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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/260

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/260 della Commissione, del 21 febbraio 2018, che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dal Vietnam, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Vietnam

Normativa europea32018R0260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conclude senza estensione delle misure l’inchiesta sulla possibile elusione dei dazi antidumping applicati ai transpallet manuali cinesi mediante spedizioni dal Vietnam. La Commissione ha riconosciuto una modificazione dei flussi commerciali, ma ha ritenuto non dimostrato il criterio decisivo del valore dei pezzi di origine cinese pari o superiore al 60% del valore complessivo del prodotto assemblato. Di conseguenza, l’inchiesta è chiusa, la registrazione doganale delle importazioni è sospesa e il regolamento di apertura è abrogato.

Chiusura dell’inchiesta antielusione relativa alle importazioni di transpallet manuali e componenti essenziali spediti dal Vietnam, con sospensione della registrazione e abrogazione del regolamento di apertura.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali, in particolare il telaio e il sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese e spediti dal Vietnam, a prescindere dalla dichiarazione di origine vietnamita o meno. Riguarda gli operatori coinvolti nell’esportazione, importazione e commercializzazione di tali prodotti, nonché le autorità doganali degli Stati membri. Il regolamento chiude l’inchiesta aperta con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1348 e interviene nel contesto delle misure antidumping già vigenti sui medesimi prodotti originari della Cina.

Chiusura dell’inchiesta antielusione sui transpallet manuali spediti dal Vietnam

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/260 della Commissione conclude l’inchiesta avviata per verificare se le importazioni nell’Unione di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, spedite dal Vietnam, costituissero un’elusione delle misure antidumping in vigore. Il provvedimento si colloca nel quadro delle molteplici misure antidumping succedutesi nel tempo sui transpallet manuali cinesi, culminate nel dazio definitivo del 70,8%.

Contesto normativo e precedenti misure antidumping

La Commissione richiama la sequenza delle misure precedenti: il dazio antidumping definitivo istituito nel 2005, la precisazione dell’ambito di applicazione nel 2008, l’estensione alla spedizione dalla Thailandia nel 2009, l’istituzione di un nuovo dazio definitivo nel 2011, la modifica del 2013 con aliquota del 70,8%, il riesame relativo a un nuovo esportatore nel 2014, l’estensione del 2016 a transpallet leggermente modificati e il riesame in previsione della scadenza del 2017. Al momento dell’inchiesta, le misure vigenti consistevano dunque in un dazio antidumping definitivo ad valorem del 70,8% sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della RPC.

Domanda di apertura e presupposti dell’inchiesta

L’inchiesta è stata avviata su domanda, presentata il 6 giugno 2017 da Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB e PR Industrial S.r.l., sulla base degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. I richiedenti hanno fornito elementi di prova ritenuti sufficienti circa: la modifica della configurazione degli scambi, l’assenza di una sufficiente giustificazione economica diversa dall’applicazione del dazio, la presenza di operazioni di assemblaggio in Vietnam e il carattere elusivo di tali operazioni, in quanto le parti cinesi avrebbero rappresentato oltre il 60% del valore complessivo e il valore aggiunto sarebbe stato inferiore al 25% del costo di produzione.

Prodotto interessato e periodo dell’inchiesta

Il prodotto in esame è costituito da transpallet manuali e dai loro componenti essenziali, cioè telaio e sistema idraulico, originari della RPC e classificati con i codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00. Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso prodotto quando spedito dal Vietnam, indipendentemente dalla dichiarazione di origine. La Commissione ha considerato i prodotti spediti dal Vietnam e quelli esportati dalla Cina come prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Il periodo dell’inchiesta va dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2017; il periodo di riferimento più dettagliato è il 1° luglio 2016-30 giugno 2017.

Svolgimento dell’inchiesta e collaborazione delle parti

La Commissione ha informato le autorità cinesi e vietnamite, gli esportatori, gli importatori e l’industria dell’Unione. Sono state presentate osservazioni, svolti controlli documentali e visite di verifica presso Vietmachine Producing and Trading Co., Ltd. e D&D Technologies Co., Ltd. Due società vietnamite hanno risposto al questionario e hanno chiesto un’esenzione dall’eventuale estensione delle misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. L’inchiesta si è concentrata in particolare sulle operazioni di assemblaggio in Vietnam e sui criteri dell’articolo 13, paragrafo 2.

Valutazione della modificazione della configurazione degli scambi

La Commissione ha accertato che, dopo l’aumento del dazio al 70,8% nel 2013, le vendite delle due società vietnamite sul mercato dell’Unione sono aumentate costantemente e più che triplicate, mentre le esportazioni cinesi del medesimo prodotto verso l’Unione sono diminuite del 65%. Da ciò è stata desunta una modificazione della configurazione degli scambi tra Unione, Cina e Vietnam, sufficiente a soddisfare la condizione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a).

Mancato superamento del criterio del 60% e conseguenze

Nonostante la modificazione dei flussi commerciali, la Commissione ha verificato che, per entrambe le società collaboranti, il valore dei pezzi originari del paese soggetto alle misure non raggiungeva il 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato. Poiché tale requisito dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), non risultava soddisfatto, le operazioni di assemblaggio in Vietnam non potevano essere qualificate come elusione. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto non necessario esaminare il secondo criterio del 25% relativo al valore aggiunto, né i profili concernenti l’indebolimento degli effetti riparatori del dazio e l’eventuale dumping.

Esito finale e effetti sul procedimento

Poiché le due società esaminate rappresentavano il 100% delle importazioni vietnamite nel periodo di riferimento, la Commissione ha concluso che non era possibile stabilire un’elusione delle misure antidumping vigenti nei confronti della Cina mediante importazioni spedite dal Vietnam. Ne deriva la chiusura dell’inchiesta antielusione, la sospensione della registrazione delle importazioni disposta in apertura e l’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1348.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della chiusura dell’inchiesta

L’inchiesta aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1348 per verificare una possibile elusione delle misure antidumping su transpallet manuali e componenti essenziali originari della RPC, spediti dal Vietnam e classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427900013 e 8431200013), è chiusa.

Esito dell’analisi antielusione

La Commissione ha accertato una modificazione della configurazione degli scambi tra Cina, Vietnam e Unione, ma ha concluso che nelle società vietnamite collaboranti il valore dei pezzi originari del paese soggetto a misure non raggiungeva il 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato. Non essendo soddisfatto tale criterio, le operazioni di assemblaggio in Vietnam non sono state qualificate come elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Sospensione della registrazione doganale

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni disposta dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1348.

Abrogazione del regolamento di apertura

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1348 è abrogato.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedoganedifesa commerciale

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