L.R. Abruzzo 22/2010
Integrazione alla L.R. 12.5.2010, n. 18 recante: Modifica all'art. 1 della L.R. 29.5.2007, n. 12 (Integrazione all'art. 15 della L.R. 141/1997 recante: "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalita' turistiche e ricreative", cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 4.12.2006, n. 42 recante "Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attivita' sportive").
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale integra la disciplina abruzzese sul demanio marittimo: per il solo anno 2010 consente in casi specifici il rilascio di concessioni stagionali e introduce regole per sistemi di protezione invernale non impattanti dei complessi balneari, demandando al PDM e poi ai Comuni la definizione di standard e regolamenti attuativi.
Integrazioni su concessioni stagionali e protezioni invernali dei complessi balneari sul demanio marittimo
Integrazione alla disciplina regionale sul demanio marittimo
La legge regionale dell’Abruzzo interviene sulla normativa in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative, integrando sia la disciplina delle concessioni stagionali sia quella delle protezioni invernali dei complessi balneari. La portata dell’intervento è circoscritta al territorio regionale e, per una specifica previsione, all’anno 2010.
Concessioni stagionali per l’anno 2010
Per il solo anno 2010, le concessioni stagionali previste dalla legge regionale sulle concessioni demaniali marittime possono essere rilasciate anche a favore di titolari di manufatti per esercizi commerciali ubicati su aree demaniali marittime provenienti da aree private successivamente classificate demaniali.
Questa possibilità opera:
- dopo l’approvazione del Piano Demaniale Marittimo (PDM) richiamato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 141/1 del 29 luglio 2004;
- nei limiti di quanto previsto dal PDM regionale;
- per le situazioni conseguenti alla delimitazione ex art. 32 del Codice della navigazione.
Si tratta quindi di una disciplina temporanea e non generalizzata, riferita esclusivamente all’annualità 2010.
Sistemi di protezione invernale dei complessi balneari
La legge introduce una disciplina specifica per il periodo invernale nell’ambito delle concessioni demaniali marittime. In tale periodo possono essere installati sistemi di protezione non impattanti a tutela dei complessi balneari, includendo i manufatti principali e le strutture connesse come verande, portici e piattaforme coperte, quando collegate ai manufatti stessi.
La finalità è la salvaguardia, la custodia e la conservazione del patrimonio della ditta concessionaria. È inoltre possibile delimitare aree specifiche dell’area concessa mediante un sistema a giorno non impattante.
Ruolo del Piano Demaniale Marittimo
Il Piano Demaniale Marittimo ha il compito di individuare:
- le linee generali;
- gli standard qualitativi e quantitativi dei sistemi di protezione dei complessi balneari;
- gli standard per le delimitazioni delle aree specifiche.
Tali standard costituiscono il presupposto per l’attuazione della disciplina locale sulle protezioni invernali.
Competenza dei Comuni e regolamento attuativo
Successivamente all’adozione degli standard del PDM, la disciplina operativa dei sistemi di protezione è demandata ai Comuni, che sono titolari delle funzioni amministrative conferite in materia di demanio marittimo e della pianificazione del territorio costiero.
I Comuni devono adottare un regolamento entro 60 giorni, per disciplinare i sistemi di protezione di cui alla norma regionale.
Limiti temporali e rilevanza pratica
La parte relativa alle concessioni stagionali ha efficacia limitata all’anno 2010. La disciplina sulle protezioni invernali, invece, ha contenuto stabile, ma richiede l’intervento del PDM e dei regolamenti comunali per trovare concreta applicazione.
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