Regolamento (UE) 2018/991
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/991 della Commissione, del 12 luglio 2018, che autorizza l'immissione sul mercato del lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a livello unionale, il lisozima idrolizzato di albume d’uovo di gallina come nuovo alimento e ne inserisce la voce nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. L’uso autorizzato è stato ristretto agli integratori alimentari per la popolazione adulta, con specifici requisiti di etichettatura e un livello massimo di 1 000 mg/giorno. Il provvedimento aggiorna inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 inserendo la nuova voce nelle tabelle relative ai nuovi alimenti autorizzati e alle specifiche.
Autorizzazione dell’immissione sul mercato del lisozima idrolizzato di albume d’uovo di gallina come nuovo alimento e aggiornamento dell’elenco اتحione dei nuovi alimenti autorizzati.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’immissione sul mercato nell’Unione europea del lisozima idrolizzato di albume d’uovo di gallina, quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’autorizzazione riguarda esclusivamente gli integratori alimentari destinati alla popolazione adulta, con un livello massimo di impiego pari a 1 000 mg/giorno. Restano ferme le disposizioni della direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Autorizzazione del lisozima idrolizzato di albume d’uovo di gallina come nuovo alimento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/991 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione del lisozima idrolizzato di albume d’uovo di gallina quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’intervento discende dalla procedura di autorizzazione prevista per i nuovi alimenti e aggiorna l’elenco unionale dei nuovi alimenti autorizzati.
Contesto procedurale e valutazione
La domanda era stata presentata il 31 agosto 2016 da DSM Nutritional Products Ltd. all’autorità competente irlandese, inizialmente per usi in integratori alimentari e in altre categorie di alimenti, in particolare bevande analcoliche. In seguito alle obiezioni motivate formulate dagli altri Stati membri, soprattutto sulla valutazione dell’esposizione e sulla sufficienza delle informazioni, il richiedente ha ristretto la domanda ai soli integratori alimentari. La Commissione ha ritenuto che, nella formulazione finale, il nuovo alimento soddisfi i criteri dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
Ambito dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda esclusivamente gli integratori alimentari, come definiti dalla direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta. Il livello massimo d’impiego è fissato a 1 000 mg/giorno. Il regolamento precisa espressamente che l’autorizzazione non pregiudica le disposizioni della direttiva 2002/46/CE.
Specifiche del nuovo alimento
L’allegato descrive il nuovo alimento come un prodotto ottenuto dal lisozima di albume d’uovo di gallina mediante un procedimento enzimatico con subtilisina derivante da Bacillus licheniformis. Il prodotto è una polvere di colore variabile tra biancastro e giallo chiaro. Sono inoltre fissati parametri di composizione e di qualità, tra cui tenore proteico, triptofano, rapporto triptofano/LNAA, grado di idrolisi, umidità, ceneri, sodio, limiti per metalli pesanti e criteri microbiologici (tra cui assenza di Salmonella spp., Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa nei campioni indicati).
Etichettatura e requisiti specifici
Per gli integratori alimentari che contengono il nuovo alimento, la denominazione da riportare in etichetta deve essere "lisozima idrolizzato di albume d’uovo di gallina". La voce inserita nell’elenco unionale comprende anche le condizioni d’uso e i requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470
Il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. L’inserimento avviene sia nella tabella 1, relativa ai nuovi alimenti autorizzati, sia nella tabella 2, relativa alle specifiche.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione e inserimento nell’elenco dell’Unione
Il lisozima idrolizzato di albume d’uovo di gallina, come descritto nell’allegato, è inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283. L’autorizzazione è adottata sulla base dell’articolo 12 del medesimo regolamento.
Condizioni d’uso e etichettatura
L’uso autorizzato è limitato agli integratori alimentari, definiti dalla direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, con livello massimo di 1 000 mg/giorno. La denominazione da riportare in ეტichetta per gli integratori alimentari che lo contengono è "lisozima idrolizzato di albume d’uovo di gallina".
Specifiche del nuovo alimento
L’allegato definisce le caratteristiche del prodotto: ottenimento dal lisozima di albume d’uovo di gallina mediante procedimento enzimatico con subtilisina derivante da Bacillus licheniformis; prodotto in polvere di colore biancastro o giallo chiaro; parametri compositivi, limiti per metalli pesanti e criteri microbiologici specifici.
Modifica dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato inserendo la nuova voce nelle tabelle 1 (nuovi alimenti autorizzati) e 2 (specifiche).
Rapporto con la direttiva 2002/46/CE
L’autorizzazione lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2002/46/CE, che continua a disciplinare gli integratori alimentari.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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