Circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020
Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2, all'articolo 34, commi 1 e 2.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce indicazioni operative sull'applicazione del d.l. n.18/2020: sospensione, dal 23/02/2020 al 01/06/2020, dei termini di prescrizione, decadenza e di revisione delle rendite INAIL; disciplina della tutela assicurativa per i casi accertati di infezione da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro (certificazione telematica, estensione della tutela anche per quarantena/domicilio fiduciario, presunzione semplice per operatori sanitari e altre categorie a rischio), procedure di denuncia, competenze INAIL/INPS, esclusione degli eventi da Covid-19 dalla determinazione dell'oscillazione del tasso medio e indicazioni sugli infortuni in itinere.
Sospensione termini prescrizione/decadenza per prestazioni INAIL; tutela per infezioni da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro (D.L. 17/03/2020, n.18, articoli 34 e 42)
Punti principali
Periodo di sospensione e ambito
I termini di prescrizione, decadenza e i termini di revisione delle rendite INAIL sono sospesi di diritto per il periodo dal 23/02/2020 (compreso) al 01/06/2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Certificazione e presa in carico dei casi Covid-19
Nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo trasmette telematicamente all'INAIL, che assicura la tutela come per altri infortuni.
Copertura durante quarantena e astensione
Le prestazioni INAIL sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria con conseguente astensione dal lavoro: la decorrenza della tutela è dal primo giorno di astensione attestato da certificazione medica o dall'inizio della quarantena.
Presunzione semplice di origine professionale
Vige la presunzione semplice di origine professionale per operatori sanitari e, in via esemplificativa, per altre attività a contatto con il pubblico/utenza o con elevato rischio di esposizione; per gli altri casi si applica l'accertamento medico-legale ordinario basato su elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali.
Documentazione necessaria e istruttoria
Per perfezionare la fattispecie di malattia-infortunio è necessaria la certificazione dell'avvenuto contagio; l'INAIL potrà acquisire documentazione clinico-strumentale anche direttamente dall'infortunato e le Sedi territoriali devono essere proattive nel reperire denunce e certificati.
Obblighi dei datori di lavoro e compilazione denuncia
I datori di lavoro pubblici e privati devono continuare a denunciare gli infortuni all'INAIL tramite l'apposita procedura on-line, valorizzando i campi su data evento, abbandono lavoro e certificazione del contagio; le Sedi devono assistere e valutare modalità flessibili in via emergenziale.
Casi di dubbia competenza INAIL/INPS
Se il contagio da Covid-19 è escluso come avvenuto in occasione di lavoro e il caso rientra nella convenzione INAIL/INPS, la pratica va segnalata all'INPS con tutta la documentazione sanitaria; viceversa l'INPS segnala i casi riconosciuti di competenza INAIL.
Revisione delle rendite e termini annuali
I termini annuali di decadenza per chiedere la revisione delle rendite (es. l'anno a pena di decadenza dopo 10 o 15 anni) sono sospesi se la scadenza cade nel periodo 23/02/2020-01/06/2020 e riprendono a decorrere dal 02/06/2020.
Fondo gravi infortuni e decesso
In caso di decesso per infortunio da Covid-19 i familiari possono accedere, se spettante, alla prestazione una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni; le Sedi devono informare anche soggetti non assicurati INAIL che vi possano avere diritto.
Esclusione dall'oscillazione del tasso medio
Gli eventi lesivi da infezione da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro gravano sulla gestione assicurativa ma non sono computati nella determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico; è prevista la codifica centrale (codice E) per l'esclusione e il monitoraggio.
Infortuni in itinere e uso del mezzo privato
Le infezioni occorse durante il normale tragitto casa-lavoro sono configurabili come infortuni in itinere; per ridurre il rischio su mezzi pubblici, per la durata dell'emergenza è considerato necessario l'uso del mezzo privato per i lavoratori che devono prestare servizio in presenza.
Misure operative e assistenza territoriale
Le strutture territoriali INAIL devono adottare misure proattive per acquisire denunce e documentazione, riprogrammare visite medico-legali sospese, fornire supporto nella compilazione e gestire le istruzioni tecniche degli applicativi in linea con la circolare.
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