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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/317

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/317 della Commissione del 6 febbraio 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Colline di Romagna» (DOP)

Normativa europea32023R0317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/317 approva la modifica del disciplinare della DOP "Colline di Romagna". La Commissione ha esaminato la domanda italiana ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, ha pubblicato la modifica come non minore e, in assenza di opposizioni motivate, ne ha disposto l’approvazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Colline di Romagna".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta "Colline di Romagna", iscritta nel registro delle DOP/IGP dell’Unione europea. Riguarda gli operatori che producono, trasformano o commercializzano il prodotto disciplinato dalla DOP, nonché le autorità competenti degli Stati membri interessati. Ha efficacia generale nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non contiene esclusioni specifiche.

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Colline di Romagna"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/317 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Colline di Romagna". L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e riguarda la procedura di modifica delle specifiche di una DOP già registrata.

Contesto procedurale

La Commissione dichiara di aver esaminato la domanda presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Esito della procedura di opposizione

La Commissione rileva che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la modifica del disciplinare può essere approvata.

Effetti dell’atto

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per il nome "Colline di Romagna" (DOP). L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e precisa la sua immediata applicabilità in tutti gli Stati membri, con efficacia obbligatoria in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare, già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, relativa al nome "Colline di Romagna" (DOP), ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Presupposti procedurali e qualificazione della modifica

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La modifica è stata qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, con conseguente pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine protetteindicazioni geografiche protettequalità dei prodotti agricoli e alimentari

Testo integrale

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