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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 671 del 13/11/2025

Provvedimento del 13 novembre 2025

Garante Privacy671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che BDF Communication s.r.l.s. ha contattato telefonicamente un interessato per proporre una consulenza commerciale, qualificando la chiamata come attività di marketing propria e non come mera verifica dati per conto di Google. Il trattamento è stato ritenuto illecito per mancanza di idonea base giuridica, violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e mancato rispetto delle garanzie previste per le numerazioni iscritte al Registro Pubblico delle Opposizioni. L’Autorità ha quindi adottato un ammonimento e un divieto di trattamento per i dati trattati in assenza delle condizioni di liceità, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento.

Ammonimento e divieto nei confronti di BDF Communication s.r.l.s. per una chiamata telefonica commerciale effettuata senza base giuridica e in violazione del Registro Pubblico delle Opposizioni

BDF Communication s.r.l.s. - chiamata commerciale senza base giuridica e in violazione del Registro Pubblico delle Opposizioni

Il Garante ha esaminato un reclamo relativo a una chiamata telefonica ricevuta da un interessato da parte di BDF Communication s.r.l.s., qualificata dalla società come verifica dei dati di contatto per Google Maps, ma ritenuta dall’Autorità una proposta di consulenza commerciale propria. Il procedimento ha portato all’adozione di un ammonimento e di un divieto di trattamento.

Origine del procedimento e svolgimento istruttorio

L’istruttoria è stata avviata a seguito del reclamo dell’interessato, che lamentava una telefonata commerciale nonostante il numero fosse iscritto nel Registro Pubblico delle Opposizioni. Con nota del 19 settembre 2024 l’Ufficio ha chiesto alla società osservazioni ai sensi dell’art. 157 del Codice.

La società, con successive note di ottobre e novembre 2024, ha affermato di aver agito come Google Partner per verificare l’esattezza dei dati del professionista su Google Maps, negando la natura commerciale della chiamata e sostenendo di non aver effettuato alcun trattamento di dati relativi al reclamante. Ha inoltre invocato il legittimo interesse degli utenti di Google.

L’interessato ha contestato tale ricostruzione. Il 3 dicembre 2024 il Garante ha notificato la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 166 del Codice per possibile violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR. Dopo il deposito di memorie difensive da parte della società, che per la prima volta ha prodotto la trascrizione della telefonata, l’Ufficio ha integrato la contestazione con riferimento anche all’art. 130 del Codice.

Contenuto della telefonata e qualificazione del trattamento

Dalla trascrizione della chiamata del 26 febbraio 2024 è emerso che l’operatore, dopo aver indicato di essere di BDF Communication, ha proposto la verifica dei dati su Google Maps e ha poi fatto riferimento a un futuro "consulente assegnato" che avrebbe seguito l’andamento delle visite e la visibilità della mappa.

Per il Garante questa parte della conversazione mostra una finalità commerciale autonoma, non riconducibile alla mera verifica dei dati per conto di Google. La proposta di consulenza è stata quindi considerata un’attività propria della società, che agiva come titolare autonomo del trattamento.

Violazioni accertate

L’Autorità ha ritenuto illecito il trattamento per le seguenti ragioni:

  • mancata indicazione di un’idonea base giuridica ai sensi dell’art. 6 GDPR;
  • violazione del principio di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR;
  • mancato rispetto delle garanzie previste dall’art. 130 del Codice, in particolare del comma 3-bis, relativo alle numerazioni iscritte nel Registro Pubblico delle Opposizioni.

Il Garante ha osservato che la società non aveva verificato preventivamente l’iscrizione del numero nel Registro Pubblico delle Opposizioni e non aveva fornito prova di un contratto in essere con l’interessato o con Google LLC. È stato inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della liceità, il richiamo alla gratuità della consulenza.

Valutazioni sui criteri di intervento

Nel determinare le misure da adottare, il Garante ha considerato che si trattava di un’unica condotta, limitata temporalmente alla durata della telefonata, e che non risultavano precedenti violazioni analoghe in capo a BDF Communication s.r.l.s. È stata altresì valorizzata la natura del pregiudizio arrecato all’interessato.

Provvedimenti adottati

Accertata la responsabilità della società, il Garante ha adottato:

  • un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, per il trattamento di dati personali in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR e dell’art. 130 del Codice;
  • un divieto di trattamento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, con riferimento ai dati personali trattati senza idonea base giuridica e in assenza delle condizioni previste dall’art. 130 del Codice, in particolare il comma 3-bis.

È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Garante, ai sensi dell’art. 154-bis del Codice e dell’art. 37 del Regolamento n. 1/2019. Contro il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Punti principali

Origine del procedimento e difese della società

Il procedimento è scaturito da un reclamo presentato da un avvocato, che lamentava di aver ricevuto una chiamata commerciale nonostante il numero fosse iscritto nel Registro Pubblico delle Opposizioni. La società ha sostenuto di avere agito come Google Partner per verificare la correttezza dei dati di contatto presenti su Google Maps, negando la natura commerciale della telefonata e invocando il legittimo interesse degli utenti di Google a disporre di dati aggiornati e corretti.

Accertamenti istruttori e integrazione della contestazione

A seguito delle prime memorie della società, prodotte anche con la trascrizione della telefonata, l’Ufficio ha integrato la contestazione iniziale aggiungendo la violazione dell’art. 130 del Codice. La società ha poi ribadito le proprie difese, senza chiedere audizione, affermando che tutte le attività prospettate durante la chiamata rientravano nel ruolo di Google Partner.

Valutazione sulla natura commerciale della chiamata

Dal contenuto della conversazione è emerso che la chiamata non si esauriva nella verifica dei dati, ma includeva il riferimento a un futuro "consulente assegnato" che avrebbe valutato visite e visibilità della mappa. Per il Garante tale elemento evidenzia una finalità commerciale autonoma della società, distinta dai servizi offerti da Google, e dunque non giustificabile sulla base del legittimo interesse invocato.

Violazioni accertate e norme richiamate

L’Autorità ha ritenuto violate le norme su liceità e base giuridica del trattamento, in particolare gli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR, nonché l’art. 130 del Codice privacy. È stato rilevato che la società non aveva verificato preventivamente l’iscrizione del numero nel Registro Pubblico delle Opposizioni e non aveva dimostrato l’esistenza di un contratto in essere con l’interessato o con Google LLC.

Misure adottate e motivazione finale

Tenuto conto della natura dell’illecito, della durata minima del trattamento, dell’assenza di precedenti analoghi e del pregiudizio arrecato, il Garante ha disposto un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e un divieto di trattamento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR per trattamenti analoghi privi di base giuridica e in violazione dell’art. 130, comma 3-bis, del Codice. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità.

Come è indicizzato

Materiemarketing e telemarketingregistro pubblico delle opposizionisanzioni gdprbase giuridica del trattamentopubblica amministrazione

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