Regolamento (UE) 2024/1020
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1020 della Commissione, del 27 marzo 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi di paesi terzi e zone autorizzate all’ingresso nell’Unione per talune partite avicole e prodotti avicoli, alla luce dell’evoluzione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Da un lato, reintroduce l’autorizzazione per alcune zone canadesi e britanniche dopo la valutazione delle misure di contenimento adottate; dall’altro, sospende l’ingresso da una nuova zona degli Stati Uniti colpita da un recente focolaio. Inoltre, rettifica un errore materiale introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/748 per due zone statunitensi, con efficacia dal 24 febbraio 2024.
Modifica e rettifica degli elenchi di zone autorizzate per l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, con riferimento a Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, limitatamente alle provenienze elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide sulle zone specifiche di Canada, Regno Unito e Stati Uniti interessate da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), determinando sospensioni, ripristini e rettifiche delle voci di elenco. Si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione retroattiva dell’articolo 2 al 24 febbraio 2024.
Modifica e rettifica degli elenchi di zone autorizzate per prodotti avicoli
Il regolamento interviene sul sistema degli elenchi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che individua i paesi terzi, territori o zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. La misura è adottata in risposta all’evoluzione della situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, con l’obiettivo di proteggere la sanità animale dell’Unione e, indirettamente, la circolazione degli scambi avicoli.
Contesto normativo
Il regolamento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692, che disciplinano le condizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Gli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 contengono, in particolare, gli elenchi delle zone autorizzate per il pollame, il materiale germinale di pollame, le carni fresche di pollame e la selvaggina da penna.
Situazione epidemiologica considerata
La Commissione prende atto di nuovi focolai di HPAI:
- negli Stati Uniti, nello Stato del South Dakota, con conferma laboratoristica del 12 marzo 2024 e istituzione di una zona soggetta a restrizioni di almeno 10 km;
- in Canada, nelle province dell’Alberta e della Columbia Britannica, con focolai confermati l’11 ottobre 2023 e il 25 novembre 2023;
- nel Regno Unito, nella contea dello Yorkshire, Inghilterra, con focolaio confermato il 14 febbraio 2024.
In relazione a Canada e Regno Unito, la Commissione considera adeguate le garanzie fornite e ritiene che le zone interessate non rappresentino più una minaccia tale da giustificare il mantenimento della sospensione per le partite di cui agli allegati V e XIV. Per gli Stati Uniti, invece, viene introdotta una nuova sospensione limitata alla zona colpita nel South Dakota.
Modifiche agli allegati V e XIV: Canada, Regno Unito e Stati Uniti
La parte I dell’allegato aggiorna le tabelle degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404.
Per il Canada, le voci relative alle zone CA-2.196 e CA-2.221 vengono sostituite, con ripristino dell’autorizzazione all’ingresso per le categorie di prodotti indicate nelle tabelle.
Per il Regno Unito, la voce relativa alla zona GB-2.328 viene sostituita, con analogo effetto di aggiornamento e riapertura della zona.
Per gli Stati Uniti, viene aggiunta la nuova zona US-2.632, riferita allo State of South Dakota, Hutchinson County, con una zona circolare di 10 km di raggio a partire da coordinate GPS specifiche. Per tale zona, l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna resta sospeso in ragione del focolaio di HPAI confermato il 12 marzo 2024.
Rettifica di errori materiali nelle voci statunitensi
La parte II dell’allegato contiene una rettifica delle voci relative alle zone US-2.528 e US-2.529 negli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404. La rettifica corregge l’errore introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/748 e riguarda le date di inizio e di cessazione della restrizione per tali zone, con riferimenti al 21 novembre 2023 e all’8/9 febbraio 2024.
Decorrenza ed effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 2, relativo alla rettifica, si applica dal 24 febbraio 2024, così da allinearsi alla data di efficacia del regolamento (UE) 2024/748. Il testo ha efficacia generale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, come tipico dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo la parte I dell’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano gli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Rettifica degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404
L’articolo 2 dispone la rettifica degli stessi allegati secondo la parte II dell’allegato. La rettifica concerne le voci statunitensi relative alle zone US-2.528 e US-2.529, a correzione di un errore contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/748.
Aggiornamenti per Canada e Regno Unito
Nell’allegato, parte I, sono aggiornate le voci relative alle zone CA-2.196 e CA-2.221 in Canada e GB-2.328 nel Regno Unito, con rimozione della sospensione e ripristino dell’autorizzazione all’ingresso per le categorie di prodotti indicate nelle tabelle degli allegati V e XIV. Le date rilevanti dei focolai sono, rispettivamente, 11 ottobre 2023, 25 novembre 2023 e 14 febbraio 2024; la decorrenza di fine restrizione indicata è 18 marzo 2024 per le zone canadesi e 21 marzo 2024 per la zona britannica.
Nuova restrizione per gli Stati Uniti: zona US-2.632
Nell’allegato, parte I, viene aggiunta la nuova zona US-2.632, riferita allo Stato del South Dakota, contea di Hutchinson, con zona circolare di raggio 10 km attorno allo stabilimento interessato. Per tale zona è sospeso l’ingresso delle categorie di prodotti elencate negli allegati V e XIV a causa di un focolaio di HPAI confermato il 12 marzo 2024.
Rettifica delle zone US-2.528 e US-2.529
Nella parte II dell’allegato sono sostituite le righe relative alle zone statunitensi US-2.528 e US-2.529 negli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404. La rettifica corregge il termine iniziale delle zone precedentemente chiuse, con date di riferimento 21 novembre 2023 e date di cessazione della restrizione rispettivamente l’8 febbraio 2024 e il 9 febbraio 2024.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 2 si applica retroattivamente a decorrere dal 24 febbraio 2024, in coerenza con la data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/748. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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