L.R. Marche 2/2012
Abrogazione dell'articolo 10 della Legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20: "Assestamento di bilancio 2011" e modifica dell'articolo 27 della Legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge abroga l’art. 10 della l.r. 20/2011 e coordina il gettito della maggiorazione dell’imposta regionale sulla benzina, destinandolo agli interventi per gli eventi calamitosi Marche 2011. Prevede una decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore, riduzioni contabili per il bilancio 2012 e urgenza con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Abrogazione di una norma sul tributo regionale benzina e modifica finanziaria correlata
Abrogazione e coordinamento della disciplina sul tributo regionale sulla benzina
La legge regionale delle Marche interviene in modo puntuale su una misura fiscale già introdotta nel 2011, abrogando l’articolo 10 della l.r. 20/2011 e modificando il quadro collegato alla destinazione del relativo gettito. Il provvedimento è limitato alla Regione Marche e si colloca nel contesto del finanziamento degli interventi per gli eventi calamitosi del marzo 2011.
Contenuto sostanziale
La disciplina risultante elimina la previsione contenuta nell’articolo 10 della l.r. 20/2011, ma conferma che il gettito derivante dalla variazione in aumento dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione resta vincolato al finanziamento degli interventi necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale e richiamati dal d.p.c.m. 10 marzo 2011.
Ambito temporale e decorrenza
Le disposizioni della legge si applicano dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore.
- La legge è dichiarata urgente.
- Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
- La norma transitoria chiarisce quindi che l’efficacia operativa delle modifiche decorre dal mese successivo all’entrata in vigore.
Destinazione del gettito
Il gettito collegato alla maggiorazione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione non perde la propria finalizzazione, ma resta destinato a coprire gli interventi necessari per gli eventi calamitosi del 1°-6 marzo 2011 nel territorio marchigiano, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con d.p.c.m. 10 marzo 2011.
Effetti finanziari sul bilancio regionale
La legge prevede una riduzione di € 12.127.793 sia in termini di competenza sia di cassa:
- nello stato di previsione dell’entrata, UPB 10101;
- nello stato di previsione della spesa, UPB 10406.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie per la gestione del programma operativo annuale 2012.
Deprecazione/obsolescenza
L’atto è oggi sostanzialmente obsoleto: disciplina una specifica misura finanziaria e fiscale legata a un’emergenza del 2011 e a previsioni di bilancio 2012, quindi non presenta utilità applicativa attuale.
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