Sentenza n. 15058/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del Decreto Prot. Uscita n. -OMISSIS- del -OMISSIS- emesso dal Prefetto della Provincia di Viterbo e avente ad oggetto la richiesta per il rilascio del decreto di approvazione della licenza -OMISSIS- in favore del sig. -OMISSIS- (per uso -OMISSIS-) ed il conseguenziale rigetto della stessa dal Prefetto di Viterbo, notificata il -OMISSIS- e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto della richiesta di rilascio della licenza di porto d'armi per uso di difesa personale connessa all'attività di guardia particolare giurata
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Viterbo ha respinto la richiesta di rilascio della licenza, fondandosi sul giudizio negativo espresso dal Collegio Medico Legale Aziendale Porto d'Armi della ASL di Viterbo, che lo aveva ritenuto privo dei requisiti psicofisici minimi previsti dall'art. 2 del d.m. Sanità 28 aprile 1998. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per mancanza di motivazione e difetto di istruttoria, nonché violazione degli artt. 3 e seguenti della l. 241/1990, sostenendo che il decreto non specificasse i requisiti psicofisici mancanti e si limitasse a un generico richiamo al diniego del Questore, senza considerare la documentazione medica prodotta, anche successivamente al giudizio negativo. Con il secondo motivo ha dedotto violazione del diritto di difesa e dell'art. 10 della l. 241/1990, lamentando che l'amministrazione non avesse valutato la documentazione medica e non avesse disposto una nuova visita medico-legale richiesta nel procedimento. In sede di udienza il TAR ha rilevato, inoltre, che il ricorrente non aveva impugnato il certificato medico collegiale, autonomamente lesivo e presupposto del decreto prefettizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per originaria carenza di interesse, qualificando il certificato del Collegio Medico Legale Aziendale Porto d'Armi della ASL di Viterbo come atto presupposto, autonomamente lesivo e non impugnato. Il decreto prefettizio si fondava infatti esclusivamente sul giudizio medico negativo; pertanto, non era possibile contestare l'atto consequenziale deducendo vizi riferibili all'atto presupposto ormai non impugnato. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui, quando un provvedimento presupposto autonomamente lesivo non viene impugnato, l'atto consequenziale può essere contestato soltanto per vizi propri e autonomi, non per vizi dell'atto presupposto. Il TAR ha comunque esaminato il merito, ritenendo il ricorso infondato: la motivazione del decreto, mediante rinvio al giudizio negativo espresso ai sensi dell'art. 2 del d.m. 28 aprile 1998, era sufficiente, anche perché il documento era noto al ricorrente, che lo aveva impugnato in via gerarchica ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto. L'amministrazione aveva inoltre ricostruito la vicenda e dato atto della valutazione della documentazione prodotta; gli atti depositati dopo il preavviso di rigetto non avevano superato il responso medico collegiale negativo. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 2 d.m. Sanità 28 aprile 1998
Dalla piana lettura del provvedimento di diniego della licenza di guardia giurata oggetto dell’impugnativa si evince, infatti, che la determinazione prefettizia avversata si fonda in via esclusiva sul giudizio di assenza in capo al ricorrente dei requisiti psico-fisici minimi necessari per la licenza di porto d’armi per difesa personale, quale formulato dal Collegio medico Legale Aziendale Porto d'Armi della ASL di Viterbo.
Il giudizio medico collegiale negativo, espresso ai sensi dell'art. 2 del d.m. 28 aprile 1998, costituisce il presupposto esclusivo del diniego prefettizio e deve essere contestato per impedire il consolidamento dell'effetto lesivo.
art. 4 d.m. Sanità 28 aprile 1998
Il provvedimento impugnato è motivato riportandosi al giudizio negativo espresso all’esito della visita medica ai sensi dell’art. 2 DM 28.4.1998, documento noto al ricorrente, tanto da averlo impugnato in via gerarchica il 20 dicembre 2022 ex art. 4 DM cit. (vedi all. 9 al ricorso) ed è stato, altresì, ribadito nelle controdeduzioni depositate in atti il 7 settembre 2023, dove è cronologicamente ripercorsa la vicenda e viene dato atto della valutazione che l’amministrazione ha compiuto pure sulla documentazione depositata nel procedimento dal ricorrente.
Il giudizio medico può essere contestato mediante il rimedio gerarchico previsto dalla disposizione; la sua conoscenza da parte dell'interessato concorre a rendere evidente l'autonomia e l'immediata lesività dell'atto presupposto.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento impugnato è motivato riportandosi al giudizio negativo espresso all’esito della visita medica ai sensi dell’art. 2 DM 28.4.1998, documento noto al ricorrente, tanto da averlo impugnato in via gerarchica il 20 dicembre 2022 ex art. 4 DM cit.
Il provvedimento prefettizio soddisfa l'obbligo motivazionale mediante il richiamo al giudizio medico presupposto, quando quest'ultimo è noto al destinatario e costituisce la ragione decisiva del diniego.
art. 10 l. 241/1990
Per altro verso, gli atti prodotti a seguito del preavviso di rigetto non scalfiscono il responso medico collegiale negativo del 22 novembre 2022 espresso ai sensi dell’art. 2 DM cit.
La partecipazione procedimentale non impone all'amministrazione di accogliere la documentazione prodotta dal destinatario quando essa non è idonea a superare il giudizio tecnico negativo posto a fondamento del provvedimento.
Massime di principio
- Quando un atto presupposto è autonomamente lesivo e non viene tempestivamente impugnato, il ricorso contro l'atto consequenziale è inammissibile per carenza originaria di interesse se mira a far valere vizi dell'atto presupposto; l'atto consequenziale resta contestabile soltanto per vizi propri e autonomi.
- Il provvedimento amministrativo può motivare per relationem mediante il richiamo a un giudizio tecnico presupposto, purché tale giudizio sia conoscibile o conosciuto dall'interessato e costituisca la ragione effettiva della decisione.
- La produzione di documentazione nell'ambito della partecipazione procedimentale non impone una nuova valutazione tecnica o una nuova visita quando l'amministrazione abbia esaminato gli apporti dell'interessato e questi non siano idonei a superare il giudizio tecnico negativo posto a fondamento dell'atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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