Sentenza n. 1207/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Cosenza di rigetto dell’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia e della richiesta di riesame del precedente diniego
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo la violazione del R.D. n. 773/1931 e l’eccesso di potere. Ha contestato che una condanna risalente al 2007 per un reato in materia di stupefacenti potesse giustificare il diniego e ha sostenuto che da incontri sporadici e occasionali con soggetti controindicati non potesse ricavarsi una prognosi di inaffidabilità nell’uso delle armi. L’amministrazione ha fondato il provvedimento sulla condanna a sedici mesi di reclusione e sulla circostanza che il ricorrente fosse stato trovato, in più occasioni tra il 2017 e il 2020, in compagnia di soggetti controindicati, nonché su un precedente controllo del 2013.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha distinto tra le ipotesi di diniego automatico previste dagli artt. 11, comma 1, e 43, comma 1, R.D. n. 773/1931, che non ricorrevano nel caso concreto, e il potere discrezionale di valutazione dell’affidabilità e della buona condotta previsto dagli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2, del medesimo testo unico. Secondo il Collegio, il giudizio sull’affidabilità nell’uso delle armi è ampiamente discrezionale e può essere sindacato soltanto in presenza di illogicità o irragionevolezza manifeste. Non è necessario che i comportamenti valutati integrino autonomamente un reato né che sia svolta un’ulteriore istruttoria sulla pericolosità sociale, poiché è sufficiente una valutazione prognostica, anche fondata su indizi, diretta a prevenire rischi per la sicurezza pubblica. Nel caso concreto, la condanna per un reato in materia di stupefacenti, unitamente alle plurime frequentazioni di soggetti controindicati successive alla condanna, rendeva ragionevole la valutazione negativa del Questore e non consentiva di desumere un effettivo mutamento della condotta. Il TAR ha inoltre rilevato che non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi e che la regola generale è il divieto di detenzione delle armi. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 11 R.D. n. 773/1931
“Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate...” e “Le autorizzazioni di polizia possono essere negate...”
La norma distingue tra ipotesi di diniego obbligatorio e ipotesi di diniego discrezionale fondate sulla buona condotta e sull’affidabilità dell’interessato.
art. 43, comma 1, R.D. n. 773/1931
“non può essere concessa la licenza di portare armi” nei casi di condanna ivi previsti
Prevede ipotesi di automatismo preclusivo per determinate condanne, non applicabili alla condanna esaminata nel giudizio.
art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931
“La licenza può essere ricusata ... ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”
Attribuisce all’amministrazione il potere discrezionale di negare la licenza anche per reati diversi da quelli automaticamente ostativi, quando l’interessato non offra adeguate garanzie di buona condotta e di uso corretto delle armi.
Massime di principio
- Il diniego della licenza di porto d’armi può essere fondato, anche al di fuori delle ipotesi di automatismo preclusivo previste dalla legge, su una valutazione discrezionale dell’affidabilità, della buona condotta e dell’assenza di un rischio di abuso delle armi.
- Il giudizio amministrativo sull’affidabilità del richiedente il porto d’armi è prognostico e preventivo: può basarsi anche su elementi meramente indiziari e su comportamenti non aventi autonoma rilevanza penale, senza necessità di una distinta istruttoria sulla pericolosità sociale.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di porto d’armi è esterno e riguarda la manifesta illogicità, irragionevolezza o incoerenza dell’apprezzamento, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.
- La condanna risalente non perde necessariamente ogni efficacia valutativa quando sia accompagnata da ulteriori elementi successivi, quali plurime frequentazioni di soggetti controindicati, dai quali l’amministrazione possa ragionevolmente desumere l’assenza di un mutamento positivo della condotta.
- Il porto d’armi non costituisce un diritto soggettivo del richiedente; nell’ordinamento la detenzione delle armi è soggetta a un regime di divieto generale, rispetto al quale il rilascio della licenza rappresenta un’eccezione subordinata alla verifica dell’affidabilità del richiedente.
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