Sentenza n. 1198/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dal ricorrente. Non è stata quindi esaminata la legittimità del diniego di rinnovo del porto di fucile né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. In ragione della natura formale della decisione, le spese di giudizio sono state compensate.
Atto impugnato: diniego di rinnovo del porto di fucile per uso caccia adottato dal Questore della Provincia di Cosenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il decreto del Questore della Provincia di Cosenza che aveva respinto la sua istanza di rinnovo del porto di fucile per uso caccia, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, conseguenziali e connessi. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, con memoria del 18 maggio 2026, il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa in udienza di smaltimento; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l’atto amministrativo impugnato.
- Quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse con una decisione meramente formale, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
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