Circolare Inail n. 10 del 27 marzo 2020
Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC). Art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 149 del 22 ottobre 2019. Premio speciale unitario – decreto ministeriale 14 gennaio 2020 n. 5.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare istruisce sull'attivazione e gestione della copertura assicurativa Inail per i beneficiari del Reddito di cittadinanza impegnati nei PUC: definisce il premio speciale unitario giornaliero (0,90 euro per il 2020 più addizionale 1%), i soggetti assicurati, le modalità di registrazione e scambio dati tramite la piattaforma GePI, gli obblighi dei comuni titolari (datore di lavoro), le procedure di denuncia in caso di infortunio e le prestazioni erogate. Viene inoltre chiarito il meccanismo di rendicontazione e rimborso a carico del Ministero e la sospensione temporanea degli adempimenti per l'emergenza COVID-19.
Copertura assicurativa Inail per i percettori del Reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) - art. 4, comma 3 del DM 22/10/2019; premio speciale unitario DM 14/01/2020 n.5
Punti principali
Quadro normativo
Riferimenti normativi principali: T.U. infortuni (DPR 1124/1965), Dlgs 81/2008, DL 4/2019 sul Reddito di cittadinanza, DM 22/10/2019 sui PUC e DM 14/01/2020 n.5 che approva il premio speciale unitario.
Premessa e onere finanziario
L'Inail assicura i percettori di RdC impegnati nei PUC; l'onere della copertura è a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Premio speciale
Premio giornaliero unitario di 0,90 euro per l'anno 2020 (calcolato sulla retribuzione convenzionale giornaliera 48,98 euro), rivalutato annualmente; aggiunta dell'1% di addizionale; non frazionabile ulteriormente.
Soggetti assicurati
Sono assicurati: 1) beneficiari RdC tenuti a offrire disponibilità per i PUC; 2) beneficiari RdC che vi aderiscono volontariamente; 3) soggetti in condizioni di povertà coinvolti volontariamente ma non percettori RdC. Impegno minimo 8 ore settimanali, fino a 16 previo accordo.
Attivazione copertura e gestione tramite GePI
I comuni o unioni di comuni registrano i PUC e i codici fiscali degli assicurati sulla piattaforma GePI almeno un giorno prima dell'avvio; GePI invia flusso giornaliero all'Inail che attiva la polizza Assicurati PUC e invia il certificato di assicurazione via PEC. Ogni variazione è gestita come modifica del rapporto assicurativo.
Variazioni e rendicontazione delle giornate
Variazioni gestite: inserimento/cancellazione PUC, inserimento/modifica/cancellazione soggetti o date. Entro il 30 del mese successivo al termine di ogni trimestre il comune comunica a GePI le giornate effettive per il calcolo del premio.
Denunce di infortunio e obblighi documentali
Il comune/unione di comuni deve effettuare le denunce telematiche di infortunio e malattia professionale secondo DPR 1124/1965; allegare estratto del registro presenze; comunicare all'autorità di pubblica sicurezza via invio INAIL per eventi mortali o con prognosi >30 giorni; inviare comunicazione statistica entro 48 ore per prognosi di almeno un giorno.
Prestazioni assicurative
In caso di infortunio o malattia professionale riconosciuti, i percettori hanno diritto alle medesime prestazioni previste per i lavoratori dipendenti (indennità di inabilità temporanea, danno permanente, prestazioni sanitarie, protesi, riabilitazione); per il calcolo si assume la retribuzione convenzionale (48,74 euro per 2019; 48,98 euro per 2020).
Infortunio in itinere
I soggetti impegnati nei PUC sono assicurati anche per gli infortuni in itinere ai sensi del Dlgs 38/2000.
Rendicontazione oneri e trasferimento risorse
Il Ministero rimborsa l'Inail. Procedura: il comune comunica le giornate su GePI, il Ministero trasmette i dati all'Inail, che calcola il premio entro il secondo mese successivo al termine del trimestre e richiede il rimborso al Ministero secondo scadenze: 30 giugno, 30 settembre, 30 dicembre, 30 marzo.
Sospensione per emergenza COVID-19
In base all'art. 40 del DL 17/03/2020 n.18, gli obblighi e i termini relativi al Reddito di cittadinanza e ai PUC sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del decreto; pertanto gli adempimenti della circolare sono temporaneamente sospesi per tale periodo.
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