Ordinanza n. 321/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di rimodulazione dell'autorizzazione e della convenzione per l'attivazione in accreditamento pubblico di 20 posti letto per malati di Alzheimer e altre demenze senili, nonché i precedenti motivi ostativi e gli atti regionali di programmazione della rete residenziale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, gestore di una RSA, aveva chiesto all'Azienda sanitaria provinciale la rimodulazione dell'autorizzazione e della convenzione in essere, al fine di ottenere il riconoscimento in regime di accreditamento pubblico di 20 posti letto per malati di Alzheimer e altre demenze senili. A fronte dell'inerzia dell'amministrazione, l'interessata aveva proposto ricorso avverso il silenzio, chiedendo anche l'accertamento della fondatezza della pretesa, l'ordine di provvedere, la nomina di un commissario ad acta e il risarcimento dei danni da ritardo. Successivamente, con motivi aggiunti, aveva impugnato la comunicazione dei motivi ostativi, le ulteriori note dell'Azienda sanitaria, il diniego finale e, per quanto di interesse, il decreto assessoriale di aggiornamento della programmazione regionale della rete di residenzialità per i soggetti fragili, contestando in particolare l'attribuzione ai direttori generali delle Aziende sanitarie del potere di riequilibrio e redistribuzione dei posti letto e la cristallizzazione della dotazione provinciale. La ricorrente sosteneva la violazione del d.P.R.S. del 25 ottobre 1999, il contrasto con gli atti istruttori e i pareri favorevoli già acquisiti, l'illegittimità della programmazione regionale e l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento in senso favorevole.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo che il diniego, avente carattere plurimotivato, superasse allo stato il vaglio sommario proprio della fase cautelare. Il provvedimento amministrativo aveva fondato il diniego sull'opportunità di attivare 12 ulteriori posti letto Alzheimer nella provincia di Catania nell'ambito di un riequilibrio territoriale, sulla mancata dimostrazione di un effettivo fabbisogno da parte della società e sui maggiori costi del modulo Alzheimer rispetto al modulo anziani in RSA. Quanto alla prima ragione, il Collegio ha ritenuto rilevante che la ricorrente fosse convenzionata per 54 posti letto in RSA e titolare di ulteriori 40 posti letto in regime di libera professione: tale consistenza appariva sufficiente, in via preliminare, a escludere la pretesa fondata sul d.P.R.S. del 25 ottobre 1999, che presuppone la possibilità di attivare 15-20 posti letto Alzheimer nelle RSA da 60 posti letto, considerando almeno quelli in regime di accreditamento. Il TAR ha inoltre ritenuto che la distribuzione dei posti letto dovesse avvenire proporzionalmente al fabbisogno provinciale e che le Aziende sanitarie disponessero, già prima del decreto assessoriale impugnato, di uno spazio di discrezionalità tecnica nella distribuzione infraprovinciale dei posti letto Alzheimer. L'istanza cautelare è stata quindi respinta. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro, oltre spese generali e accessori se dovuti, in favore dell'Azienda sanitaria provinciale; le spese sono state compensate nei rapporti con l'Assessorato regionale, considerate le ridotte difese svolte.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale della decisione sulla domanda cautelare incidentale.
d.P.R.S. 25 ottobre 1999
possibilità di attivare 15/20 posti letto per malati di Alzheimer ed altre demenze senili per le R.S.A. di n. 60 posti letto
Secondo la valutazione sommaria del TAR, il parametro presuppone una RSA di 60 posti letto quantificati considerando almeno quelli in regime di accreditamento; la presenza di 54 posti convenzionati e di ulteriori 40 posti in libera professione appariva quindi ostativa alla pretesa della ricorrente.
allegato 2 al d.P.R.S. 25 ottobre 1999
Il richiamo espresso all'accreditamento è stato valorizzato per individuare i posti letto rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina regionale.
punto 7 dell'allegato al D.A. 24 maggio 2010
La distribuzione di tali posti letto deve essere effettuata in misura proporzionale alla previsione del fabbisogno provinciale
La previsione è stata interpretata come attributiva alle Aziende sanitarie di uno spazio di discrezionalità tecnica nella distribuzione infraprovinciale dei posti letto Alzheimer.
D.A. n. 79 del 26 gennaio 2026
Aggiornamento della programmazione regionale della rete di residenzialità per i soggetti fragili
Il decreto ha attribuito ai direttori generali delle Aziende sanitarie il potere di riequilibrio e redistribuzione dei posti sul territorio di competenza e ha disciplinato la dotazione dei posti letto nella provincia di Catania; il TAR non ne ha sospeso gli effetti in sede cautelare.
D.A. n. 1058/2025
maggiori costi previsti dal D.A. n. 1058/2025 per il ricovero “Alzheimer” rispetto al modulo “anziani” in R.S.A.
Il dato economico è stato considerato dal diniego quale ulteriore ragione, autonoma nel carattere plurimotivato dell'atto, a sostegno del rigetto dell'istanza.
Massime di principio
- In sede cautelare, un diniego amministrativo sorretto da una pluralità di motivazioni può superare il vaglio sommario anche quando una delle ragioni sia contestata, qualora le ulteriori motivazioni appaiano autonomamente idonee a sostenere il provvedimento.
- Quando la disciplina regionale collega l'attivazione di moduli assistenziali per malati di Alzheimer alla consistenza di una RSA e richiama il regime di accreditamento, la verifica della soglia dimensionale può essere effettuata considerando quantomeno i posti letto accreditati, secondo l'interpretazione sommaria adottata dal giudice.
- La distribuzione territoriale dei posti letto sanitari, se ancorata alla previsione del fabbisogno provinciale, implica una discrezionalità tecnica dell'amministrazione sanitaria nella redistribuzione infraprovinciale, esercitabile anche in base alla concentrazione territoriale dell'offerta e alla distribuzione della popolazione.
- La mera previsione astratta di una possibilità di rimodulazione dell'offerta sanitaria non attribuisce automaticamente al gestore accreditato un diritto all'ampliamento dei posti convenzionati: la pretesa deve confrontarsi con il fabbisogno programmato, l'equilibrio territoriale e gli oneri economici del modulo richiesto.
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