Deliberazione n. 487 del 29/08/2024
Provvedimento del 29 agosto 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica provvedimenti d’urgenza già adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito riferito alla persona interessata. Le misure urgenti avevano imposto l’adozione di iniziative per impedire la diffusione del materiale e la conservazione, per fini probatori e per dodici mesi, dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro, con cautele idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento finale si limita a ratificare tali determinazioni.
Ratifica di misure d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited nell’ambito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione non consensuale di materiale a contenuto sessualmente esplicito riferito alla persona interessata.
Origine della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata aveva segnalato all’Autorità di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento del Garante presso le piattaforme indicate. Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di diffusione senza consenso;
- l’obbligo per il Garante di decidere entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure da parte del dirigente competente, con successiva ratifica.
Misure d’urgenza adottate il 24 luglio 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 351, 352 e 353 del 24 luglio 2024, trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del medesimo giorno. Le misure hanno imposto:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, solo a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con successiva comunicazione tempestiva all’Autorità.
Valutazione finale e ratifica
Il Garante ha preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. All’esito, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza già adottati. Il provvedimento è quindi confermativo delle misure preventive dirette a evitare la diffusione del materiale segnalato.
Esito sanzionatorio
Il provvedimento non dispone alcuna sanzione pecuniaria né altre misure correttive ulteriori rispetto alla ratifica delle determinazioni urgenti già emesse.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
Il procedimento nasce da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, che consente al Garante di intervenire in caso di rischio di diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. Il Garante richiama inoltre l’obbligo di decidere entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione e la previsione dell’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente un intervento urgente del dirigente competente, soggetto a successiva ratifica.
Misure urgenti adottate sulle piattaforme
Con le determinazioni nn. 351-353 del 24 luglio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Alle stesse società è stata anche prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, solo a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Esito finale: ratifica del Garante
Il Garante, esaminati gli atti e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza adottati il 24 luglio 2024. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure predisposte per evitare la diffusione del materiale e tutelare la persona interessata.
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