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Sentenza

Sentenza del 04/01/2022 n. 9 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti avevano presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119/2018, art. 6, per una lite concernente un avviso di liquidazione INVIM straordinaria relativo alla determinazione del valore di un immobile (calcolato utilizzando le tariffe di estimo del D.P.R. n. 131/1986). L'Agenzia aveva negato la definizione sostenendo che l'atto fosse di natura meramente liquidatoria e non impositiva; i contribuenti hanno invece dedotto che, indipendentemente dalla denominazione formale, l'avviso esprimeva per la prima volta una pretesa fiscale maggiore e dunque aveva natura sostanzialmente impositiva, rientrando nell'ambito applicativo della definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dei contribuenti avverso il diniego di definizione agevolata. Ha ritenuto che sussistessero i presupposti per la definizione ai sensi del D.L. n. 119/2018, art. 6, in quanto l'avviso di liquidazione non era stato preceduto da alcun atto di accertamento e, pur nominato "avviso di liquidazione", aveva natura sostanzialmente impositiva perché rideterminava il valore dell'immobile e la base imponibile imponendo una maggiore pretesa fiscale. Di conseguenza è stato annullato il provvedimento di diniego, il giudizio è stato dichiarato estinto (poiché gli interessati avevano versato le somme previste per la definizione) e sono state compensate integralmente le spese di lite.

Norme richiamate

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6

    Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia

    La Corte interpreta la norma nel senso che rileva la natura sostanziale dell'atto (non il suo nomen iuris): se l'atto, pur chiamato "avviso di liquidazione", comunica per la prima volta una pretesa fiscale maggiore e determina la base imponibile, è atto impositivo e la lite è definibile ai sensi dell'art. 6.

  • L. n. 136 del 2018 (conversione D.L. n. 119/2018)

    Conversione del decreto che ha reso definitivo il regime di definizione agevolata; richiamata insieme all'art. 6 per il regime applicabile.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2

    Norma tecnica sulle tariffe di estimo utilizzata dall'Amministrazione per determinare il valore dell'immobile; la Corte osserva che l'uso di tali tariffe per la valutazione non esclude la natura impositiva dell'atto che ridetermina il valore ai fini fiscali.

  • L. n. 154 del 1988

    Richiamata come normativa applicata dall'Ufficio ai fini della valutazione dell'immobile; non influisce sulla qualificazione sostanziale dell'atto come impositivo.

  • L. n. 289 del 2002, art. 16 (giurisprudenza interpretativa)

    La giurisprudenza relativa a questa disposizione condonistica è stata richiamata per il principio che ai fini della qualificazione dell'atto come impositivo conta la funzione sostanziale piuttosto che la denominazione formale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992 (richiami procedurali e giurisprudenza)

    Richiami procedurali e giurisprudenziali mostrano che atti che comunicano per la prima volta una pretesa fiscale sono impugnabili e, se impositivi nella sostanza, rientrano nelle definizioni agevolate; la Corte richiama anche pronunce che esplicitano l'impugnabilità per motivi di merito.

  • Circolare Agenzia Entrate n. 6/E del 1 aprile 2019

    La Circolare ammette che, ai fini della definizione agevolata, rileva la natura sostanziale dell'atto: anche un avviso di liquidazione può essere considerato atto impositivo se esprime per la prima volta una pretesa fiscale maggiore.

Massime di principio

  • Per stabilire se una controversia è definibile ai sensi del D.L. n. 119/2018, art. 6, si deve valutare la natura sostanziale dell'atto impugnato: conta la funzione effettiva (se comunica per la prima volta una pretesa fiscale maggiore e determina la base imponibile), non la sua denominazione formale.
  • Un avviso di liquidazione può avere natura impositiva se non preceduto da alcun atto di accertamento e se, nella sostanza, ridetermina il valore di un bene e la relativa imposta, imponendo al contribuente una nuova prestazione in quantum e in genere.
  • La richiesta e il pagamento per la definizione agevolata devono essere tempestivi e conformi ai termini previsti dalla norma (ad es. perfezionamento con presentazione domanda e pagamento entro i termini indicati); se ciò è avvenuto, l'Amministrazione deve valutare la natura sostanziale dell'atto prima di negare la definizione.
  • Le amministrazioni non possono escludere a priori la definibilità di una lite sulla base del solo nomen iuris; eventuali dinieghi devono motivare perché l'atto sia meramente liquidatorio e non impositivo, alla luce dei criteri consolidati dalla giurisprudenza.
  • In presenza di pagamento e domanda validi, l'accoglimento della definibilità estingue il processo principale: le controversie così definite possono quindi concludersi con estinzione del giudizio e talvolta compensazione integrale delle spese, a seconda dell'esito e delle particolarità del caso.

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