Sentenza n. 1795/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sospensione dei lavori, demolizione delle opere abusive e rimessione in pristino relative a un immobile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione, chiedendone l'annullamento previa sospensione degli effetti. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 7 e seguenti e dell'art. 21-octies della l. 241/1990, nonché difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto garantire la partecipazione procedimentale in ragione della complessità della fattispecie, caratterizzata dalla stratificazione di abusi edilizi realizzati in epoche diverse e da soggetti diversi. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, nonché violazione degli artt. 27 e 31 del d.P.R. 380/2001, contestando la mancata distinzione tra la preesistente veranda abusiva, l'ampliamento di circa trenta metri quadrati realizzato dal ricorrente e i lavori di diversa distribuzione interna eseguiti nella parte legittima dell'abitazione. In particolare, ha sostenuto che la preesistente veranda era già stata oggetto di una precedente ordinanza di demolizione nei confronti della dante causa, e che i lavori interni, astrattamente riconducibili a SCIA o CILA, non avrebbero potuto essere sanzionati con la demolizione.
La decisione
Il TAR ha deciso la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'ordine di demolizione di opere abusive sia un provvedimento vincolato e doveroso, espressione del potere repressivo edilizio, sicché non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, non residuando spazi di discrezionalità o momenti partecipativi idonei a incidere sull'an o sul quid della misura. In ogni caso, il ricorrente non ha dimostrato che la sua partecipazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso; inoltre, egli era presente all'accertamento della polizia municipale. La pluralità e la diversa epoca degli abusi non rendono necessaria la comunicazione di avvio. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha rilevato che l'ordinanza distingueva tre categorie di opere, ma ha ritenuto legittima la loro valutazione unitaria, poiché l'ampliamento, la trasformazione a fini abitativi della preesistente tettoia e i lavori interni erano funzionalmente collegati e avevano ridefinito complessivamente i contorni edilizi dell'immobile. Secondo il TAR, gli abusi edilizi sul medesimo immobile non possono essere artificialmente frazionati per assoggettare alcune opere a un regime sanzionatorio meno grave o per eludere i presupposti della sanatoria: l'incidenza urbanistico-edilizia deve essere valutata con riguardo alla globalità degli interventi e alle loro reciproche interazioni. È stata ritenuta irrilevante la precedente ordinanza di demolizione rimasta inottemperata dalla dante causa, poiché l'ordine impugnato trovava giustificazione nell'unitarietà dell'abuso, che il ricorrente aveva contribuito ad aggravare. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione della controversia nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti, quando sussistono i relativi presupposti.
artt. 7 e ss. l. 241/1990
comunicazione di avvio del procedimento
La comunicazione di avvio non è necessaria per l'ordine di demolizione di opere abusive, trattandosi di esercizio vincolato e doveroso del potere repressivo edilizio.
art. 21-octies l. 241/1990
Il ricorrente non ha dimostrato che la partecipazione procedimentale avrebbe potuto determinare un diverso contenuto del provvedimento; la censura partecipativa è stata comunque ritenuta infondata per la natura vincolata dell'ordine di demolizione.
artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001
ordinanza di sospensione dei lavori e demolizione delle opere abusive e rimessa in pristino
Le disposizioni fondano il potere repressivo comunale e consentono di ordinare la demolizione delle opere abusive; la legittimità della misura va valutata considerando unitariamente gli interventi edilizi funzionalmente collegati sul medesimo immobile.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un provvedimento vincolato e doveroso; pertanto, di regola, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione del destinatario non può incidere sull'an o sul quid della misura repressiva.
- Anche quando l'abuso sia composto da interventi realizzati in epoche diverse e da soggetti diversi, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l'illegittimità dell'ordine di demolizione, se la natura vincolata del potere esclude margini di scelta e il destinatario non dimostra che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un diverso esito.
- La valutazione di una pluralità di opere abusive realizzate sul medesimo immobile deve essere complessiva e non atomistica, considerando l'impatto edilizio unitario degli interventi e le loro reciproche interazioni.
- Non è consentito scomporre artificiosamente un intervento edilizio unitario per ricondurne singole componenti a regimi abilitativi o sanzionatori meno rigorosi, quando tali componenti siano funzionalmente collegate all'ampliamento o alla trasformazione complessiva dell'immobile.
- La precedente adozione di un ordine di demolizione nei confronti di un dante causa non impedisce l'adozione di un nuovo ordine riferito all'assetto abusivo complessivamente accertato, qualora il successivo proprietario abbia realizzato opere di ampliamento o trasformato funzionalmente le opere preesistenti, aggravando o integrando l'abuso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1356/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1357/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1358/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1359/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1360/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1361/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →