Ordinanza n. 2/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento - della Deliberazione della Giunta Regionale 1293 del 20.9.2022, pubblicata in BURP n. 105 del 26.09.2022, recante ”Aggiornamento tariffe regionali per l'Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza” e relativi allegati, nonché avverso tutti gli atti presupposti e le presupposte risultanze istruttorie, anche non conosciuti e con riserva di motivi aggiunti. - della Deliberazione n. 1490 del 28.10.2022 (pubblicata in BURP n. 124 del 14.11.2022), avente ad oggetto” OGGETTO: DGR n. 1293 del 20/09/2022- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ULTERIORI INDIRIZZI APPLICATIVI”, e gli atti alla stessa presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti. - della Deliberazione n. 1541/2022 (pubblicata in BURP 127 del 21.11.2022), avente ad oggetto “DGR n. 1490 del 28/09/2022- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI” e gli atti alla stessa presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni della Giunta regionale pugliese di aggiornamento delle tariffe per l'assistenza sociosanitaria e dei relativi indirizzi applicativi
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le deliberazioni della Giunta regionale n. 1293 del 20 settembre 2022, n. 1490 del 28 ottobre 2022 e n. 1541 del 2022, concernenti l'aggiornamento delle tariffe regionali per l'assistenza sociosanitaria in favore di diverse categorie di persone non autosufficienti o fragili e le successive modifiche, integrazioni e direttive applicative. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di legittimità dedotti, né sono esposte le censure relative a violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. In vista della fissazione dell'udienza di merito, ha ritenuto opportuno acquisire dalla Regione Puglia ogni elemento utile sulla questione controversa, inclusa l'eventuale adozione di atti regolamentari successivi a quelli impugnati. Ha quindi posto a carico dell'amministrazione resistente l'obbligo di fornire le informazioni e i documenti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, disponendo altresì che la segreteria provveda alla comunicazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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