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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/428

Regolamento delegato (UE) 2019/428 della Commissione, del 12 luglio 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto concerne le norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli

Normativa europea32019R0428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2019/428 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sulle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi. L’intervento mira soprattutto ad allineare le regole UE alle norme UNECE aggiornate, a uniformare la disciplina dei miscugli di frutta, ortaggi e ortofrutticoli freschi e a rafforzare la tracciabilità tramite l’indicazione del codice paese ISO 3166 associato all’imballatore o allo speditore. È inoltre prevista una fase transitoria fino al 31 dicembre 2019 per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove prescrizioni di etichettatura.

Modifica delle norme di commercializzazione UE per gli ortofrutticoli freschi, con allineamento alle norme UNECE e nuove regole su miscugli ed etichettatura dell’origine/imballatore.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori che commercializzano, nell’Unione europea, imballaggi di prodotti ortofrutticoli freschi soggetti alle norme di commercializzazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare per miscugli di frutta, ortaggi e ortofrutticoli freschi fino a 5 kg e per le indicazioni obbligatorie su imballatore/speditore e paese di origine. Incide sulle disposizioni tecniche contenute nell’allegato I del regolamento di esecuzione, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. È prevista una disciplina transitoria per i codici dell’imballatore o dello speditore privi del codice ISO 3166 (alpha), utilizzabili fino al 31 dicembre 2019.

Regolamento delegato (UE) 2019/428 – modifica delle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli freschi

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina le norme dettagliate di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi. La Commissione richiama, nei considerando, l’esigenza di evitare ostacoli agli scambi e di allineare la disciplina UE alle norme UNECE aggiornate per varie categorie di prodotti.

Finalità dell’intervento

La modifica è motivata da due esigenze principali:

  • uniformare le regole sui miscugli di prodotti freschi, estendendo a frutta, ortaggi e ortofrutticoli freschi una logica comune per gli imballaggi fino a 5 kg;
  • adeguare l’etichettatura e l’identificazione degli operatori alle nuove prescrizioni internazionali, in particolare introducendo l’uso del codice ISO 3166 (alpha) in combinazione con il codice dell’imballatore o dello speditore.

Ambito materiale della modifica

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e sostituisce integralmente l’allegato I. Ne deriva che la disciplina aggiornata riguarda:

  • i miscugli di frutta, ortaggi e ortofrutticoli freschi in imballaggi fino a 5 kg;
  • le regole generali e specifiche di commercializzazione per numerosi prodotti ortofrutticoli freschi, tra cui mele, agrumi, kiwi, lattughe/indivie ricce/scarole, pesche e pesche noci/nettarine, pere, fragole, peperoni dolci, uva da tavola e pomodori.

Regola sui miscugli

Il nuovo articolo 7 consente la commercializzazione di miscugli di diverse specie in imballaggi fino a 5 kg, a condizione che:

  • i prodotti siano omogenei quanto alla qualità;
  • ciascun prodotto ortofrutticolo sia conforme alla norma specifica o, in mancanza, alla norma generale;
  • l’imballaggio rechi un’etichetta appropriata;
  • il miscuglio non sia idoneo a indurre in errore il consumatore.

Se i prodotti provengono da più Stati membri o da paesi terzi, l’indicazione completa dei paesi di origine può essere sostituita da formule sintetiche standardizzate, distinte a seconda che il miscuglio sia composto da prodotti dell’UE, di paesi terzi o misti UE/paesi terzi.

Etichettatura dell’identificazione e dell’origine

L’allegato I sostituito richiede, per gli imballaggi soggetti a indicazioni esterne, l’indicazione del nome e indirizzo dell’imballatore e/o dello speditore, con possibilità di sostituzione tramite codice ufficiale. La novità centrale è che tale codice deve essere preceduto dal codice ISO 3166 (alpha) del paese o della zona del paese che ha rilasciato o riconosciuto il codice, quando diverso dal paese di origine.

Per i prodotti presi in esame dall’allegato, resta centrale anche l’indicazione del paese di origine, e in alcuni casi della zona di produzione o di una denominazione nazionale, regionale o locale. Per i miscugli di diverse origini, le indicazioni devono essere rese in modo da collegare ciascun paese alla varietà, specie, colore o tipo commerciale corrispondente.

Regime transitorio

Per evitare un impatto immediato sugli operatori, il regolamento consente fino al 31 dicembre 2019 l’uso dei codici dell’imballatore/speditore già rilasciati o riconosciuti da un servizio ufficiale, anche se non comprendono il codice ISO 3166 (alpha) del paese o della zona del codice.

Decorrenza

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Da tale momento le nuove regole si innestano nel sistema delle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi previste dal regolamento (UE) n. 543/2011.

Disposizioni principali

Modifica dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 543/2011 sui miscugli

Viene riscritto l’articolo 7 per autorizzare la commercializzazione di imballaggi di peso netto pari o inferiore a 5 kg contenenti miscugli di diverse specie di frutta, di ortaggi o di ortofrutticoli freschi, purché i prodotti siano omogenei per qualità, correttamente etichettati e non tali da indurre in errore il consumatore. Per i prodotti del miscuglio appartenenti al settore ortofrutticolo, ciascun prodotto deve rispettare la norma specifica pertinente o, in mancanza, la norma generale; i prodotti non ortofrutticoli inclusi nel miscuglio sono esclusi da tale requisito. Se il miscuglio proviene da più Stati membri o paesi terzi, il nome completo dei paesi di origine può essere sostituito da diciture standardizzate del tipo “miscuglio di frutta/ortaggi/prodotti ortofrutticoli dell’UE”, “dei paesi terzi” oppure “dell’UE e dei paesi terzi”.

Allineamento dell’allegato I alle norme UNECE

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito integralmente dal testo allegato al regolamento, che aggiorna le norme di commercializzazione per diversi prodotti ortofrutticoli freschi in coerenza con le revisioni UNECE intervenute tra il 2013 e il 2017.

Nuova indicazione del codice ISO 3166 per imballatore/speditore

Per l’identificazione dell’imballatore o dello speditore, il codice che lo rappresenta deve essere preceduto dal codice ISO 3166 (alpha) del paese o della zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se tale paese non coincide con il paese di origine. La novità è volta a rendere più precisa l’indicazione geografica associata al codice dell’operatore.

Disposizione transitoria fino al 31 dicembre 2019

I codici dell’imballatore o dello speditore rilasciati o riconosciuti da un servizio ufficiale che non includono la norma ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del codice possono continuare a essere utilizzati sugli imballaggi fino al 31 dicembre 2019.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercato internoetichettatura alimentarenorme di commercializzazionescambi internazionali

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