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Legge

L.R. Marche 7/2012

Ulteriori modifiche alla Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"

Normativa regionaleL.R. Marche 7/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale 10 aprile 2012, n. 7 interviene sulla l.r. 7/1995 in materia di fauna selvatica e attività venatoria, modificando numerosi articoli della disciplina vigente. Introduce anche una norma transitoria sugli appostamenti fissi esistenti alla data di entrata in vigore della legge, consentendo capanno principale e capanni sussidiari entro 200 metri.

Modifiche alla disciplina regionale della fauna selvatica e dell'attività venatoria

Modifiche alla disciplina della fauna selvatica e della caccia in Emilia-Romagna

La legge regionale 10 aprile 2012, n. 7 aggiorna in più punti la l.r. 5 gennaio 1995, n. 7, che disciplina la protezione della fauna selvatica, l’equilibrio ambientale e l’attività venatoria nella regione. Il testo fornito contiene esclusivamente modifiche puntuali alla normativa previgente e una breve norma transitoria sugli appostamenti fissi.

Ambito delle modifiche

Il provvedimento interviene su una pluralità di disposizioni della l.r. 7/1995, incidendo su profili operativi dell’attività venatoria, degli appostamenti, degli istituti collegati alla gestione faunistica e delle relative regole applicative. Le modifiche riguardano, tra gli altri, gli articoli 7-bis, 8, 9, 13, 18, 19, 20, 22, 27, 27-bis, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 34-bis, 35, 39, 40 e 41 della legge originaria.

Contenuto delle modifiche

La legge non detta, nel testo qui disponibile, una nuova disciplina autonoma e completa, ma opera tramite sostituzioni, integrazioni e abrogazioni di singoli commi e lettere della legge quadro del 1995. In particolare:

  • modifica requisiti e regole di alcuni istituti già previsti dalla l.r. 7/1995;
  • introduce una nuova previsione all’art. 18 mediante aggiunta del comma 3-bis;
  • abroga specifici commi di articoli già esistenti, tra cui alcune disposizioni degli articoli 20, 27-bis, 34-bis e 35;
  • riscrive integralmente alcuni articoli o parti di essi, tra cui gli articoli 33 e 41, oltre a singoli commi di altri articoli.

Norma transitoria sugli appostamenti fissi

La norma transitoria stabilisce che gli appostamenti fissi esistenti alla data di entrata in vigore della legge possono essere costituiti da:

  • un capanno principale;
  • capanni sussidiari collocati entro un raggio di 200 metri.

Questa previsione opera solo per gli appostamenti già esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge e non introduce, nel testo fornito, un regime generale o permanente diverso per le nuove installazioni.

Profili temporali e rilevanza attuale

La disciplina contenuta nel provvedimento è di modifica della normativa venatoria regionale vigente e la parte concretamente autonoma nel testo fornito è limitata alla norma transitoria sugli appostamenti fissi esistenti alla data di entrata in vigore. Per il resto, il suo contenuto rileva come intervento di aggiornamento della l.r. 7/1995, da leggere insieme al testo consolidato della legge regionale sulla caccia e sulla fauna selvatica."

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