Sentenza n. 4156/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 805/2024, depositata e resa pubblica il 14.02.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 9915/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato l’assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 805/2024, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora e la nomina preventiva di un commissario ad acta. La ricorrente ha prodotto copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo. Ha dedotto la persistente inerzia del Ministero, che non aveva dato esecuzione alla sentenza. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione. Il ricorso è stato proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo formalmente comprovati il giudicato, la sua notificazione e il rispetto del termine dilatorio. Nel merito, ha rilevato che la mancata esecuzione del giudicato era incontestata e che risultavano determinati sia l’an sia il quantum della prestazione dovuta. Ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente, entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e di accreditare su di essa € 1.000,00 complessivi. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua in ragione della funzione della carta del docente, qualificata come contributo per aggiornamento e formazione e non come corrispettivo. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 800,00 per spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Disciplina il giudizio di ottemperanza, compresi i poteri di ordinare l’adempimento, nominare il commissario ad acta e applicare la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, alla luce della natura della prestazione dovuta, risulti manifestamente iniqua.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996
Il ricorso per l’esecuzione di un titolo nei confronti di un’amministrazione può essere proposto dopo il decorso del termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa della carta elettronica del docente, qualificata dal giudice come contributo destinato all’aggiornamento e alla formazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la produzione della copia asseverata del titolo, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione, unitamente al rispetto del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, consente di ritenere formalmente ammissibile l’azione esecutiva.
- Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento e non fornisce elementi sull’avvenuta esecuzione, e risultano determinati l’an e il quantum della prestazione imposta dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente l’adempimento entro un termine prefissato.
- In caso di perdurante inottemperanza successiva al termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuando l’ufficio competente, il termine per l’intervento sostitutivo e la decorrenza dell’incarico dalla comunicazione dell’inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando, considerando la natura e la funzione della prestazione oggetto del giudicato, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; in particolare, la carta del docente è qualificata come contributo per aggiornamento e formazione, non come corrispettivo.
- L’assolvimento dell’incarico di commissario ad acta da parte di un organo appartenente a un’amministrazione pubblica, quando connesso ai doveri d’istituto, non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso.
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