Regolamento (UE) 2024/949
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/949 della Commissione, del 27 marzo 2024, che definisce un modulo comune per le richieste di rimborso e di indennizzo dei passeggeri nel trasporto ferroviario in caso di ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni di servizi ferroviari conformemente al regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2024/949 introduce un modulo comune per standardizzare le richieste di rimborso e indennizzo dei passeggeri ferroviari. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2021/782 e mira a facilitare la presentazione e il trattamento delle domande in caso di ritardo, soppressione o perdita di coincidenza. La Commissione deve rendere il modulo disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, anche in formato accessibile. L’uso del modulo è un diritto del passeggero, ma non costituisce un requisito esclusivo per ottenere il rimborso o l’indennizzo.
Definizione di un modulo comune, fisico o elettronico, per le richieste di rimborso e indennizzo dei passeggeri ferroviari in caso di ritardo, soppressione o perdita di coincidenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle richieste di rimborso e di indennizzo presentate dai passeggeri nel trasporto ferroviario ai sensi degli articoli 18, paragrafo 6, e 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/782. Riguarda le imprese ferroviarie destinatarie delle richieste e i passeggeri che intendono far valere tali diritti nell’Unione; il modulo può essere usato in forma cartacea o elettronica. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 2 luglio 2024.
Modulo comune per richieste di rimborso e indennizzo nel trasporto ferroviario
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/949 attua il regolamento (UE) 2021/782 predisponendo un modulo standardizzato per le richieste dei passeggeri ferroviari in caso di ritardo, soppressione o perdita di coincidenza. La finalità è semplificare e rendere più trasparente la presentazione delle domande, agevolando al contempo il trattamento da parte delle imprese ferroviarie.
Ambito e funzione del modulo
Il modulo comune riguarda le richieste di rimborso e di indennizzo previste dagli articoli 18, paragrafo 6, e 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/782. Il passeggero ha il diritto di utilizzarlo, ma il suo impiego non è obbligatorio e non può costituire da solo motivo di rigetto della domanda; in parallelo, le imprese ferroviarie possono continuare a mettere a disposizione propri sistemi di presentazione delle richieste, anche online o tramite app.
Forma del modulo e accessibilità
L’articolo 1 consente la presentazione del modulo sia in forma cartacea sia elettronica. L’articolo 2 impone alla Commissione di renderlo disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione sul proprio sito web, includendo una versione accessibile alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta.
Contenuto del modulo allegato
L’allegato definisce una struttura unica per la domanda, articolata in sezioni relative ai motivi della richiesta, a eventuali domande già presentate per lo stesso viaggio, ai dati del viaggio previsto ed effettivo, alla natura della richiesta, ai dati personali e alle modalità di pagamento. È inoltre prevista una sezione per informazioni supplementari e per l’allegazione di documenti giustificativi, come biglietti, prenotazioni e prove dei costi aggiuntivi sostenuti.
Regole operative richiamate dal modulo
Il modulo richiama le principali regole applicabili ai diritti del passeggero: rimborso del biglietto in caso di ritardo, soppressione o perdita di coincidenza con arrivo previsto in ritardo di almeno 60 minuti; indennizzo per ritardi tra 60 e 119 minuti o pari/superiori a 120 minuti; eventuale soglia minima di indennizzo fino a 4 EUR per biglietto; impossibilità di cumulare rimborso e indennizzo per lo stesso viaggio. Per i costi sostenuti presso altri fornitori di trasporto o per ulteriori spese, il modulo precisa che sono considerati solo i costi adeguati ai sensi del regolamento (UE) 2021/782.
Termini di pagamento e precisazioni sulle coincidenze
Nel testo allegato si indica che il rimborso deve essere corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e che l’indennizzo per il prezzo del biglietto deve essere corrisposto entro un mese dalla presentazione della richiesta. È inoltre chiarito che il diritto al rimborso del biglietto viene meno se il passeggero ha accettato l’offerta del vettore di proseguire il viaggio o di seguire un itinerario alternativo. Per la perdita di coincidenza, il modulo segnala anche un’ipotesi di esclusione in presenza di biglietti acquistati in un’unica transazione commerciale ma qualificati come contratti di trasporto distinti e comunicati come tali prima dell’acquisto.
Protezione dei dati personali
L’allegato richiama l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 al trattamento dei dati personali raccolti tramite il modulo e prevede che il destinatario possa condividere i dati con altre parti interessate se ciò sia necessario per trattare la domanda. Il modulo include anche una dichiarazione finale di veridicità delle informazioni fornite dal passeggero.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 2 luglio 2024. Essendo un regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Istituzione del modulo comune
L’articolo 1 definisce un modulo comune per le richieste di rimborso e indennizzo previste dagli articoli 18, paragrafo 6, e 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/782. Il modulo può essere presentato sia come documento fisico sia per via elettronica.
Messa a disposizione del modulo da parte della Commissione
L’articolo 2 impone alla Commissione di rendere disponibile il modulo comune in tutte le lingue ufficiali dell’Unione sul proprio sito web, insieme a una versione accessibile alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta.
Decorrenza e applicazione
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 2 luglio 2024.
Carattere facoltativo del modulo e rapporti con i moduli dei vettori
Dal considerando e dal testo dell’allegato emerge che il passeggero ha diritto di usare il modulo comune, ma il suo utilizzo non è obbligatorio; le imprese ferroviarie non possono respingere la domanda solo perché non è stato usato il modulo. Alcune imprese possono inoltre mettere a disposizione propri moduli online o sistemi analoghi.
Contenuto minimo e istruzioni del modulo
L’allegato struttura il modulo in sezioni dedicate a: motivo della richiesta; eventuale precedente richiesta per lo stesso viaggio; dettagli del viaggio previsto e del viaggio effettivo; natura della richiesta (rimborso, indennizzo o rimborso di costi aggiuntivi); dati personali; modalità di pagamento; informazioni supplementari; allegazione dei documenti pertinenti.
Condizioni e limiti indicati nel modulo
Il modulo richiama i principali presupposti del regolamento (UE) 2021/782: rimborso del biglietto in caso di ritardo, soppressione o perdita di coincidenza con arrivo previsto ritardato di almeno 60 minuti; indennizzo per ritardi tra 60 e 119 minuti o pari/superiori a 120 minuti; possibilità di indennizzi per ritardi inferiori se previsti dal vettore; soglia minima eventualmente fissata dal vettore fino a un massimo di 4 EUR per biglietto; divieto di cumulare rimborso e indennizzo per lo stesso viaggio; rimborso dei costi sostenuti verso altri fornitori di trasporto o di altri costi solo per spese adeguate ai sensi degli articoli 18, paragrafo 3, e 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/782.
Tempistiche di pagamento e esclusioni richiamate
Nel modulo si precisa che il rimborso è corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e l’indennizzo per il prezzo del biglietto entro un mese dalla presentazione della richiesta. È inoltre indicato che non vi è diritto al rimborso del biglietto se il passeggero ha accettato un’offerta di proseguimento del viaggio o di itinerario alternativo proposta dal vettore. Per la perdita di coincidenze, il modulo segnala una specifica esclusione quando il passeggero ha acquistato i biglietti in un’unica transazione commerciale ma i biglietti/documenti indicano contratti di trasporto distinti ed è stato informato prima dell’acquisto.
Protezione dei dati personali
L’allegato richiama l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 al trattamento dei dati personali effettuato tramite il modulo e prevede il consenso del passeggero alla condivisione dei dati con altre parti interessate, se necessario per la gestione della richiesta.
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