Cassazione Penale, Ordinanza n. 36405/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di cui all’art. 633 c.p. Il primo motivo contestava la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e la valutazione delle prove. Il secondo motivo, pur rubricato anche con riferimento alle attenuanti generiche e all’art. 131-bis c.p., lamentava nel contenuto la mancata sospensione condizionale della pena e l’erronea quantificazione della pena, assumendo che non fosse stata applicata la diminuzione per le attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che l’imputato, durante il periodo in cui il figlio era assegnatario dell’alloggio pubblico, aveva trasferito la propria residenza a un altro indirizzo e non aveva quindi titolo per subentrare nell’assegnazione; ha inoltre richiamato il fatto che l’occupazione abusiva dell’immobile era ancora in corso durante il giudizio d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità, perché costituito da doglianze di fatto e da censure già esaminate dalla Corte d’appello, riproposte senza una critica puntuale delle ragioni della decisione; è stato inoltre giudicato manifestamente infondato, poiché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, riservata al giudice di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato generico e privo di adeguata correlazione con la motivazione impugnata: la Corte d’appello aveva escluso una prognosi favorevole sulla futura condotta dell’imputato, essendo ancora in corso l’occupazione abusiva, e aveva determinato la pena nel minimo edittale dell’art. 633 c.p., riducendola nella misura massima consentita in applicazione delle circostanze considerate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la quantificazione della pena irrogata, corrispondente al minimo edittale previsto dall’art. 633 cod. pen., ridotta nella misura massima consentita in applicazione delle circostanze lette le conclusioni nell’interesse dell’imputato, tempestivamente pervenute
La pena inflitta per l’invasione di terreni o edifici era pari al minimo edittale ed era stata ridotta nella misura massima consentita in applicazione delle circostanze considerate.
la quantificazione della pena irrogata, corrispondente al minimo edittale previsto dall’art. 633 cod. pen., ridotta nella misura massima consentita in applicazione delle circostanze lette le conclusioni nell’interesse dell’imputato, tempestivamente pervenute
La Corte ha ritenuto corretta la quantificazione della pena, rilevando che la riduzione era stata applicata nella misura massima consentita in considerazione delle circostanze. Il testo collega la censura difensiva alle attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis c.p.
nel titolo, si deduce la violazione di norme penali e processuali in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., ma il cui contenuto lamenta esclusivamente la mancata concessione della sospensione condizionale e l’erroneità della quantificazione della pena
La Corte registra che l’art. 131-bis c.p. era menzionato nell’intestazione del motivo, ma rileva che il contenuto del motivo non sviluppava una censura effettiva sulla causa di non punibilità: la doglianza era generica e non indicava le ragioni di diritto a sostegno.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che ripropone sostanzialmente le censure già formulate in appello senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni con cui la sentenza impugnata le ha respinte.
- Il ricorso per cassazione non può sollecitare una nuova lettura o rivalutazione delle fonti di prova e degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata al giudice di merito.
- È generico il motivo d’impugnazione che, a fronte della motivazione della decisione impugnata, non indica le ragioni di diritto e gli elementi concreti posti a fondamento della censura, impedendo al giudice dell’impugnazione di individuarne l’oggetto.
- La censura sulla sospensione condizionale della pena non è fondata quando la motivazione di merito esclude una prognosi favorevole sulla futura condotta dell’imputato facendo riferimento alla persistente commissione della condotta illecita durante il giudizio d’appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36212/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36213/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36215/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36218/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36219/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36221/2026 del 15/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →