Cassazione Civile, Sentenza n. 3556/2024 del 07/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sull'indebita detrazione dell'IVA per il 2007 relativa a una cessione di beni acquistati dalla consociata Rohm and Haas Italia s.r.l.; l'Agenzia sosteneva che la fattispecie fosse in realtà una cessione di ramo d'azienda e quindi un'operazione esente ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) del d.P.R. n. 633/1972, con conseguente contestazione dell'IVA detratta. La Dow impugnava l'atto impositivo e la vicenda ha percorso grado di appello fino al ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia.
La decisione
Il giudizio è dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere in seguito all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Non essendo più presente una controversia sostanziale da decidere, la Corte ha disposto l'estinzione del procedimento (art. 46 d.lgs. n. 546/1992) e ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite. La Corte ha motivato la compensazione richiamando la possibilità di applicarla quando l'annullamento è intervenuto non per manifesta illegittimità originaria ma per ragioni collegate a chiarimenti normativi (in particolare la modifica dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 dalla l. n. 205/2017 e la retroattività riconosciuta dalla l. n. 145/2018), rilevando che la materia era divenuta oggetto di valutazione complessiva e non di vittoria processuale netta.
Norme richiamate
art. 1325 c.c.
Richiamato nell'elenco delle norme indicate dalla ricorrente in cassazione; la Corte non si è pronunciata sul merito della sua applicazione perché il giudizio è stato estinto per cessazione della materia del contendere.
art. 2555 c.c.
Citato dalla parte ricorrente in relazione alla disciplina delle cessioni di azienda; non è stata resa una valutazione sostanziale per estinzione del processo.
art. 2556 c.c.
Richiamato nei motivi di doglianza in ordine alla qualificazione della fattispecie come cessione di azienda; non deciso nel merito a causa dell'estinzione.
art. 2, comma 3, lett. b) d.P.R. n. 633/1972
Norma centrale nella disputa (esenzione IVA per cessione d'azienda). La Corte non ha pronunciato una decisione sul punto sostanziale, essendo intervenuto l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Riferimento normativo indicato nel ricorso; la Corte non ha effettuato una disamina sostanziale per l'estinzione del giudizio.
art. 20 d.P.R. n. 131/1986
Rilevante perché collegata all'alternatività tra IVA e imposta di registro; la modifica intervenuta dalla l. n. 205/2017 e la retroattività riconosciuta hanno costituito elemento che giustifica la compensazione delle spese.
art. 40 d.P.R. n. 131/1986
Richiamato fra le norme considerate nella controversia (alternatività IVA/registro); la Corte non ha deciso nel merito ma lo ha indicato come rilevante nel valutare la complessità della materia.
art. 46 d.lgs. n. 546/1992
Interpretato come norma che comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere quando l'atto impugnato viene annullato in autotutela; effetto estintivo sull'intero giudizio.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come fonte per la possibilità di compensazione delle spese di lite in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dopo valutazione complessiva del giudice tributario.
art. 88 cod. proc. civ.
Citato in relazione al principio di lealtà processuale: l'annullamento in autotutela, se conforme a tale principio e non conseguente a manifesta illegittimità originaria, può giustificare la compensazione delle spese.
l. n. 205/2017 e art. 1, comma 1084, l. n. 145/2018
La modifica normativa (l. 205/2017) e la sua efficacia retroattiva riconosciuta dalla successiva norma giustificano, nella vicenda concreta, la compensazione integrale delle spese in quanto hanno inciso sulla valutazione della controversia.
Massime di principio
- Se l'amministrazione annulla l'atto impugnato in autotutela, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992; il giudice non decide più sul merito.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere le sentenze del grado successivo vengono rimosse o dichiarate prive di attualità, ma il giudice deve comunque decidere sulle spese usando il criterio della soccombenza virtuale.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando l'annullamento in autotutela non deriva da una manifesta illegittimità originaria, ma da una valutazione complessiva della controversia o da chiarimenti/novità normative intervenute successivamente.
- Una modifica normativa con efficacia retroattiva che incide sulla qualificazione fiscale dell'operazione (es. alternativa tra IVA e imposta di registro) può giustificare la compensazione delle spese quando questa modifica chiarisce o riqualifica la posizione delle parti.
- La cancellazione del contenzioso per autotutela non impedisce alla parte soccombente materialmente di chiedere la liquidazione delle spese, ma il giudice tributario può comunque disporre la compensazione in ragione della valutazione complessiva della lite e del principio di lealtà processuale.
- Quando si valuta se un'operazione sia cessione di merci o cessione di ramo d'azienda (con conseguenze IVA/registro), è necessario considerare la sostanza economica dell'operazione: la riclassificazione contrattuale richiede elementi probatori adeguati; tuttavia, decisioni di merito su tali questioni possono non pervenire se il procedimento si estingue.
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