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Legge

L.R. Abruzzo 11/2006

Modifiche ed integrazioni agli artt. 69 (Istituzione della Riserva Naturale regionale guidata "Borsacchio" nel Comune di Roseto degli Abruzzi), 162 della L.R. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2005) e 1 della L.R. 33/2005.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 11/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina della Riserva Naturale Guidata “Borsacchio”, estendendola ai Comuni di Roseto degli Abruzzi e Giulianova, ampliandone il perimetro e adeguando gestione e competenze del Comune capofila. Le modifiche producono efficacia solo dopo l’approvazione del nuovo perimetro da parte del Consiglio regionale; sono inoltre abrogate alcune disposizioni finanziarie precedenti.

Modifiche alla disciplina della Riserva Naturale Guidata Borsacchio

Modifiche alla Riserva Naturale Guidata “Borsacchio”

La legge regionale interviene sulla disciplina della Riserva Naturale Guidata “Borsacchio” in Abruzzo, aggiornandone l’assetto territoriale e gestionale. L’atto modifica anche alcune disposizioni collegate della normativa finanziaria regionale e della legge regionale n. 33 del 2005.

Ambito territoriale e perimetrazione

La riserva viene ridefinita come istituita nel territorio dei Comuni di Roseto degli Abruzzi (TE) e Giulianova (TE), e non più nel solo Comune di Roseto degli Abruzzi. Di conseguenza:

  • la rubrica dell’articolo istitutivo è aggiornata;
  • il perimetro cartografico è richiamato su scala 1:5000;
  • la superficie indicata passa da 110 ettari a 1100 ettari.

Assetto gestionale

Roseto degli Abruzzi è qualificato come Comune capofila. Inoltre, in più passaggi della disciplina della riserva, il riferimento al “Comune” viene integrato con la specificazione di “Comune gestore”, chiarendo il ruolo dell’ente incaricato della gestione. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, i Comuni di Roseto degli Abruzzi e Giulianova devono definire, tramite apposita intesa:

  • l’organo di gestione della riserva;
  • la relativa composizione;
  • le forme e le modalità di gestione della riserva stessa.

Regole sulla tutela e sugli strumenti urbanistici

Viene soppressa, nella lettera r) del comma 19 dell’articolo modificato, la clausola secondo cui alcune previsioni sarebbero state ammissibili solo “se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti”. La modifica elimina quindi quel limite testuale.

Abrogazioni

Sono abrogati:

  • i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 162 della L.R. 6/2005;
  • il comma 68 dell’articolo 1 della L.R. 33/2005.

Efficacia della legge

La legge prevede una particolare condizione di efficacia: essa esplica i propri effetti solo dopo l’approvazione, da parte del Consiglio regionale, del nuovo perimetro della riserva adeguato a quanto disposto dalla stessa legge. Fino a tale approvazione, la disciplina modificata non opera pienamente.

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