Salta al contenuto
Legge

L.R. Marche 6/2012

Osservatorio Epidemiologico Regionale. Registri regionali delle cause di morte e di patologia

Normativa regionaleL.R. Marche 6/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso l’ARS dell Marche l’Osservatorio epidemiologico e disciplina i registri regionali delle cause di morte e di patologia, inclusi i registri tumori. Definisce finalità, criteri di gestione, trattamento dati e raccordo con FSE e soggetti di ricerca. Prevede termini iniziali per regolamento e criteri attuativi, oggi superati dall’adozione dei relativi atti.

Osservatorio epidemiologico regionale e registri delle cause di morte e di patologia

Osservatorio epidemiologico e registri sanitari regionali

La legge disciplina l’organizzazione della conoscenza epidemiologica nella Regione Marche, istituendo presso l’Agenzia regionale sanitaria (ARS) l’Osservatorio epidemiologico e prevedendo registri regionali delle cause di morte e di patologia. L’obiettivo è supportare programmazione sanitaria, sorveglianza epidemiologica e studio dei rischi per la salute della popolazione regionale.

Funzioni dell’Osservatorio epidemiologico

L’Osservatorio coordina l’attività di rilevazione epidemiologica svolta dagli enti del servizio sanitario regionale e, in particolare:

  • coordina raccolta, elaborazione e diffusione delle conoscenze sui bisogni di salute e sui fattori di rischio;
  • contribuisce all’individuazione delle priorità di intervento;
  • contribuisce all’identificazione e messa a regime di nuovi flussi informativi;
  • coordina e gestisce, anche in collaborazione con gli enti del servizio sanitario regionale e con i soggetti coinvolti nella gestione dei registri, i registri regionali delle cause di morte e di patologia;
  • cura l’elenco aggiornato dei registri regionali.

Le attività fanno capo a una posizione dirigenziale dell’ARS. La costituzione dell’Osservatorio e le modalità operative sono determinate dalla Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, con specifico raccordo con gli enti del servizio sanitario regionale e con l’ARPAM in materia epidemiologica.

Registri delle cause di morte e registri di patologia

La legge istituisce il registro delle cause di morte e i registri tumori e di patologia. Essi perseguono tre finalità principali:

  • acquisire conoscenza dei rischi per la salute;
  • consentire la programmazione regionale degli interventi sanitari di tutela della collettività;
  • avviare sistemi di sorveglianza epidemiologica della popolazione.

La Giunta regionale individua con propria deliberazione, sentito il Direttore dell’ARS e previo parere della commissione assembleare competente, quali siano i registri tumori e di patologia da istituire e ne definisce le modalità di costituzione.

Dati trattati, finalità scientifiche e protezione dei dati

I registri operano in coerenza con il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. Essi raccolgono dati anagrafici, residenziali, occupazionali e sanitari relativi alle persone affette dalle patologie considerate dai registri, per finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico.

Il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ed è effettuato in esecuzione del regolamento adottato dalla Giunta regionale ai sensi del Codice privacy richiamato dalla legge.

Collaborazioni istituzionali e scientifiche

La Regione promuove intese con soggetti pubblici e privati, in particolare con Università e centri di ricerca, per la gestione dei registri. La disciplina valorizza le esperienze già avviate alla data di entrata in vigore della legge, che possono costituire base per l’organizzazione dei registri.

Regime transitorio e prime applicazioni

La legge prevede una serie di misure transitorie per l’avvio del sistema:

  • il regolamento sul trattamento dei dati dei registri doveva essere adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge e doveva disciplinare tipi di dati sensibili, operazioni eseguibili, finalità di ciascun registro, soggetti autorizzati all’accesso e misure di custodia e sicurezza;
  • i criteri di funzionamento dei registri in coerenza con il FSE dovevano essere adottati entro 90 giorni;
  • in attesa dell’istituzione del FSE, era assicurata in via prioritaria la costituzione del registro tumori;
  • fino all’adozione della deliberazione istitutiva dell’Osservatorio continuavano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti sulla disciplina dell’osservatorio epidemiologico e della rete epidemiologica marchigiana;
  • in prima applicazione si consideravano istituiti i registri di patologia regionali già operanti alla data di entrata in vigore della legge.

Adesione alla rete nazionale ed europea dei registri tumori

Dopo l’istituzione dei registri previsti dalla legge, la Regione aderisce alla rete nazionale ed europea dei registri tumori, con la finalità di migliorare la lotta contro le patologie tumorali e la comparabilità e disponibilità dei dati di incidenza.

Attuazione successiva e attualità della disciplina

La nota alla legge segnala l’adozione di regolamenti attuativi successivi in esecuzione della disciplina sul trattamento dei dati. Le disposizioni sui termini iniziali e sulle prime misure organizzative hanno carattere transitorio e sono oggi superate dall’attuazione intervenuta nel tempo, mentre resta la disciplina di sistema sui registri e sull’Osservatorio per la Regione Marche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.