L.R. Marche 5/2012
Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, nelle Marche, programmazione, contributi, impianti, gestione e promozione dello sport e dello sport di cittadinanza, inclusi interventi per disabili, giovani e manifestazioni sportive. È prevista dal 1° gennaio 2013, con fondo unico per lo sport istituito dal 2013 e abrogazioni di precedenti norme indicate all’art. 28.
Disposizioni regionali marchigiane in materia di sport e tempo libero
Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero
La legge definisce la politica sportiva della Regione Marche, orientata a promuovere attività motorie, sportive e ricreative come strumenti di salute, inclusione sociale, formazione e valorizzazione del territorio. La disciplina riguarda l’organizzazione regionale delle funzioni, il sostegno economico agli interventi, la gestione degli impianti e la promozione di specifiche fasce di utenza.
Finalità e definizioni generali
La Regione promuove lo sport e le attività motorio-ricreative per favorire la formazione della persona, il benessere psicofisico, il miglioramento degli stili di vita e le relazioni sociali, anche in chiave interculturale. Tra gli obiettivi rientrano la diffusione della pratica sportiva, la valorizzazione dello sport per persone con disabilità, la formazione degli operatori, l’alfabetizzazione motoria nella scuola primaria, la tutela sanitaria e il contrasto al doping, oltre alla promozione di manifestazioni sportive e alla raccolta di dati sul settore. Ai fini della legge, per sport si intende qualsiasi forma di attività fisica e motoria svolta individualmente o collettivamente, finalizzata soprattutto al miglioramento psicofisico e alla leale competitività.
Riparto di funzioni tra Regione ed enti locali
La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento. In particolare interviene sulla distribuzione territoriale degli impianti, sul miglioramento di quelli esistenti, sull’accesso al credito per il settore, sulla promozione della pratica sportiva tra giovani, anziani e soggetti svantaggiati, sul sostegno a manifestazioni di rilievo e su attività di monitoraggio e ricerca. I Comuni, singoli o associati, operano nel quadro della programmazione regionale per attività promozionali, progettazione e realizzazione di impianti, abbattimento delle barriere architettoniche, gestione degli impianti pubblici, utilizzo scolastico extrascolastico degli impianti, censimento delle strutture sportive e sostegno a iniziative sportive locali. Parte di queste funzioni è stata oggetto di modifiche con previsione transitoria fino all’effettivo esercizio delle funzioni trasferite dalla Regione.
Strumenti di programmazione e consultazione
Presso la struttura regionale competente è istituito il Comitato regionale dello sport e del tempo libero, organo consultivo e propositivo sulle materie della legge. Esso formula proposte, esprime pareri sul Piano e sul Programma annuale e verifica lo stato di attuazione della normativa. Ha composizione ampia e rappresentativa di istituzioni sportive, enti locali, scuola, professioni sportive, consumatori e Sport e Salute SpA. Dura in carica tre anni, delibera a maggioranza dei presenti e non dà diritto a compensi. Ogni cinque anni la Giunta indice la Conferenza regionale sullo sport e il tempo libero per verificare attività e normativa, formulare proposte e contribuire alla programmazione.
Piano regionale e Programma annuale
All’inizio di ogni legislatura la Giunta presenta all’Assemblea il Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative, che dura quanto la legislatura, può essere aggiornato e resta efficace fino al successivo. Il Piano definisce strategie, fabbisogni impiantistici, interventi prioritari, formazione degli operatori, criteri per il rilascio gratuito del passaporto ematochimico e modalità di coordinamento tra enti locali, CONI e soggetti sportivi. In attuazione del Piano, la Giunta approva entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria regionale il Programma annuale degli interventi di promozione sportiva. Il Programma individua iniziative, manifestazioni, criteri di riparto dei fondi, modalità e priorità per i contributi, vincoli di destinazione d’uso degli interventi finanziati e la quota del fondo da assegnare ai diversi capi della legge. Prevede anche iniziative di sostegno al monitoraggio ematico degli atleti e agli accertamenti ulteriori rispetto alla normativa vigente.
Convenzioni, collaborazione istituzionale e monitoraggio
La Regione può stipulare convenzioni con CONI, CIP, enti locali, Sport e Salute SpA e associazioni sportive, anche per specifici progetti. Favorisce inoltre convenzioni tra enti locali e Università per l’uso degli impianti universitari dalla comunità locale e promuove accordi con associazioni o federazioni di donatori di sangue per gli accertamenti sanitari necessari ai certificati sportivi e al passaporto ematochimico. Può avvalersi del CONI Marche come consulente tecnico sugli impianti e di Sport e Salute SpA per il monitoraggio. Gli enti locali possono stipulare convenzioni con le scuole per l’utilizzo extrascolastico degli impianti scolastici. La Giunta cura la raccolta, l’aggiornamento e l’analisi dei dati sul sistema sportivo marchigiano; i soggetti beneficiari di contributi che non trasmettono i dati richiesti sono esclusi dai finanziamenti regionali.
Sport di cittadinanza
La legge introduce lo sport di cittadinanza come attività motoria ludico-ricreativa rivolta a persone di tutte le età, senza discriminazioni, con finalità di benessere e integrazione sociale; sono escluse le attività professionistiche e semiprofessionistiche. La Regione concede contributi per integrare le politiche sportive con quelle sociali, turistiche e culturali, sostenere enti di promozione sportiva, associazioni e soggetti attivi nella terza età, e finanziare associazioni senza fini di lucro impegnate contro emarginazione, intolleranza, razzismo e discriminazione.
Attività sportive delle persone con disabilità
La Regione considera la pratica sportiva delle persone con disabilità un servizio sociale e un elemento di formazione psicofisica. Concede contributi a società e associazioni riconosciute da CONI e CIP per spese di trasporto, manifestazioni aperte ai disabili, istruttori e medici specializzati, atleti-guida e accompagnatori sportivi, nonché corsi per istruttori di atleti disabili. Sono ammessi ai contributi anche enti e associazioni composti prevalentemente da persone con disabilità. In alternativa ai contributi per atleti-guida e accompagnatori, la Regione può concedere sostegni diretti alle persone con disabilità che svolgono discipline agonistiche o professionistiche e che necessitano di tali figure. I contributi sono subordinati al parere del CIP regionale e non coprono interventi di medicina riabilitativa. È istituito un elenco regionale degli atleti-guida e degli accompagnatori sportivi, con funzione esclusivamente informativa e conoscitiva, regolato dalla Giunta previo parere della competente Commissione. La Regione può inoltre stipulare accordi con università, Ufficio scolastico regionale e scuole secondarie di secondo grado per coinvolgere studenti nelle attività di supporto alla pratica agonistica delle persone con disabilità.
Impianti e attrezzature sportive
Per gli impianti e le attrezzature sportive la Regione promuove un sistema regionale basato anche su tecnologie ecocompatibili e concede contributi in conto capitale e in conto interessi a favore di Comuni, società, associazioni sportive e altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro. Gli interventi finanziabili comprendono adeguamento normativo, abbattimento barriere, completamento, recupero e ristrutturazione, realizzazione di spazi all’aperto, nuovi impianti e ripristino di strutture danneggiate da eventi naturali. La realizzazione di nuovi impianti può avvenire anche mediante acquisto di immobili. I contributi possono essere gestiti tramite convenzioni con l’Istituto per il credito sportivo e altri istituti di credito. Il concorso regionale non può superare l’80% della spesa ammissibile in conto capitale; per il conto interessi la misura è stabilita dal Programma annuale. Il finanziamento richiede il progetto definitivo con parere tecnico del CONI. Sulle aree, impianti e attrezzature finanziati opera un vincolo di destinazione secondo il Programma annuale. La Regione può inoltre concedere contributi alle società e associazioni sportive dilettantistiche per l’acquisto di autoveicoli destinati al trasporto collettivo in sicurezza degli atleti, con contributo fino al 50% della spesa ammissibile e con vincoli di destinazione, inalienabilità e obbligo di annotazione al PRA per l’intera vita tecnica del mezzo. I finanziamenti alle imprese creditizie possono essere assistiti da fidejussione regionale secondo il regolamento attuativo.
Impianti per attività ginniche e motorio-ricreative non agonistiche
Per gli impianti e le attrezzature destinati ad attività ginniche, di formazione fisica e motorio-ricreative non agonistiche, la legge demanda al regolamento regionale la definizione dei requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza. Sono esclusi gli impianti delle Federazioni sportive nazionali non gestiti da imprese, gli impianti di società e associazioni dilettantistiche affiliate, gli impianti scolastici e quelli con presenza di spettatori. L’apertura e l’esercizio sono subordinati a SCIA al Comune competente; la cessazione dell’attività va comunicata entro 60 giorni. La vigilanza è affidata ai Comuni e sono previste sanzioni amministrative per esercizio senza SCIA, violazione del regolamento o omessa comunicazione di cessazione, oltre alle possibili chiusure dell’impianto. Si applica la disciplina regionale generale sulle sanzioni amministrative.
Gestione degli impianti sportivi pubblici
La legge disciplina l’affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, in coerenza con la normativa statale. L’uso degli impianti deve garantire la massima fruibilità per attività sportive, ricreative e sociali e deve essere assicurato, secondo criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni interessate all’attività svolta nell’impianto. L’affidamento avviene tramite procedure di evidenza pubblica a soggetti in possesso di requisiti idonei, con preferenza per società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali. Gli enti territoriali stipulano convenzioni con gli affidatari e il regolamento regionale definisce criteri, modalità e requisiti minimi per la partecipazione ai bandi. Sono esclusi i soggetti che non abbiano adeguato i propri regolamenti alla normativa antidoping.
Sostegno ad attività, manifestazioni e sport giovanile
La Regione concede contributi a sostegno di attività sportive aperte alla generalità degli utenti, tra cui attività promozionali attraverso i centri di avviamento allo sport, iniziative per gli alunni della scuola primaria, attività extrascolastiche nelle scuole, sport amatoriale degli enti di promozione, manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale e internazionale, nonché convegni e corsi di formazione per tecnici e operatori. Ulteriori contributi sono previsti per manifestazioni e competizioni agonistiche nel territorio marchigiano e per la partecipazione di atleti marchigiani a eventi di rilievo anche fuori regione, a favore di federazioni, discipline associate, enti di promozione e società o associazioni affiliate da almeno due anni e con attività agonistica del medesimo periodo. La Regione può altresì concedere contributi per l’attività sportiva giovanile dilettantistica a società e associazioni con almeno 75 iscritti, a favore di giovani atleti di accertato livello tecnico.
Incentivi al merito sportivo e sport a scuola
La Regione sostiene la pratica sportiva dilettantistica giovanile, la cultura dello sport e i progetti scolastici di valorizzazione dell’attività motoria, anche mediante intesa con l’Ufficio scolastico regionale. La Giunta istituisce annualmente premi per giovani atleti non professionisti residenti nelle Marche, di età non superiore a 18 anni, che si siano distinti a livello nazionale e internazionale, per le società di appartenenza e per il miglior progetto sportivo realizzato nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio regionale. Criteri e modalità sono stabiliti nel Programma annuale.
Regolamento attuativo e disciplina finanziaria
Il regolamento di attuazione, adottato dalla Giunta sentita la Commissione assembleare competente, disciplina monitoraggio, fidejussione regionale, requisiti degli impianti e modalità di adeguamento, vigilanza e qualificazione degli operatori, nonché l’uso degli impianti da parte di associazioni, società e gruppi scolastici o aziendali. Il regolamento deve inoltre assicurare che i contributi siano erogati a soggetti che abbiano adeguato i propri regolamenti alla normativa antidoping. Dal 2013 è istituito il fondo unico per lo sport, alimentato da risorse europee, statali, regionali e da eventuali ulteriori apporti pubblici o privati. Il riparto è definito dal Programma annuale nel rispetto del Piano regionale. La copertura finanziaria degli interventi è assicurata dal fondo unico regionale per lo sport, con iscrizione delle somme nelle apposite unità previsionali di base.
Disposizioni transitorie, decorrenza e abrogazioni
La legge si applica dal 1° gennaio 2013, salvo le norme transitorie. In prima attuazione, il Piano regionale e il regolamento attuativo dovevano essere adottati entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Per le funzioni sui requisiti degli impianti, i Comuni dovevano adeguare i propri regolamenti edilizi e igienico-sanitari entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento regionale; fino ad allora prevalevano le disposizioni regionali difformi. Fino all’adozione degli atti attuativi continuavano ad applicarsi le disposizioni legislative e regolamentari abrogate dall’articolo 28. L’articolo 28 ha inoltre introdotto la modifica alla legge regionale n. 33 del 1994 in materia di medicina dello sport e ha abrogato varie precedenti leggi regionali e un regolamento regionale in materia sportiva.
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