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Sentenza

Sentenza n. 15070/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del Decreto Ministeriale n. 137 dell'11 luglio 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, contenente le “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2025/2026”, nella parte lesiva dei diritti e degli interessi gli odierni ricorrenti - degli allegati A e B al già menzionato Decreto Ministeriale, nella parte lesiva dei diritti e degli interessi odierni ricorrenti; - in ogni caso, di ogni ulteriore eventuale altro atto premesso, connesso e/o consequenziale inerente alle procedure di immissione in ruolo, nella parte lesiva dei diritti e degli interessi degli odierni ricorrenti.

Giustizia amministrativa202512209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.M. n. 137 dell'11 luglio 2025 sulle immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2025/2026, e relativi allegati A e B, nella parte concernente l'ordine di utilizzazione delle graduatorie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, docenti che avevano superato con il punteggio minimo la procedura straordinaria bandita con d.d. n. 510 del 2020 senza rientrare nel contingente dei vincitori, hanno impugnato il D.M. n. 137 del 2025 sostenendo che l'Allegato A avrebbe illegittimamente previsto l'utilizzazione degli idonei della procedura ordinaria di cui al d.d. n. 499 del 2020 prima degli idonei della procedura straordinaria di cui al d.d. n. 510 del 2020. Sono state dedotte la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., della disciplina dell'Unione europea sui contratti a termine, del d.l. n. 73 del 2021, del d.d. n. 510 del 2020, del d.l. n. 45 del 2025, convertito nella legge n. 79 del 2025, nonché dei principi in materia di accesso al pubblico impiego; inoltre, sono state prospettate illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, illegittima equiparazione degli idonei ai vincitori della procedura straordinaria, illegittima anteposizione della graduatoria ordinaria e lesione del diritto allo scorrimento. In via preliminare, il Collegio ha rilevato la possibile carenza di prova di resistenza, poiché i ricorrenti non avevano dimostrato le concrete chance di assunzione derivanti da un diverso ordine delle graduatorie, con riferimento ai posti disponibili, alle classi di concorso e alle regioni interessate; ha tuttavia deciso di prescindere da tale profilo, esaminando il merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato integralmente le spese. Ha escluso che l'integrazione della graduatoria della procedura straordinaria prevista dall'art. 59, comma 3, d.l. n. 73 del 2021 avesse equiparato gli idonei ai vincitori: l'integrazione ha ampliato la composizione della graduatoria, ma non ne ha modificato la natura straordinaria né attribuito agli idonei il medesimo titolo o la medesima priorità assunzionale dei vincitori. Ha ritenuto decisivo l'art. 47, comma 11, d.l. n. 36 del 2022, come modificato dal d.l. n. 45 del 2025, che ha prorogato la graduatoria integrata fino all'esaurimento, stabilendone però l'utilizzazione, dal 2025/2026, nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle graduatorie indicate dalla legge. Il D.M. n. 137 del 2025 è stato quindi considerato meramente attuativo dell'assetto legislativo, senza introdurre limitazioni ulteriori. Il criterio della maggiore anzianità della graduatoria non è stato ritenuto assoluto, potendo recedere di fronte a una disciplina speciale che stabilisca direttamente l'ordine delle assunzioni. La diversa natura della procedura ordinaria di cui al d.d. n. 499 del 2020 e di quella straordinaria di cui al d.d. n. 510 del 2020 giustifica la priorità del canale ordinario e l'utilizzazione residuale della graduatoria straordinaria. Sono state escluse la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e la disparità di trattamento, poiché la differenza di trattamento deriva dalla diversa struttura e funzione delle procedure. L'assunzione di alcuni idonei in annualità precedenti non ha consolidato un affidamento alla conservazione delle medesime modalità di utilizzazione. È stata inoltre esclusa la lesione di un diritto allo scorrimento: la proroga della graduatoria ne mantiene l'efficacia, ma non attribuisce un diritto soggettivo all'assunzione in presenza di posti vacanti, soprattutto quando la legge ne preveda espressamente l'utilizzazione residuale. Infine, la direttiva 1999/70/CE e la clausola 5 dell'accordo quadro non sono state ritenute idonee a fondare un diritto all'assunzione mediante una specifica graduatoria o a una determinata priorità, anche perché la controversia riguardava l'ordine legale di utilizzazione delle graduatorie e non un abuso nella reiterazione dei contratti a termine.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 3, d.l. n. 73/2021

    L'art. 59, comma 3, del d.l. n. 73 del 2021 ha successivamente disposto l'integrazione della graduatoria con i candidati che avevano conseguito il punteggio minimo, ampliandone la composizione, ma senza trasformare gli idonei in vincitori né modificare la natura straordinaria e contingente della procedura.

    L'integrazione legislativa inserisce nella graduatoria i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo, ma non attribuisce loro la posizione giuridica dei vincitori né una corrispondente priorità assunzionale.

  • art. 47, comma 11, d.l. n. 36/2022, come modificato dall'art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 45/2025, convertito dalla legge n. 79/2025

    Il dato testuale è dirimente nel senso di evidenziare che la proroga assicura la perdurante utilizzabilità della graduatoria, ma non attribuisce agli idonei la posizione dei vincitori né una precedenza assunzionale ulteriore rispetto a quella stabilita dalla legge.

    La proroga fino all'esaurimento conserva l'utilizzabilità della graduatoria, ma ne subordina l'impiego ai limiti e all'ordine stabiliti dalla legge, senza creare una precedenza assunzionale aggiuntiva.

  • art. 47, comma 11, d.l. n. 36/2022

    La scelta di prevedere l’assunzione degli idonei del concorso ex D.D. n. 510 del 2020 soltanto nell'ambito delle facoltà assunzionali residue è coerente con la distinta struttura delle due procedure bandite nel 2020: come puntualmente rilevato dall’amministrazione, il D.D. 499/2020 costituiva un concorso ordinario finalizzato al reclutamento stabile del personale docente per i posti vacanti negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, collocandosi quale strumento ordinario e prioritario di accesso ai ruoli, in conformità ai principi di cui all’art. 97 Cost., mentre il D.D. 510/2020, al contrario, disciplinava una procedura straordinaria, in attuazione dell’art. 1 del D.L. 126/2019, con requisiti più stringenti e finalità eccezionale, assorbendo un contingente definito di 32.000 posti mediante un meccanismo temporaneo e derogatorio.

    La priorità del concorso ordinario e la residualità della graduatoria straordinaria sono coerenti con la diversa natura e funzione delle procedure di reclutamento.

  • art. 59, comma 10, d.l. n. 73/2021

    L’indizione con cadenza annuale dei concorsi è un obbligo di legge, previsto nell’art. 59, comma 10, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, con il quale vengono previste modalità semplificate di reclutamento in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, proprio “al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale”, garantendone comunque il carattere comparativo”.

    La previsione legislativa della cadenza annuale dei concorsi ordinari costituisce una ragione per privilegiare il canale ordinario rispetto all'utilizzazione prioritaria di una graduatoria straordinaria prorogata.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Tali circostanze rendono non ravvisabile la dedotta violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

    La differenziazione tra procedura ordinaria e procedura straordinaria non viola uguaglianza e buon andamento quando riflette la diversa struttura, finalità e disciplina dei due canali di reclutamento.

  • direttiva 1999/70/CE e clausola 5 dell'accordo quadro

    La direttiva 1999/70/CE e la clausola 5 dell'accordo quadro ad essa allegato impongono agli Stati membri l'adozione di misure effettive dirette a prevenire e sanzionare l'abuso nella successione dei rapporti a termine. Da tale disciplina non discende, tuttavia, il diritto del singolo lavoratore all'assunzione a tempo indeterminato mediante una determinata graduatoria concorsuale, né il diritto a una specifica priorità nell'ordine di utilizzazione di graduatorie appartenenti a procedure diverse.

    La disciplina europea impone misure contro l'abuso dei contratti a termine, ma non attribuisce automaticamente il diritto all'assunzione mediante una specifica graduatoria né a una determinata precedenza tra graduatorie.

Massime di principio

  • L'integrazione legislativa di una graduatoria concorsuale con candidati che abbiano raggiunto il punteggio minimo non equipara tali idonei ai vincitori, salvo un'espressa previsione normativa che attribuisca loro il medesimo titolo e la medesima priorità assunzionale.
  • La proroga di una graduatoria fino al suo esaurimento ne conserva l'efficacia e ne consente l'utilizzazione nei casi stabiliti dalla legge, ma non attribuisce agli idonei un diritto all'assunzione né una precedenza ulteriore rispetto a quella legislativamente prevista.
  • Il criterio cronologico della maggiore anzianità della graduatoria non è assoluto e può recedere quando una disciplina speciale stabilisca direttamente l'ordine delle assunzioni tra procedure di reclutamento diverse.
  • La diversa priorità assegnata a una procedura ordinaria rispetto a una procedura straordinaria non viola i principi di uguaglianza e buon andamento quando rifletta la diversa natura, funzione, finalità e disciplina legislativa dei due canali di reclutamento.
  • La perdurante efficacia di una graduatoria non determina, per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti, un diritto soggettivo all'assunzione mediante scorrimento, che resta subordinata ai limiti normativi, alle facoltà assunzionali e alle scelte organizzative consentite dall'ordinamento.
  • La direttiva 1999/70/CE e la clausola 5 dell'accordo quadro non fondano il diritto individuale all'assunzione a tempo indeterminato mediante una specifica graduatoria o a una determinata priorità tra graduatorie, quando la controversia non riguardi l'accertamento di un abuso nella successione dei contratti a termine.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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