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Circolare

Circolare Inail n. 9 del 26 marzo 2020

Importi degli indennizzi del danno biologico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2019.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la rivalutazione annuale degli importi degli indennizzi per danno biologico, disposta con decreto ministeriale 17 ottobre 2019 n.147, nella misura dell'1,10% (variazione ISTAT 2017-2018) con decorrenza 1° luglio 2019. L'aumento si applica sia agli indennizzi in capitale che alla quota biologica delle rendite, tenendo conto delle precedenti maggiorazioni straordinarie e della rivalutazione 2018. Vengono precisati ambito di applicazione, casi di accertamenti provvisori, revisioni/aggravamenti e modalità di liquidazione automatica.

Importi degli indennizzi del danno biologico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2019

Punti principali

Quadro normativo

Riferimenti a DPR 30/6/1965 n.1124, DLgs 23/2/2000 n.38 art.13, DM 12/7/2000 (tabella menomazioni), legge di stabilità 2016 che ha introdotto la rivalutazione automatica annuale, DM 23/4/2019 n.45 (nuova tabella indennizzo in capitale) e DM 17/10/2019 n.147 che dispone la rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2019.

Misura e base della rivalutazione

Rivalutazione pari all'1,10% in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. L'adeguamento si aggiunge alla rivalutazione 2018 e alle maggiorazioni straordinarie precedenti; il meccanismo prevede un limite inferiore non negativo.

Ambito di applicazione per le rendite

L'incremento si applica ai ratei di rendita maturati e liquidati a decorrere dal 1° luglio 2019, limitatamente alla quota che ristora il danno biologico. I relativi importi sono stati corrisposti con il rateo di rendita del mese di marzo 2020.

Ambito di applicazione per gli indennizzi in capitale

Per i provvedimenti con decorrenza dal 1° luglio 2019 l'incremento si applica agli indennizzi in capitale. Per eventi anteriori al 1° gennaio 2019 si applica sulla tabella precedente (DM 12/7/2000) maggiorata del 16,25% per aumenti straordinari e della rivalutazione 2018. Per eventi dal 1° gennaio 2019 si applica sul valore capitale previsto dalla nuova tabella approvata con DM 23/4/2019 n.45, già comprensivo degli aumenti straordinari e della rivalutazione 2018.

Accertamenti provvisori, revisioni e aggravamenti

Se l'accertamento dei postumi è provvisorio a decorrere dal 1° luglio 2019 la rivalutazione è corrisposta dopo la valutazione definitiva. Se l'acconto è stato erogato prima del 1° luglio 2019 e la definizione avviene dopo, la rivalutazione si applica all'importo definitivo. In caso di revisione o aggravamento la rivalutazione opera solo sui maggiori importi liquidati da 1° luglio 2019.

Modalità di liquidazione

Gli importi derivanti dalla rivalutazione saranno liquidati d'ufficio secondo le consuete procedure, con provvedimento di liquidazione emesso dalla Sede competente a livello centrale. E' allegato il decreto ministeriale 17/10/2019 n.147.

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