Sentenza n. 3994/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 2997/2025 pubbl. il 04/07/2025, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n. 15686/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio annuale di € 500,00 per la carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con cui era stato riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025. La sentenza era stata notificata al Ministero il 27 agosto 2025 e l'amministrazione non aveva proposto impugnazione né dato prova dell'adempimento. Il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, il pagamento del controvalore con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza e verificando che la sentenza del giudice ordinario fosse passata in giudicato, ritualmente notificata e non eseguita. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine fissato per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve erogare il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, poiché l'obbligazione è fungibile e il ritardo è imputabile all'inerzia amministrativa. È stato nominato, sin da subito e senza compenso, un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato anche degli stanziamenti e delle operazioni contabili necessarie al pagamento. L'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreintes, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettate le regole processuali relative al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere dall'amministrazione l'adempimento dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il giudicato accerti una posizione favorevole al privato e l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
- Quando il titolo giudiziale riconosce un beneficio fruibile entro un determinato periodo e tale periodo scade per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante il pagamento del controvalore economico, con gli interessi legali fino al soddisfo, se la prestazione è fungibile e il ritardo non è imputabile al beneficiario.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli i poteri necessari per compiere tutte le operazioni amministrative e contabili occorrenti all'esecuzione del giudicato, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione; l'organo incaricato deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta e l'ordine di esecuzione non comportano automaticamente l'applicazione di astreintes, la cui imposizione richiede una valutazione di equità e di adeguatezza alla luce delle circostanze concrete.
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