Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17848/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cerrone impugna la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna del G.U.P. per i reati di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p. I motivi di ricorso alla Corte di Cassazione sono: 1) violazione del divieto di bis in idem (sostiene che per gli stessi fatti era stato avviato un altro procedimento in cui era stato assolto con sentenza non irrevocabile, richiamando orientamenti che consentirebbero la censura in Cassazione e invocando l'art. 609, comma 2 c.p.p.); 2) vizio di motivazione e travisamento della prova sull'elemento psicologico (deduce che la documentazione prodotta dimostrerebbe la buona fede — occupazione familiare dal 1946, istanza comunale del 2020, concessioni e certificati storici — e dunque l'assenza del dolo); 3) vizio di motivazione circa la non applicazione della causa di non punibilità per tenuità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che la corte non ha valutato correttamente i criteri di tenuità applicabili ai reati urbanistici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. In motivazione: 1) il primo motivo (bis in idem) è inammissibile perché i fatti dedotti non integrano una violazione del divieto di bis in idem ma, al più, una questione di litispendenza; inoltre i due procedimenti risultano avere temporalità differenti (fatti contestati in periodi diversi), con la possibilità che si tratti di fattispecie distinte o di reati permanenti successivamente protratti; 2) il secondo e terzo motivo sono inammissibili perché sostanzialmente costituiscono censure di merito: la Corte di appello ha valutato la documentazione prodotta e ritenuto che non avesse efficacia scagionante (perseveranza nella condotta nonostante intimazioni a rimuovere, mancanza di titolo abilitativo, mera richiesta al Comune insufficiente) e ha escluso la tenuità del fatto considerando il vincolo paesaggistico, l'estensione dell'occupazione (circa 1.000 m2) e la condotta persistente dell'imputato. La motivazione della Corte di appello è stata ritenuta adeguata e insindacabile in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    Norma relativa al delitto di invasione di terreni o edifici: la Corte ha considerato la natura permanente del reato, rilevando che occupazioni protratte nel tempo possono costituire fattispecie successive o continuate.

  • art. 639-bis cod. pen.

    Norma richiamata come parte della contestazione; la valutazione della Corte ha ritenuto integrati gli elementi di reato alla luce della condotta e dell'assenza di titoli.

  • art. 609, comma 2 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione alla possibilità di far valere giudicati intervenuti in altri procedimenti; la Corte ha osservato che, nel caso concreto, si trattava di questione di litispendenza e non di immediato bis in idem.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato nella parte che disciplina la pronuncia di non doversi procedere nel procedimento duplicato qualora l'azione penale sia stata promossa successivamente; la Corte ne sottolinea la rilevanza per la litispendenza.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte di appello ha escluso l'applicabilità per l'estensione del fatto, il vincolo paesaggistico e la condotta perseverante dell'imputato; la Cassazione ha ritenuto la valutazione di merito insindacabile.

Massime di principio

  • Bis in idem vs litispendenza: se esistono due procedimenti per fatti 'uguali' va valutata la litispendenza e l'ordine temporale di esercizio dell'azione penale. Se l'azione è stata promossa in momenti diversi, la questione va sollevata nel procedimento instaurato successivamente (richiesta di archiviazione o pronuncia di 'non doversi procedere').
  • Reato permanente: nelle occupazioni abusive (art. 633 c.p.) la natura è permanente; la prosecuzione dell'occupazione dopo una condanna di primo grado può configurare un nuovo fatto rilevante. Differenze temporali possono far escludere l'identità della fattispecie tra procedimenti.
  • Prova della buona fede: documenti che attestano una lunga occupazione familiare o istanze di regolarizzazione possono aiutare la difesa, ma non sono automaticamente esimenti. La buona fede richiede un titolo o una credibile convinzione di legittimità; la perseveranza dopo intimazioni di rimozione e l'assenza di titolo abilitativo rendono meno probabile il riconoscimento dell'elemento soggettivo mancante.
  • Tenuità del fatto (art.131-bis): la valutazione della tenuità è essenzialmente di merito e prende in considerazione l'entità dell'offesa, il danno al bene giuridico (es. vincolo paesaggistico), l'estensione dell'occupazione e la condotta dell'imputato. Tale valutazione difficilmente è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
  • Limiti del sindacato di Cassazione: la Corte di legittimità non sostituisce il giudizio di merito; sono inammissibili i motivi che chiedono una rivalutazione delle prove o una diversa lettura dei fatti quando la motivazione dei giudici di merito è logica, coerente e completa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.