Cassazione Civile, Sentenza n. 25951/2020 del 16/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso di cassazione contestava la sentenza del Consiglio di Stato (n. 5917/2018) resa nel giudizio di ottemperanza promossa da Logroscino a seguito della sentenza di merito (Cons. Stato n. 2963/2017). Il MIUR e l'Ateneo di Bari deducevano difetto di giurisdizione eccesso di potere giurisdizionale e contraddittorietà: sostenevano che il giudice dell'ottemperanza si era illegittimamente sostituito all'Amministrazione imponendo l'inquadramento "ora per allora" del prof. Logroscino come professore ordinario e la corresponsione degli emolumenti arretrati, mentre il compito valutativo spettava agli organi amministrativi. Inoltre affermavano di aver dato esecuzione alla sentenza richiedendo il parere del CUN e quindi non sussisterebbero i presupposti per l'ottemperanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile (conseguentemente rigettando le censure dei ricorrenti) e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio (complessivi euro 7.500,00 per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi e spese). La Corte ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, il giudice dell'ottemperanza può sostituirsi all'Amministrazione inadempiente o elusiva del giudicato al fine di assicurare l'effettività della tutela, e che nel caso di specie non risultava provato un effettivo inquadramento "ora per allora" del prof. Logroscino da parte dell'Amministrazione nonostante il coinvolgimento del CUN.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111
Richiamato come principio di giusta ed effettiva tutela giurisdizionale, a fondamento del potere del giudice di assicurare l'effettività delle decisioni giudiziarie anche mediante misure sostitutive in caso di inadempimento amministrativo
Codice di procedura civile, art. 360, n. 1
art. 360, n. 1, cod. proc. civ.
Norma richiamata in relazione ai motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge) con cui i ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Consiglio di Stato
Codice del processo amministrativo, art. 134, lett. a)
art. 134, lett. a), cod. proc. amm.
Prevede la competenza del giudice amministrativo per il giudizio di ottemperanza al fine di far eseguire le sentenze amministrative; il caso ha riguardato i limiti di tale giurisdizione e il potere di adottare provvedimenti sostitutivi quando l'Amministrazione elude il giudicato
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
dPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dal comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1
Richiamato in ordine alle regole sul contributo unificato e al raddoppio del contributo in caso di impugnazione respinta integralmente; la Corte ha confermato che non si applica il raddoppio alle amministrazioni pubbliche
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite)
Cass., S.U., n. 8112/2017; n. 13702/2018; n. 9938/2014
La Corte ha fatto leva su precedenti di Sezioni Unite che affermano il principio secondo cui il giudice dell'ottemperanza può sostituirsi all'Amministrazione inadempiente o elusiva del giudicato per garantire l'effettività della tutela; inoltre statuizioni sulle regole contributive sono state richiamate per la liquidazione delle spese
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ha il potere, ove risulti che l'Amministrazione eluda o non esegua pienamente il giudicato, di adottare provvedimenti sostitutivi per assicurare l'effettività della tutela: non si configura automaticamente un illegittimo 'usurpamento' della discrezionalità amministrativa se la misura è finalizzata a dare esecuzione al giudicato
- La semplice acquisizione di atti istruttori o pareri (es. parere del CUN) non equivale ad avvenuto adempimento se non segue un effettivo provvedimento amministrativo che realizzi quanto disposto dalla sentenza; il giudice può valutare la concretezza dell'adempimento
- Le censure per eccesso di potere giurisdizionale richiedono una motivazione precisa e la dimostrazione che il giudice dell'ottemperanza abbia franchito i "limiti esterni" della giurisdizione: i precedenti di Sezioni Unite restringono la possibilità di accogliere tali doglianze quando la sostituzione del giudice sia funzionale all'esecuzione del giudicato
- Quando la controversia riguarda il riconoscimento e l'equiparazione di titoli esteri con effetti di inquadramento e retribuzione, l'attività amministrativa di valutazione ha natura tecnico-discrezionale, ma può essere oggetto di sindacato giurisdizionale se l'amministrazione non conforma il proprio comportamento al contenuto del giudicato
- In sede di cassazione è difficile modificare decisioni sull'esercizio dei poteri del giudice dell'ottemperanza se la motivazione della sentenza impugnata aderisce ai principi di effettività della tutela già delineati dalla giurisprudenza di legittimità
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