obbligatorietà o regolarità.
- Un vantaggio che è mera liberalità (non obbligatorio, non convertibile in denaro, non riferibile alla prestazione prestata) normalmente non è computabile come retribuzione per il calcolo delle differenze retributive.
- La fonte della prestazione (norma di legge o contratto collettivo antecedente al periodo controverso) è cruciale: normativa o accordi intervenuti successivamente non possono essere fatti valere retroattivamente per qualificare benefici come retributivi nel periodo precedente.
- Nella quantificazione di benefit non monetari va usata una fonte di riferimento coerente col rapporto di lavoro; l'uso di un parametro esterno e occasionale (es. prezzo di mercato di acquisto) può essere ritenuto inidoneo o irragionevole se non coerente con la natura del beneficio.
- Sotto il profilo processuale, contestare in tempo utile l'esistenza stessa di una voce retributiva (anziché solo i calcoli) è essenziale: obiezioni tardive sulla quantificazione possono essere dichiarate inammissibili se il giudice di merito ha già deciso sulla questione sostanziale.
- Nel contesto di transizioni giuridiche (es. privatizzazioni, delegificazione) è necessario accertare se specifiche agevolazioni siano state preservate da norme o accordi per particolari categorie; l'appartenenza allo status di "ex dipendente" o a condizioni soggettive può incidere sulla mantenibilità del beneficio.
- La giurisprudenza tende a distinguere benefici che riparano spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione della prestazione (più facilmente retribuibili) e agevolazioni legate allo status personale che hanno natura diversa e non sono computabili come retribuzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 1 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 18168/2020 del 01/09/2020
- Sentenza lavoro · 31 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 18136/2020 del 31/08/2020
- Sentenza lavoro · 31 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 18137/2020 del 31/08/2020
- Sentenza lavoro · 31 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 18138/2020 del 31/08/2020
- Sentenza lavoro · 31 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 18139/2020 del 31/08/2020
- Sentenza lavoro · 31 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 18140/2020 del 31/08/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →