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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1618

Regolamento delegato (UE) 2018/1618 della Commissione, del 12 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda i doveri di custodia dei depositari (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime dei depositari dei FIA per chiarire e rafforzare gli obblighi di custodia quando le funzioni sono delegate a terzi. In particolare, disciplina la separazione delle attività, le riconciliazioni tra conti e registri, i contenuti minimi del contratto di delega e gli adempimenti aggiuntivi quando la custodia è svolta in paesi terzi. La finalità è ridurre il rischio di perdita delle attività dei clienti e garantire una protezione uniforme, pur tenendo conto delle divergenze tra i diritti nazionali insolvenzali e sui titoli.

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 in materia di custodia e doveri di vigilanza dei depositari di FIA, con particolare attenzione alla delega della custodia a terzi e ai conti omnibus.

Ambito di applicazione

Si applica ai depositari di fondi di investimento alternativi (FIA) disciplinati dalla direttiva 2011/61/UE, nonché ai terzi e sub-terzi cui il depositario delega, totalmente o parzialmente, le funzioni di custodia. Riguarda la custodia di strumenti finanziari e la tenuta di conti/registri, inclusi i casi di ulteriore subdelega e le ipotesi in cui il terzo sia situato in un paese terzo. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ma si applica dal 1° aprile 2020. Restano rilevanti i requisiti prudenziali e di insolvenza del diritto nazionale e del diritto del paese terzo, nei limiti chiariti dal regolamento.

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda i doveri di custodia dei depositari

Il regolamento interviene sulla disciplina attuativa della direttiva 2011/61/UE in materia di depositari di fondi di investimento alternativi, con l’obiettivo di chiarire la catena di custodia quando le funzioni sono delegate a terzi. I considerando evidenziano le divergenze tra diritti nazionali in materia di titoli e insolvenza, la necessità di rafforzare la protezione delle attività dei FIA e l’esigenza di bilanciare efficienza operativa e tutela degli investitori.

Ambito soggettivo e finalità

La disciplina riguarda i depositari dei FIA, i terzi subcustodi e gli eventuali sub-subcustodi, sia nell’Unione sia in paesi terzi. L’intervento non modifica la struttura generale degli obblighi del depositario, ma precisa come debbano essere organizzati i conti, le riconciliazioni, i flussi informativi e i presìdi contrattuali quando la custodia è affidata a soggetti diversi dal depositario originario.

Riconciliazioni tra conti e registri

Viene rafforzato l’obbligo di riconciliazione tra i registri del depositario e quelli del terzo cui sono delegate le funzioni di custodia. La frequenza non è predeterminata in modo rigido, ma deve essere adeguata alla normale attività di negoziazione del FIA, alle operazioni fuori dall’ordinario e alle operazioni relative ad altri clienti del terzo che condividono lo stesso conto omnibus. L’obiettivo è assicurare una trasmissione tempestiva delle informazioni e ridurre il rischio di perdita delle attività.

Separazione delle attività e conti omnibus

Il regolamento chiarisce che il depositario deve mantenere la tracciabilità delle attività custodite dal terzo per ciascun FIA cliente. Il terzo può utilizzare conti omnibus per più clienti del medesimo depositario, ma tali conti devono escludere in ogni momento le attività del depositario, del terzo e degli altri clienti del terzo. La separazione e l’accuratezza dei registri devono consentire al depositario di individuare immediatamente natura, ubicazione e proprietà delle attività e di distinguere quelle dei clienti dalle altre attività presenti presso il terzo.

Contenuto del contratto di delega

Il rapporto tra depositario e terzo deve essere formalizzato per iscritto. Il contratto deve garantire al depositario diritti di informazione, accesso e ispezione sui registri e conti del terzo, in modo da consentire il monitoraggio della catena di custodia e la verifica della corrispondenza quantitativa degli strumenti finanziari lungo i diversi livelli di tenuta. Il contratto deve inoltre disciplinare espressamente eventuali ulteriori deleghe, prevedendo diritti e obblighi equivalenti tra il terzo e il soggetto ulteriormente delegato.

Doveri di vigilanza del depositario

Anche in caso di delega, il depositario resta responsabile degli obblighi di controllo previsti dal regolamento. Deve verificare che il terzo tenga registri corretti e completi, assicuri la separazione delle attività, trasmetta dichiarazioni periodiche sulle attività dei FIA e adotti misure organizzative adeguate a prevenire frodi, abusi, negligenze o errori di registrazione. Il regolamento precisa anche il collegamento con l’articolo 21, paragrafo 7, della direttiva 2011/61/UE per la custodia del contante, nei casi in cui il terzo sia soggetto a una vigilanza prudenziale equivalente.

Custodia delegata a terzi situati in paesi terzi

Quando la custodia è delegata fuori dall’Unione, il depositario deve acquisire un parere legale indipendente sul diritto fallimentare del paese terzo. Tale parere deve confermare che le attività dei clienti sono separate dal patrimonio del terzo, non rientrano nella massa fallimentare e non sono disponibili per la soddisfazione dei creditori del terzo. Il terzo deve inoltre comunicare immediatamente al depositario ogni venir meno di tali condizioni e informarlo delle modifiche del diritto fallimentare applicabile e della sua concreta applicazione.

Subdelega e applicazione temporale

Le regole introdotte si applicano anche ai casi di subdelega della custodia lungo la catena di custodia, con adattamento alle relative posizioni soggettive. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° aprile 2020, dando così ai depositari un periodo di adeguamento operativo.

Disposizioni principali

Riconciliazioni e frequenza

Modifica l'articolo 89 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 prevedendo che le riconciliazioni tra i conti e i registri interni del depositario e quelli del terzo delegato siano effettuate con la necessaria frequenza. La frequenza va determinata tenendo conto della normale attività di negoziazione del FIA, delle operazioni fuori dalla normale attività di negoziazione e delle operazioni relative agli altri clienti del terzo presenti nello stesso conto omnibus.

Responsabilità del depositario in caso di delega

Il depositario resta vincolato agli obblighi di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettere da a) a e), e deve assicurare che il terzo assolva gli obblighi di cui alle lettere da b) a g) dello stesso paragrafo, nonché l'obbligo di separazione previsto dall'articolo 99.

Contenuto minimo del contratto di delega

L'articolo 98 è integrato con un paragrafo 2 bis che impone un contratto scritto contenente almeno: il diritto del depositario di informazione, ispezione e accesso ai registri e conti del terzo; la possibilità di identificare tutti i soggetti della catena di custodia; la verifica di corrispondenza dei quantitativi di strumenti finanziari tra conti del depositario, del terzo e, se del caso, del CSD; la descrizione dei diritti e obblighi equivalenti concordati in caso di ulteriore subdelega.

Separazione delle attività e requisiti dei registri

L'articolo 99 viene riscritto per imporre al terzo di registrare correttamente tutti gli strumenti finanziari identificati in un conto aperto nei propri libri contabili, escludendo le attività del depositario, del terzo e degli altri clienti del terzo. Il terzo deve tenere registri e conti idonei a consentire al depositario di distinguere in ogni momento le attività dei clienti del depositario da quelle proprie del terzo, degli altri clienti del terzo e del depositario per conto proprio, e tali registri devono permettere di stabilire natura, ubicazione e proprietà delle attività.

Dichiarazioni periodiche e riconciliazioni

Il terzo deve fornire al depositario, periodicamente e comunque quando cambiano le circostanze, una dichiarazione dettagliata sulle attività dei FIA clienti. Deve inoltre riconciliare con la necessaria frequenza i propri conti e registri con quelli del terzo a cui ha delegato la custodia; la frequenza è determinata secondo i criteri dell'articolo 89, paragrafo 1.

Misure organizzative e contante

Il terzo deve adottare modalità organizzative idonee a ridurre al minimo il rischio di perdita totale o parziale degli strumenti finanziari o dei diritti a essi connessi per abuso, frode, cattiva gestione, errori o negligenza. Se il terzo rientra tra i soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2006/73/CE ed è soggetto a vigilanza prudenziale efficace equivalente a quella dell'Unione, il contante del FIA può essere tenuto su uno o più conti conformemente all'articolo 21, paragrafo 7, della direttiva 2011/61/UE.

Custodia in paesi terzi

Quando la custodia è delegata a un terzo situato in un paese terzo, il depositario deve ottenere una consulenza legale indipendente che confermi che il diritto fallimentare locale riconosce la separazione delle attività, l'esclusione delle attività dei FIA dal patrimonio del terzo in caso di insolvenza e l'inalienabilità di tali attività a favore dei creditori del terzo. Il depositario deve inoltre garantire che il terzo rispetti tali condizioni al momento della delega e per tutta la sua durata, informi immediatamente il depositario se una condizione viene meno e comunichi le modifiche del diritto fallimentare applicabile e della sua concreta applicazione.

Subdelega della custodia

Le regole sugli obblighi di separazione, sul contratto di delega e sui requisiti aggiuntivi per i paesi terzi si applicano mutatis mutandis anche quando il terzo delegato subdeleghi, totalmente o in parte, le funzioni di custodia a un altro terzo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 11, terzo comma, della direttiva 2011/61/UE.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile dal 1° aprile 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiefondi di investimento alternativiservizi finanziaricustodia degli strumenti finanziariinsolvenzavigilanza prudenziale

Testo integrale

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