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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1040

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1040 della Commissione, del 27 marzo 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinato polietilene tereftalato originario della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32024R1040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di PET dalla Cina, confermando che le importazioni oggetto di dumping hanno causato una minaccia di pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. La Commissione ha esaminato dumping, pregiudizio, nesso di causalità, livello delle misure e interesse dell’Unione, respingendo le principali contestazioni delle parti interessate su definizione del prodotto, dati economici, effetti sui prezzi e alternative di approvvigionamento. Sono fissate aliquote differenziate per gruppi di produttori esportatori, con obbligo di fattura commerciale per beneficiare dell’aliquota individuale. I dazi antidumping provvisori precedentemente versati sono svincolati.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originario della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di PET con indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, misurato in base al solvente fenolo/1,2-diclorobenzene (50/50) o convertito in tale solvente, attualmente classificato al codice NC ex 3907 61 00 (codice TARIC 3907610010). Riguarda i prodotti originari della Repubblica popolare cinese, inclusi i produttori esportatori espressamente elencati e, in via residuale, tutte le altre società cinesi. Sono previste regole specifiche per nuove società esportatrici, per le fatture commerciali necessarie all’applicazione delle aliquote individuali e per lo svincolo dei dazi provvisori depositati.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1040 – dazio antidumping definitivo sul PET originario della RPC

Il regolamento conclude l’inchiesta antidumping avviata il 30 marzo 2023 sulle importazioni nell’Unione di polietilene tereftalato (PET) originario della Repubblica popolare cinese. La Commissione, dopo aver istituito misure provvisorie con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2659, conferma in via definitiva l’esistenza di dumping e di una minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, ritenendo che le importazioni cinesi abbiano esercitato una pressione tale da compromettere la situazione economica dei produttori dell’Unione.

Procedura e svolgimento dell’inchiesta

L’inchiesta è stata aperta a seguito di una denuncia presentata da PET Europe per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione ha chiarito di non aver disposto la registrazione delle importazioni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ritenendo non dimostrata la sussistenza delle condizioni per una successiva applicazione retroattiva delle misure ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4. Nella fase provvisoria e in quella definitiva sono state effettuate divulgazioni delle informazioni, con possibilità per le parti interessate di formulare osservazioni e di chiedere audizioni; la Commissione ha respinto le doglianze relative a violazioni dei diritti di difesa e ha ritenuto rispettati i termini procedurali previsti, incluso il termine minimo di 10 giorni per le osservazioni sulla divulgazione finale di cui all’articolo 20, paragrafo 5.

Prodotto in esame e definizione del prodotto simile

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è il PET con indice di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, misurato secondo ISO 1628-5. Per ragioni di chiarezza e uniformità applicativa, il regolamento precisa che la viscosità deve essere misurata nel solvente fenolo/1,2-diclorobenzene (50/50) oppure convertita in tale parametro. La Commissione ha respinto la richiesta di esclusione del PET riciclato (rPET), osservando che vPET e rPET hanno le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche, sono in concorrenza e presentano intercambiabilità, mentre le differenze di prezzo non sono sufficienti a escludere l’rPET dall’ambito dell’indagine.

Dumping: valore normale, fonti e margini

Nel determinare il valore normale la Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base in presenza di distorsioni significative. Ha respinto la richiesta del gruppo Sanfame di usare prezzi effettivi delle materie prime importate da paesi terzi, ritenendo non dimostrato quali costi fossero effettivamente non distorti e imputabili a input utilizzati per il PET esportato nell’Unione.

Per le SGAV e i profitti nel paese rappresentativo (Malaysia) la Commissione ha ritenuto MPI Polyester Industries la migliore approssimazione disponibile rispetto a Recron, perché più specificamente focalizzata sulla resina PET. I margini di dumping definitivi, espressi sul prezzo cif frontiera dell’Unione, sono stati fissati come segue: 16,0% per il gruppo Sanfame, 17,2% per il gruppo China Resources Chemical Innovative Materials, 22,6% per il gruppo Wankai New Materials, 19,7% per le altre società che hanno collaborato e 24,2% per tutte le altre società.

Pregiudizio e minaccia di pregiudizio

La Commissione ha confermato che, pur essendo emerse ripercussioni negative sulle condizioni dell’industria dell’Unione, non era ancora integrato un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, ma sussisteva una minaccia di pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 9. A sostegno di tale conclusione, ha valorizzato l’aumento significativo delle importazioni cinesi nel periodo in esame, il loro impatto sui prezzi dell’Unione, la caduta della redditività e la fragilità dell’industria europea, aggravata nel periodo successivo al periodo dell’inchiesta.

Nel dettaglio, la Commissione ha esaminato dati aggiornati relativi ai secondi e terzi trimestri del 2023, confermando che i prezzi di vendita dell’Unione erano scesi sotto il costo di produzione e che la redditività era rimasta negativa (-11% e -13%). Ha respinto le argomentazioni secondo cui il calo delle importazioni cinesi dopo giugno 2023 smentirebbe la minaccia: tale diminuzione è stata ricondotta all’effetto dissuasivo dell’apertura del procedimento e della domanda di registrazione, non a dinamiche di mercato tali da interrompere il rischio di un sostanziale aumento futuro delle importazioni.

Nesso di causalità

La Commissione ha ritenuto provato il nesso tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e la minaccia di pregiudizio. Ha escluso che altri fattori noti, come le importazioni da paesi terzi, l’aumento dell’uso di rPET, i costi delle materie prime, l’energia o la domanda, fossero idonei ad attenuare tale nesso. Ha osservato che i produttori dell’Unione, dopo aver resistito alla pressione nei primi trimestri del periodo, sono stati costretti a vendere sottocosto quando la domanda è calata e la pressione dei prezzi cinesi è diventata insostenibile. Anche le importazioni da Turchia, Egitto e Vietnam sono state considerate non idonee a interrompere il rapporto causale, anche alla luce dei rispettivi livelli di prezzo e delle quote di mercato.

Interesse dell’Unione

Nel bilanciamento dell’interesse dell’Unione, la Commissione ha riconosciuto che il PET rappresenta una componente significativa del costo per gli utilizzatori a valle, ma ha ritenuto che il livello dei dazi definitivi sia relativamente contenuto e non proibitivo. Ha quindi giudicato che le misure non compromettano in modo rilevante gli obiettivi di sostenibilità né l’approvvigionamento degli utilizzatori, potendo questi rifornirsi anche da altri produttori dell’Unione o da paesi terzi.

La Commissione ha inoltre respinto l’argomento secondo cui il mercato sarebbe dominato da un oligopolio, precisando che l’industria dell’Unione comprende almeno otto operatori indipendenti nel vPET e oltre cinquanta produttori di PET. Ha considerato minori gli effetti negativi sulle industrie utilizzatrici e sull’occupazione a valle rispetto alla necessità di correggere il dumping pregiudizievole sul mercato a monte.

Misura definitiva e calcolo del livello del dazio

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione ha istituito il dazio antidumping definitivo per evitare ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. Il dazio definitivo è stato fissato al livello del minore tra margine di dumping e margine di pregiudizio: 6,6% per il gruppo Sanfame, 10,7% per il gruppo Wankai New Materials, 17,2% per il gruppo China Resources Chemical Innovative Materials, 11,1% per le altre società che hanno collaborato e 24,2% per tutte le altre società.

La Commissione ha anche esaminato il prezzo di non pregiudizio e ha ritenuto che non vi fosse stato un aumento sostanziale delle importazioni nel periodo di comunicazione preventiva tale da richiedere un adeguamento del margine di pregiudizio. I dazi provvisori sono stati quindi svincolati definitivamente.

Regole applicative e controlli doganali

Le aliquote individuali si applicano solo alle importazioni accompagnate da una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall’articolo 1, paragrafo 3. In mancanza, si applica l’aliquota per tutte le altre società. Il regolamento precisa che le autorità doganali possono svolgere i controlli usuali e richiedere documentazione supplementare, anche quando la fattura è formalmente conforme.

È prevista inoltre la possibilità di riesaminare la posizione di produttori esportatori nuovi, non presenti nel periodo dell’inchiesta, se dimostrano di soddisfare le tre condizioni indicate nell’articolo 3: assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta, assenza di collegamenti con operatori soggetti alle misure e successiva esportazione o impegno contrattuale irrevocabile di esportazione significativa.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della misura e prodotto interessato

È istituito un dazio antidumping definitivo sul PET originario della Repubblica popolare cinese, con indice di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conforme alla norma ISO 1628-5 e misurato o convertito nel solvente fenolo/1,2-diclorobenzene (50/50). Il prodotto è classificato al codice NC ex 3907 61 00 (codice TARIC 3907610010).

Aliquote definitive per produttore esportatore

Sono previste aliquote individuali del 6,6% per il gruppo Sanfame, del 10,7% per il gruppo Wankai New Materials, del 17,2% per il gruppo China Resources Chemical Innovative Materials, dell’11,1% per le altre società che hanno collaborato e del 24,2% per tutte le altre società. Per ciascun gruppo sono indicati i codici addizionali TARIC (899V, 899W, 899X, allegato per le altre società collaborate, 8999 per le restanti).

Condizione della fattura commerciale

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata da un responsabile della società emittente, con indicazione del volume, del prodotto, del fabbricante, del codice addizionale TARIC e del paese interessato. In mancanza, si applica l’aliquota per tutte le altre società.

Svincolo dei dazi provvisori

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2659 sono svincolati in via definitiva, poiché non è stato accertato che, in assenza di misure provvisorie, la minaccia di pregiudizio si sarebbe trasformata in un pregiudizio notevole.

Nuovi produttori esportatori

L’allegato può essere modificato per includere nuovi produttori esportatori cinesi, ai quali si applica la media ponderata dell’aliquota delle società che hanno collaborato non incluse nel campione, a condizione che dimostrino di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta (1º gennaio 2022-31 dicembre 2022), di non essere collegati a esportatori/produttori soggetti alle misure e di aver esportato successivamente o assunto un impegno contrattuale irrevocabile di esportazione significativa nell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingpolitica commercialedogane

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