Sentenza del 31/01/2019 n. 2845 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva determinato sinteticamente un maggior reddito rispetto a quello dichiarato, rilevando l'incongruenza tra il reddito dichiarato dal contribuente, pari a 14.472 euro, e la spesa di 500.000 euro sostenuta nel 2006 per l'acquisto di un immobile. Il contribuente ha sostenuto che il prezzo era stato pagato dal padre mediante assegni circolari, nell'ambito di una liberalità o donazione indiretta, e che pertanto l'esborso non costituiva reddito imponibile. Ha inoltre contestato la valutazione dei beni e dei redditi del nucleo familiare. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto insufficienti le prove sulla provenienza delle somme e sulla donazione. In Cassazione il contribuente ha denunciato, da un lato, la violazione delle norme sull'accertamento sintetico e sulle presunzioni e, dall'altro, l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, relativo all'insufficiente motivazione, e ha dichiarato assorbito il primo. Ha ritenuto che la Commissione regionale non avesse adeguatamente esaminato la documentazione prodotta dal contribuente, costituita dagli assegni circolari emessi dal padre e dall'estratto del conto corrente intestato esclusivamente a quest'ultimo. La sentenza non spiegava adeguatamente perché la donazione indiretta non fosse provata né perché la liberalità non fosse idonea a superare la presunzione derivante dall'acquisto dell'immobile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non vi è stata una decisione definitiva sulla legittimità dell'accertamento: la causa dovrà essere riesaminata dal giudice di merito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4, 5 e 6
La spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti; il contribuente può dimostrare che il maggior reddito è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.
L'Amministrazione può presumere un maggior reddito sulla base di spese e incrementi patrimoniali, purché fondati su elementi presuntivi qualificati. Il contribuente deve fornire una prova documentale non solo dell'esistenza di redditi non imponibili o già tassati, ma anche della loro entità e della durata del loro possesso, in modo da renderne plausibile la riferibilità alla spesa contestata.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti.
Gli elementi indiziari utilizzati per l'accertamento sintetico devono presentare un adeguato grado di gravità, precisione e concordanza. La presunzione può essere superata da una prova contraria documentata e logicamente riferibile alla spesa.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Consente di censurare l'omesso esame o l'insufficiente valutazione di fatti decisivi e controversi, nei limiti applicabili al giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico, una spesa significativa per l'acquisto di un immobile può legittimare la presunzione di un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato; l'Amministrazione non deve necessariamente dimostrare l'origine reddituale specifica delle somme.
- Il contribuente può superare la presunzione dimostrando documentalmente che la spesa è stata finanziata mediante redditi esenti, redditi già tassati, risparmi pregressi o liberalità di familiari.
- Non è sufficiente provare in modo generico la disponibilità di somme o l'esistenza di un aiuto familiare: occorre documentare l'entità delle somme, la durata della loro disponibilità e, nel caso di liberalità, gli atti e i movimenti finanziari che ne confermino l'effettività.
- Quando il pagamento proviene direttamente da un familiare, assegni circolari, estratti conto, disinvestimenti e altra documentazione bancaria possono costituire elementi idonei, ma il giudice deve esaminarli concretamente e spiegare perché siano o non siano sufficienti.
- La motivazione del giudice tributario non può limitarsi ad affermazioni apodittiche sulla provenienza incerta delle somme: deve confrontarsi specificamente con la documentazione prodotta e indicare le ragioni dell'eventuale sua inattendibilità o insufficienza.
- I redditi e le disponibilità dell'intero nucleo familiare possono rilevare nella prova contraria, ma devono essere documentati e collegati temporalmente e quantitativamente alla spesa oggetto dell'accertamento.
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