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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/259

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/259 della Commissione, del 21 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 427/2014 per adeguarlo al cambio di procedura regolamentare di prova e semplificare le procedure amministrative di richiesta e certificazione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina delle eco-innovazioni per i veicoli commerciali leggeri, sostituendo gradualmente il riferimento al NEDC con la WLTP e coordinando la procedura con la correlazione dei valori di CO2 prevista dal diritto UE. Introduce inoltre semplificazioni procedurali, tra cui metodi di valutazione semplificati, valori predefiniti di risparmio di CO2, possibilità di richieste di gruppo e un meccanismo più strutturato di modifica delle decisioni di approvazione. Rafforza infine il controllo tecnico sulla certificazione dei risparmi e precisa le soglie minime di riduzione da conseguire.

Modifica la procedura UE di approvazione e certificazione delle eco-innovazioni per i veicoli commerciali leggeri, adeguandola dal NEDC alla WLTP e semplificando le modalità amministrative e tecniche di richiesta e certificazione.

Ambito di applicazione

Si applica alle richieste di approvazione e di modifica di tecnologie innovative come eco-innovazioni ai fini della riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi, nell’ambito del regolamento (UE) n. 510/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014. Riguarda costruttori e fornitori, singoli o in gruppo, nonché le autorità di omologazione, i servizi tecnici e la Commissione. Opera nell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; è richiamato anche il contesto SEE. Le nuove regole distinguono tra richieste presentate fino al 31 dicembre 2019 e quelle dal 1° gennaio 2020, e tra l’uso del NEDC fino al 31 dicembre 2019 e della WLTP a decorrere dal 14 marzo 2018 per le richieste presentate in base a tale procedura.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/259 della Commissione: aggiornamento della disciplina sulle eco-innovazioni per i veicoli commerciali leggeri

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 per adeguare la procedura di approvazione e certificazione delle tecnologie innovative alla transizione dal NEDC alla WLTP. La Commissione sottolinea, nei considerando, l’esigenza di coordinare il nuovo quadro con la correlazione tra valori WLTP e NEDC, di semplificare gli adempimenti amministrativi e di favorire una più ampia diffusione delle eco-innovazioni nel mercato europeo.

Contesto e finalità

La riforma nasce dall’entrata in vigore della procedura WLTP, destinata a sostituire il NEDC, e dall’esigenza di rendere più efficace la disciplina delle eco-innovazioni per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri. Il regolamento intende anche correggere criticità applicative emerse nella pratica, tra cui la limitata diffusione delle tecnologie approvate, la necessità di maggiore precisione nella quantificazione dei risparmi e l’opportunità di consentire richieste e certificazioni più flessibili.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda i costruttori e i fornitori di tecnologie innovative, sia individualmente sia in gruppo, nonché le autorità di omologazione, i servizi tecnici indipendenti e la Commissione. L’oggetto è la procedura di approvazione di tecnologie innovative come eco-innovazioni e la successiva certificazione dei risparmi di CO2 ai fini del rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 510/2011.

Richiesta di approvazione: soglie, tempi e contenuto

L’articolo 2, come modificato, stabilisce che una richiesta di approvazione può essere presentata solo se la tecnologia era applicata su una quota non superiore al 3 % dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2009 per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2019, oppure non superiore al 3 % dei veicoli immatricolati nell’anno n-4 per le richieste dal 1° gennaio 2020. Le richieste possono essere presentate con riferimento al NEDC fino al 31 dicembre 2019 e alla WLTP a decorrere dal 14 marzo 2018.

L’articolo 4 precisa i contenuti della domanda. Essa deve includere:

  • il metodo di prova che dimostri la riduzione di CO2, con rinvio alla procedura di prova applicabile o a un metodo già approvato dalla Commissione;
  • se opportuno, un metodo semplificato di valutazione dei risparmi da certificare oppure valori predefiniti di risparmio di CO2.

La richiesta deve inoltre dimostrare che la riduzione conseguita, tenuto conto dell’usura, raggiunge la soglia minima prevista e che i risparmi non sono già presi in considerazione, o lo sono solo parzialmente, dalla normale procedura di prova. In caso di metodo semplificato o di valori predefiniti, occorre garantire che il risparmio attribuito al veicolo non superi il risparmio effettivamente dimostrato, anche tenendo conto delle interazioni con altre eco-innovazioni approvate.

Base di riferimento e metodo di prova

L’articolo 5 ridefinisce la base di riferimento. Il confronto avviene tra:

  • un veicolo eco-innovativo dotato della tecnologia, oppure la tecnologia come componente a sé stante;
  • un veicolo di riferimento privo della tecnologia ma identico per ogni altro aspetto, oppure la tecnologia di riferimento come componente a sé stante.

Se il richiedente propone modalità diverse di determinazione dei dati rispetto a quelle ordinarie, deve fornire documentazione dettagliata e un metodo idoneo a dimostrare risultati equivalenti. Per le richieste riferite alla WLTP, il veicolo di riferimento è quello che rappresenta il caso più sfavorevole nella famiglia di interpolazione o nella famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento; in alcuni casi specifici il riferimento è il veicolo di prova H. La scelta deve essere sostenuta da prove statistiche solide e indipendenti.

Verifiche indipendenti e richieste di gruppo

L’articolo 7 è rafforzato per i casi in cui il richiedente sia un gruppo di costruttori o fornitori. In tale ipotesi, l’organismo indipendente e certificato effettua le verifiche necessarie per ciascun membro del gruppo e, se richiesto da esigenze di riservatezza o concorrenza, possono essere prodotte relazioni di verifica distinte per serie diverse di dati.

L’organismo deve anche verificare, nei casi di metodo semplificato o valori predefiniti, che tali strumenti siano adatti alla certificazione e rispettino i requisiti minimi di prudenza stabiliti dal regolamento. Può inoltre essere richiesta una relazione sull’interazione tra più eco-innovazioni applicate allo stesso veicolo o famiglia di veicoli.

Soglia minima di risparmio e incertezza

L’articolo 9 riduce la soglia minima del risparmio di CO2 da conseguire:

  • 1 g CO2/km per le richieste presentate con riferimento al NEDC;
  • 0,5 g CO2/km per le richieste presentate con riferimento alla WLTP.

Per le richieste WLTP, l’incertezza del metodo di prova deve essere valutata e quantificata; il relativo importo viene sottratto dal risparmio complessivo. I valori predefiniti proposti, se presenti, devono essere fissati a un livello inferiore o uguale al risparmio complessivo così determinato.

Certificazione dei risparmi e documentazione di omologazione

L’articolo 11 chiarisce che il risparmio certificato dell’eco-innovazione deve essere riportato separatamente nella documentazione di omologazione e nel certificato di conformità ai sensi della direttiva 2007/46/CE. La certificazione avviene sulla base di prove svolte dai servizi tecnici competenti, secondo il metodo di prova approvato.

Se il risparmio, per un tipo di veicolo, variante, versione o famiglia di interpolazione, è inferiore alla soglia applicabile, esso non viene certificato. Quando la decisione di approvazione contiene valori predefiniti di risparmio, questi possono essere trascritti direttamente nella documentazione, purché l’autorità di omologazione possa verificare che il veicolo corrisponda alle specifiche approvate.

Controlli della Commissione e modifica delle approvazioni

L’articolo 12 attribuisce alla Commissione il potere di informare il costruttore qualora emergano scostamenti o incoerenze nel metodo di prova o nella tecnologia innovativa rispetto ai dati inizialmente forniti. In tal caso, il costruttore può chiedere una nuova certificazione dei veicoli interessati oppure presentare una richiesta di modifica della decisione di approvazione.

Il nuovo articolo 12 bis disciplina in modo dettagliato la modifica delle decisioni già adottate. La richiesta può essere presentata dal costruttore o fornitore, incluso il richiedente iniziale, anche per via elettronica. Essa deve contenere i dati del richiedente, il riferimento alla decisione da modificare, la descrizione delle modifiche, gli elementi che ne dimostrino la necessità e l’adeguatezza, nonché la prova che la riduzione di CO2 continua a raggiungere la soglia minima, tenuto conto dell’usura.

La Commissione pubblica la descrizione sintetica delle modifiche, valuta la richiesta entro nove mesi dalla ricezione di quella completa e può prorogare il termine di ulteriori cinque mesi se la complessità tecnica lo richiede. Può inoltre chiedere adattamenti, consultare il richiedente della modifica, il richiedente iniziale e gli altri portatori di interessi, e modificare d’ufficio la decisione per tenere conto del progresso tecnico.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Adeguamento al passaggio NEDC/WLTP

Le richieste di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione possono essere presentate con riferimento al NEDC fino al 31 dicembre 2019 e alla WLTP a decorrere dal 14 marzo 2018. Il regolamento coordina inoltre la disciplina con il meccanismo di correlazione tra valori WLTP e NEDC di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153.

Nuovi criteri di ammissibilità e riferimento temporale

Per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2019, la tecnologia deve essere stata applicata su una percentuale pari o inferiore al 3 % dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2009; per le richieste dal 1° gennaio 2020, il parametro diventa l’anno n-4, con riferimento ai veicoli immatricolati in tale anno. Dal 1° gennaio 2020 si applica anche un anno di riferimento dinamico per valutare la capacità innovativa della tecnologia.

Contenuto della richiesta di approvazione

La domanda deve includere, tra l’altro, il metodo di prova che dimostri la riduzione di CO2, con rinvio alla procedura di prova applicabile o a un metodo già approvato dalla Commissione. Può inoltre comprendere, ove opportuno, un metodo semplificato di valutazione dei risparmi o valori predefiniti di risparmio di CO2 da usare ai fini della certificazione.

Soglia minima di risparmio e incertezza

La riduzione minima da conseguire è pari a 1 g CO2/km per le richieste riferite al NEDC e a 0,5 g CO2/km per quelle riferite alla WLTP. Per le richieste WLTP deve essere valutata e quantificata l’incertezza del metodo di prova; tale incertezza è sottratta dal risparmio complessivo.

Base di riferimento e veicolo di riferimento

La base di riferimento è composta da un veicolo eco-innovativo o dalla tecnologia come componente a sé stante e da un veicolo di riferimento identico in tutto tranne che per la tecnologia innovativa, oppure dalla tecnologia di riferimento come componente. Per richieste WLTP, il veicolo di riferimento è quello, nella famiglia di interpolazione o di matrici di resistenza all’avanzamento, che rappresenta il caso più sfavorevole; in alcuni casi specifici è il veicolo di prova H.

Richieste di gruppo e verifiche indipendenti

Il richiedente può essere un costruttore, un fornitore o un gruppo di costruttori/fornitori. In caso di domanda di gruppo, l’organismo indipendente e certificato svolge le verifiche su ciascun membro, se necessario, e possono essere presentate relazioni di verifica separate per ragioni di riservatezza o concorrenza.

Ruolo dell’organismo indipendente e certificato

L’organismo verifica il metodo di prova, i presupposti tecnici e, se presenti, il metodo di valutazione semplificato o i valori predefiniti. Redige inoltre, su richiesta del costruttore, una relazione sull’interazione tra più eco-innovazioni applicate al medesimo tipo di veicolo, variante, versione e, se pertinente, famiglia di interpolazione.

Certificazione dei risparmi di CO2

Il risparmio certificato deve essere riportato separatamente nella documentazione di omologazione e nel certificato di conformità ai sensi della direttiva 2007/46/CE. Se la decisione di approvazione prevede valori predefiniti di risparmio, questi possono essere inseriti direttamente nella documentazione se l’autorità di omologazione conferma che il veicolo corrisponde alle specifiche approvate.

Comunicazioni della Commissione e nuova certificazione

La Commissione può informare il costruttore se rileva scostamenti o incoerenze nel metodo di prova o nella tecnologia rispetto alle informazioni fornite nella domanda. Il costruttore può chiedere una nuova certificazione dei veicoli interessati o presentare una domanda di modifica della decisione di approvazione.

Modifica delle decisioni di approvazione

È introdotto un nuovo articolo 12 bis che disciplina la modifica delle decisioni: costruttore o fornitore, anche il richiedente iniziale, può chiedere la modifica trasmettendo la domanda per via elettronica. La richiesta deve indicare dati del richiedente, decisione da modificare, descrizione delle modifiche, necessità e adeguatezza, prova del raggiungimento della soglia minima e una relazione di convalida indipendente.

Tempi e poteri della Commissione

La Commissione pubblica la descrizione sintetica delle modifiche proposte e decide entro nove mesi dalla ricezione della domanda completa, salvo obiezioni. Può chiedere adattamenti, consultare i portatori di interessi e, se la complessità lo richiede, prorogare il periodo di valutazione di cinque mesi, notificandolo entro 40 giorni dal ricevimento della domanda completa. Può anche modificare d’ufficio la decisione per tenere conto del progresso tecnico.

Come è indicizzato

Materieambientetrasportiomologazione dei veicoliriduzione delle emissioniprocedimenti amministrativi

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