Cassazione Civile, Ordinanza n. 22061/2026 del 27/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Il creditore aveva proposto opposizione allo stato passivo contro il decreto di esecutività emesso nella procedura di amministrazione straordinaria, limitatamente al mancato riconoscimento della prededuzione di un credito di euro 11.000.000, somma versata in esecuzione di un accordo transattivo del 26 aprile 2018. La transazione era intervenuta dopo un contratto di factoring del 22 dicembre 2014: in relazione a tale rapporto era stata prospettata una revocatoria dei pagamenti derivanti dalla canalizzazione dei flussi di incasso dei contratti ceduti, sicché il soggetto aveva corrisposto l’importo alla procedura e ne aveva chiesto l’ammissione ex art. 70, secondo comma, l.fall. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 111, secondo comma, l.fall., in combinato con gli artt. 20 e 52 d.lgs. n. 270/1999, sostenendo che il credito fosse sorto in occasione o in funzione della procedura concorsuale, e che la transazione avesse creato un credito nuovo ed autonomo, funzionale alla continuità aziendale; 2) violazione degli artt. 1965, 1362 e ss. c.c. e 70 l.fall., assumendo che il tribunale avesse erroneamente negato alla transazione natura di fonte autonoma del credito e avesse travisato le clausole contrattuali, in particolare la clausola 4.2; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella lettera del 22 maggio 2017, che secondo il ricorrente avrebbe mostrato la reale natura dell’accordo e il nesso funzionale del pagamento con la finalità conservativa della procedura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a ottenere una diversa lettura della documentazione contrattuale, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione corretta. In particolare ha valorizzato il fatto che il tribunale aveva interpretato la transazione nel senso che essa non sostituiva l’obbligazione originaria, anche perché la clausola 4.2 escludeva qualsiasi riconoscimento di debito da parte di Alitalia. È stata inoltre ritenuta inammissibile la censura che richiamava l’art. 70 l.fall., perché tale norma era stata espressamente esclusa dal decreto impugnato e dunque il rilievo era estraneo alla ratio decidendi. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare l’erronea o omessa valutazione delle prove, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo; la doglianza era quindi inammissibile perché diretta a contestare la valutazione delle risultanze probatorie.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente il sindacato per violazione di legge, ma non la richiesta di una diversa lettura del contenuto contrattuale e documentale, riservata al giudice di merito
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
non permette di denunciare come omesso fatto decisivo la mera critica alla valutazione delle prove o all’apprezzamento del materiale istruttorio
art. 111, secondo comma, l.fall.
invocato per sostenere la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione della procedura concorsuale
artt. 20 e 52 d.lgs. n. 270/1999
richiamati in relazione al regime della procedura di amministrazione straordinaria e alla dedotta prededuzione del credito
art. 1965 c.c.
richiamato per sostenere la natura transattiva e autonoma dell’accordo del 26 aprile 2018
artt. 1362 e ss. c.c.
richiamati come criterio ermeneutico delle clausole della transazione
art. 70 l.fall.
la Corte rileva che il decreto impugnato ne aveva escluso l’applicazione, rendendo la censura sul punto estranea alla decisione
art. 70, secondo comma, l.fall.
invocato dal creditore come base per l’ammissione del credito allo stato passivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile, sotto il profilo della violazione di legge, una doglianza che miri sostanzialmente a ottenere una diversa interpretazione delle clausole contrattuali o della documentazione negoziale, trattandosi di attività riservata al giudice di merito se la motivazione è congrua.
- La qualifica di un credito come prededucibile richiede che il giudice accerti un effettivo nesso funzionale con la procedura; tuttavia, se il giudice di merito esclude che la transazione abbia avuto funzione novativa o che abbia fatto sorgere un credito autonomo, tale accertamento di fatto non è normalmente sindacabile in cassazione.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo quando sia omesso l’esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è utilizzabile per contestare la valutazione delle prove o il peso attribuito a singoli documenti.
- Quando la decisione impugnata esclude espressamente l’applicazione di una determinata norma, una doglianza che investa quella norma può risultare estranea alla ratio decidendi e dunque inammissibile.
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