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Provvedimento

Deliberazione n. 439 del 17/07/2025

Provvedimento del 17 luglio 2025

Garante Privacy439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati l’11 luglio 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di segnalazioni ex art. 144-bis Codice privacy relative al possibile invio o diffusione di materiale sessualmente esplicito dell’interessato tramite Instagram e Telegram. Le misure mirano a impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e a imporne l’eventuale conservazione per soli fini probatori per dodici mesi, con adeguate cautele per evitare l’identificazione diretta degli interessati. Il provvedimento odierno ha natura di ratifica delle determinazioni urgenti adottate dal dirigente competente, dopo verifica della compatibilità della segnalazione con la disciplina sul revenge porn.

Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn

Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito su piattaforme digitali

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica due determinazioni urgenti adottate il 11 luglio 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in relazione a segnalazioni presentate dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Il caso riguarda il possibile trattamento e la diffusione, tramite Instagram e Telegram, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, riconducibile alla disciplina del c.d. revenge porn.

Origine del procedimento e quadro normativo

L’Autorità richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 139/2021, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il fondato rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso. Il medesimo articolo impone al Garante di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Intervento urgente adottato dal dirigente competente

Sulla base delle segnalazioni protocollate presso l’Ufficio del Garante, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità del caso con la previsione normativa richiamata e ha adottato due determinazioni d’urgenza, numerate 228 e 229 dell’11 luglio 2025. Con tali atti ha ordinato a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di:

  • adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash;
  • conservare l’eventuale materiale oggetto delle segnalazioni che fosse acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • utilizzare, nella conservazione, misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • comunicare tempestivamente all’Autorità l’eventuale materiale acquisito.

Ratifica finale del Garante

Le determinazioni urgenti sono state trasmesse alle piattaforme con note dell’11 luglio 2025. Dopo aver esaminato la documentazione in atti e le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Collegio ha deliberato la ratifica dei provvedimenti urgenti nn. 228/2025 e 229/2025 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento conclude dunque confermando integralmente le misure di urgenza dirette a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a garantirne l’eventuale conservazione probatoria nei limiti temporali indicati.

Punti principali

Origine del procedimento e base normativa

Il procedimento nasce da due segnalazioni presentate dall’interessato, che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante presso le piattaforme Instagram e Telegram. Il Garante richiama la disciplina speciale sul revenge porn, che consente di ricevere segnalazioni da chiunque abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali.

Misure urgenti adottate dal dirigente

Verificata la compatibilità di quanto segnalato con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 228 e 229 dell’11 luglio 2025. Con tali atti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash.

Conservazione del materiale a fini probatori

Le medesime determinazioni hanno prescritto alle società destinatarie di conservare l’eventuale materiale oggetto delle segnalazioni che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per un periodo di dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, esaminata la documentazione e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 228/2025 e 229/2025, adottati l’11 luglio 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgentipubblica amministrazione

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