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Legge

L.R. Sardegna 28/2016

Completamento delle procedure per le progressioni professionali del personale dell'Amministrazione regionale

Normativa regionaleL.R. Sardegna 28/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Regione Sardegna autorizza spese per completare le progressioni professionali del personale dell’Amministrazione regionale, con risorse a valere sul fondo per la contrattazione collettiva e su economie di spesa del trattamento accessorio, nel rispetto dei limiti statali. Prevede anche la possibilità per ENAS, AREA ed enti/agenzie del comparto di destinare risorse proprie. In vigore dal 17 novembre 2016; disciplina coordinata con le modifiche del 2017.

Completamento delle progressioni professionali del personale regionale sardo

Completamento delle progressioni professionali del personale regionale

La legge disciplina il finanziamento e la chiusura delle procedure di progressione professionale del personale dell’Amministrazione regionale della Sardegna, estendendo il meccanismo anche agli enti del comparto regionale collegati alla contrattazione collettiva. L’intervento opera esclusivamente nell’ambito della Regione autonoma della Sardegna.

Finanziamento delle progressioni professionali

Per il completamento delle procedure relative alle progressioni professionali riferite all’anno 2013 è autorizzata, nell’ambito delle disponibilità del fondo per la contrattazione collettiva e sulle disponibilità della missione 01, programma 10, una spesa di 660.000 euro per il 2016, di cui 330.000 euro a regime.

La legge prevede inoltre che:

  • l’ENAS e l’AREA possano stanziare risorse per la medesima finalità nei limiti dei rispettivi bilanci;
  • le risorse siano destinate secondo le disposizioni contrattuali applicabili.

Utilizzo di economie e risparmi di spesa

Il testo consolidato stabilisce che, nel rispetto dell’invarianza della spesa complessiva e pro capite del trattamento accessorio, o comunque dei limiti statali in materia, le economie relative al personale cessato nel quadriennio 2015-2018 e i risparmi realizzati nel trattamento accessorio del personale dell’Amministrazione regionale nel triennio 2016-2018 confluiscono sulle disponibilità della missione 01, programma 10.

Tali risorse devono essere impiegate per le finalità previste dalla disciplina contrattuale. Le medesime modalità si applicano anche agli enti e alle agenzie del comparto di contrattazione collettiva regionale.

Disciplina coordinata e assetto vigente

Il testo è il risultato di modifiche successive che hanno riformulato la disciplina originaria sulle progressioni professionali. Nel testo vigente resta centrale l’autorizzazione di spesa per il completamento delle progressioni relative al 2013 e il meccanismo di alimentazione dei fondi tramite economie e risparmi di trattamento accessorio, nel quadro dei limiti di spesa del personale previsti dalla normativa statale.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, quindi il 17 novembre 2016.

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