Sentenza del 13/07/2015 n. 1551 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Revocazione straordinaria - presupposti - dolo di controparte - è tale - condotta meramente omissiva - non è tale. Revocazione straordinaria - occultamento di documento - attore - onere della prova - aver fatto tutto il possibile per il rinvenimento dello stesso nel giudizio ordinario - è tale. Spese processuali - determinazione a favore dell'Amministrazione - specificità dell'attività processuale - è tale - spese - sono dovute. Lite temeraria - natura extracontrattuale - è tale - presupposto - quantificazione del danno - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'Amministrazione avesse dolosamente omesso di produrre, nel giudizio originario, un documento favorevole alla controparte e che tale occultamento giustificasse la revocazione straordinaria ai sensi dell'art. 395, comma 1, c.p.c. Contestava inoltre la condanna alle spese processuali e, in relazione alla lite temeraria o responsabilità processuale aggravata, l'eventuale richiesta risarcitoria dell'Amministrazione.
La decisione
La revocazione è stata ritenuta infondata. L'omessa produzione del documento, in assenza di una richiesta di esibizione da parte del contribuente, non integra di per sé dolo processuale, poiché la condotta meramente omissiva non dimostra una deliberata intenzione di pregiudicare la difesa. Spettava inoltre al ricorrente dimostrare di avere fatto tutto il possibile per reperire il documento durante il giudizio ordinario. È stata ritenuta legittima la condanna alle spese processuali in favore dell'Amministrazione, se correlata alla specifica attività svolta dai suoi funzionari. La condanna per lite temeraria, avente natura extracontrattuale, richiede invece la prova del danno e della relativa quantificazione, o almeno l'indicazione dei criteri utili a determinarla.
Norme richiamate
Art. 395, comma 1, c.p.c.
La revocazione straordinaria per dolo della controparte richiede una condotta processuale deliberata e intenzionale, idonea a pregiudicare concretamente l'esercizio del diritto di difesa; non è sufficiente una semplice omissione.
Art. 15, D.lgs. 546/1992
La parte soccombente può essere condannata alle spese del processo tributario, purché la liquidazione sia collegata all'attività processuale effettivamente svolta.
Cassazione, 9 giugno 2014, n. 12875
Richiamata a sostegno dei principi relativi alla revocazione straordinaria e al dolo processuale.
Cassazione, 20 ottobre 2014, n. 22159
Richiamata in relazione ai presupposti del dolo della controparte e alla necessità di una condotta intenzionale.
Cassazione, 20 marzo 2009, n. 6821
Richiamata sui presupposti della responsabilità processuale aggravata e sulla necessità di provare il danno.
Cassazione, 15 aprile 2013, n. 9080
Richiamata in tema di lite temeraria, natura extracontrattuale e prova del danno risarcibile.
Massime di principio
- La revocazione straordinaria per dolo della controparte non può fondarsi su una semplice omissione: occorre provare un comportamento intenzionale, fraudolento e concretamente lesivo del diritto di difesa.
- Chi chiede la revocazione per occultamento di un documento deve dimostrare sia l'effettiva rilevanza del documento sia di avere compiuto, nel giudizio originario, ogni ragionevole attività per reperirlo o ottenerne l'esibizione.
- La mancata richiesta di esibizione di un documento nella causa originaria può impedire di attribuire alla controparte un dolo processuale per non averlo prodotto spontaneamente.
- La condanna alle spese in favore di un'amministrazione pubblica è ammissibile quando riflette attività processuali specifiche ed effettivamente svolte dai suoi rappresentanti.
- La responsabilità per lite temeraria o aggravata non consegue automaticamente alla soccombenza: occorre provare un danno concreto e la sua quantificazione, oppure fornire criteri sufficienti per determinarla.
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