Sentenza n. 5487/2026 - Napoli, Sezione 8
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del Genio Civile di Caserta di attestazione di presentazione del progetto per interventi di minore rilevanza sismica, con annullamento delle attestazioni relative alla RSU e al collaudo e ordine di sospensione dei lavori; successivi atti di avvio del procedimento sanzionatorio e decreto regionale di sospensione dei lavori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del 3 gennaio 2025 con cui il Genio Civile di Caserta aveva negato l’attestazione di presentazione del progetto ai sensi dell’art. 2-ter del regolamento regionale n. 4/2010, annullato le attestazioni relative alla RSU e al collaudo e ordinato l’immediata sospensione dei lavori, oltre alla comunicazione dei motivi ostativi e alla circolare regionale n. 2 del 22 febbraio 2022. Hanno inoltre proposto motivi aggiunti contro la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio del 7 marzo 2025 e contro il decreto della Giunta regionale n. 13 del 3 aprile 2025, notificato e poi rinotificato nel maggio 2025, avente a oggetto la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica e la sospensione dei lavori. Hanno chiesto anche il risarcimento del danno, in forma specifica mediante il rilascio dell’attestazione e per equivalente, per danno emergente e lucro cessante. Il testo non espone nel merito i singoli vizi dedotti, poiché la causa è stata definita per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Dopo l’ordinanza di verificazione n. 3473/2026, le ricorrenti hanno dichiarato il 15 settembre 2026 di non avere più interesse alla decisione, avendo ottenuto l’autorizzazione antisismica in sanatoria e la connessa archiviazione del procedimento penale. In assenza di repliche o di diverse richieste delle altre parti, il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, ritenendo che, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse impedisse al giudice di decidere il merito. Le spese sono state integralmente compensate per la natura della decisione.
Massime di principio
- Quando il difensore dichiara la sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione e le controparti non formulano repliche o richieste diverse, il giudice, in applicazione del principio dispositivo, deve dichiarare improcedibile l’impugnazione senza pronunciarsi sul merito.
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