Sentenza n. 1797/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania n. 1100/2024, recante condanna al pagamento di somme in favore della società ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania n. 1100 del 29 febbraio 2024, passata in giudicato e notificata all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania il 30 aprile 2024. La sentenza civile aveva condannato l’amministrazione al pagamento di euro 19.510,00, oltre agli interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla domanda al soddisfo, nonché delle spese processuali liquidate in euro 1.964,00, oltre accessori. La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme dovute, deducendo la persistente mancata integrale esecuzione del giudicato. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. 669/1996 era decorso. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto un pagamento parziale. L’Azienda, benché ritualmente intimata e destinataria di una richiesta istruttoria del Tribunale sullo stato dell’esecuzione, non si è costituita e non ha fornito prova dell’integrale adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all’amministrazione e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. 669/1996. L’amministrazione non ha dimostrato l’integrale esecuzione del giudicato; pertanto il Tribunale ha ordinato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania di corrispondere, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, tutte le somme indicate nel titolo, detratto quanto già pagato. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Azienda, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’ente, da attivare mediante comunicazione della perdurante inottemperanza a cura della parte ricorrente. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’amministrazione è stata inoltre condannata a rimborsare euro 523,75 per la registrazione del titolo esecutivo e a pagare le spese processuali del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano l’azione di ottemperanza; ricorrendone i presupposti, il giudice ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specificamente richiamata per il giudizio di ottemperanza e consente l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato.
art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’amministrazione consente la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 5 d.lgs. 231/2002
È il titolo normativo degli interessi moratori riconosciuti nella sentenza del Tribunale di Catania dalla domanda fino al soddisfacimento.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’amministrazione e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione debitrice deve dimostrare l’integrale esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
- Il pagamento parziale intervenuto nelle more del giudizio non elimina l’interesse all’ottemperanza, ma comporta che l’ordine giudiziale sia limitato al residuo ancora dovuto.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
- Quando il commissario ad acta sia individuato in un dirigente dell’amministrazione inottemperante, l’attività commissariale rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un autonomo compenso.
- Sono rimborsabili le spese sostenute dal creditore dopo la formazione del titolo giudiziale quando risultino funzionali alla sua soddisfazione, come le spese di registrazione del titolo esecutivo.
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