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Sentenza

Sentenza n. 669/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida a proseguire attività lavorativa extraprofessionale e connesso atto di archiviazione del procedimento disciplinare

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la diffida con cui il Comando regionale della Guardia di Finanza gli aveva intimato di non proseguire un’attività lavorativa extraprofessionale, nonché, per quanto occorrente, il successivo provvedimento relativo all’archiviazione del procedimento disciplinare avviato in relazione alla medesima vicenda. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 894 e 898 del codice dell’ordinamento militare e degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 894 e 898 del codice dell’ordinamento militare e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti, contestando la ricostruzione dell’Amministrazione. Con il terzo motivo ha dedotto l’illegittimità derivata della parte del provvedimento concernente l’archiviazione del procedimento disciplinare, sostenendo che non vi sarebbe stata alcuna cessazione di attività extraprofessionale, poiché tale attività non sarebbe mai stata esercitata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza esaminare i motivi di legittimità dedotti. Il Collegio ha ritenuto che sia la diffida del 28 ottobre 2024 sia l’atto di archiviazione del procedimento avviato con la diffida fossero privi di lesività attuale, con conseguente insussistenza dell’interesse concreto e attuale alla loro impugnazione. La controversia è stata quindi definita in rito. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 894 e 898 d.lgs. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare)

    Sono richiamati dal ricorrente quale parametro di legittimità della diffida relativa all’attività lavorativa extraprofessionale; il giudice non ne esamina nel merito l’applicazione, definendo la controversia per carenza di interesse.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Sono invocati dal ricorrente in relazione alla dedotta omessa comunicazione di avvio del procedimento; il motivo non viene esaminato per la definizione in rito.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha dato alle parti avviso della possibile definizione della controversia per inammissibilità derivante dalla mancanza di lesività degli atti impugnati e ha sottoposto la questione al contraddittorio.

Massime di principio

  • È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto contro un atto amministrativo privo di lesività attuale, non potendo il giudizio di annullamento essere utilizzato per contestare atti che non incidono concretamente e immediatamente sulla sfera giuridica del destinatario.
  • La mancanza di lesività attuale dell’atto impugnato comporta il difetto dell’interesse concreto e attuale alla decisione e consente al giudice di definire la controversia in rito senza esaminare i vizi di legittimità dedotti.
  • Anche l’impugnazione di un atto di archiviazione di un procedimento disciplinare è priva di interesse quando l’atto non produce una lesione attuale nella sfera giuridica del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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