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Circolare

Circolare Inail n. 11 del 27 marzo 2020

Emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le disposizioni del decreto‑legge 17 marzo 2020, n. 18 relative alla sospensione dei termini di prescrizione e dei versamenti dei premi assicurativi, alla proroga di scadenze e alla proroga della validità del DURC online, con indicazioni operative per l'applicazione da parte delle Sedi INAIL e per i soggetti interessati (imprese, enti sportivi, professionisti, organizzazioni no profit, lavoratori domestici, ecc.).

Emergenza COVID-19: sospensione adempimenti e versamenti premi assicurativi e proroga validità DURC (decreto‑legge 17 marzo 2020, n. 18)

Punti principali

A. Sospensione termini di prescrizione

I termini di prescrizione per la riscossione dei premi (art. 3, c.9 legge 335/1995) sono sospesi dal 23 febbraio al 30 giugno 2020; la sospensione riguarda anche sanzioni civili e notifiche di note di verifica; per i lavoratori domestici i contributi sono riscossi dall'INPS che riversa all'INAIL.

B. Proroga dei pagamenti in scadenza il 16 marzo

I versamenti verso le pubbliche amministrazioni fissati in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020; le richieste di pagamento in GRA web con scadenza 16/03 sono differite automaticamente; incluso il premio per l'assicurazione casalinghe/i.

C. Sospensione adempimenti e versamenti per soggetti elencati (art. 61, c.2, lett. a–r)

Per numerosi settori (turismo, spettacolo, ristorazione, cultura, trasporti, noleggio, turismo sociale, ONLUS, volontariato, ecc.) la sospensione degli adempimenti e dei versamenti prevista dal decreto si applica dal 2 marzo al 30 aprile 2020; include rate mensili di rateazioni e autoliquidazione 2019/2020 (in via transitoria il premio è calcolato sulle ultime denunce presenti in archivio). Dichiarazioni e domande di sospensione/domande di riduzione per prevenzione vanno trasmesse nei periodi indicati (2–15 maggio 2020).

D. Estensione per federazioni e soggetti sportivi (art. 61, c.5)

Federazioni sportive nazionali, enti di promozione e società sportive beneficiano della sospensione fino al 31 maggio 2020; i versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in massimo 5 rate mensili da giugno 2020 (minima rata 50,00 euro). Domande tramite PEC e invio dichiarazioni retributive tramite servizio ALPI nei termini 1–15 giugno 2020. Codici agevolazione GRA web: 184 (unica soluzione) e 185 (rateizzazione); codici F24 999184/999185.

E. Rateazioni di debiti non iscritti a ruolo

Possono beneficiare della sospensione delle rate (incl. prima rata) le categorie indicate (comuni sensibili dal 23/2, imprese turistico‑ricettive dal 2/3, soggetti art.61 e federazioni sportive fino al 31/5). Le rate sospese devono essere versate entro maggio 2020 (per i gruppi 1–3) o giugno 2020 (per federazioni e sportivi). Le istanze di rateazione presentate durante la sospensione sono trattate regolarmente; l'assenza di pagamento durante la sospensione non incide sul DURC online.

F. Precisi per contribuenti con ricavi ≤ 2 milioni (art. 62, c.2, lett. c)

La norma sospende versamenti da autoliquidazione in scadenza tra l'8 e il 31 marzo 2020 per soggetti con ricavi/compensi ≤ 2 milioni; per l'INAIL non risultano versamenti da autoliquidazione in tale periodo.

G. Sospensione termini per carichi affidati alla riscossione (art. 68)

I termini per i versamenti derivanti da cartelle e avvisi emessi dagli agenti della riscossione sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020; i pagamenti sospesi vanno effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Sospese notifiche di nuove cartelle, azioni cautelari ed esecutive, e previste istruzioni su rateizzazioni e 'rottamazione‑ter'. Termine comunicazioni di inesigibilità prorogato (2018→31/12/2023; 2019→31/12/2024; 2020→31/12/2025).

H. Proroga validità DURC online (art. 103, c.2)

Tutti i DURC online con scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 mantengono validità fino al 15 giugno 2020. Fornite istruzioni operative con quattro casi possibili (rilascio immediato, regolarità in tempo reale, utilizzo DURC già scadente prorogato, o istruttoria da Sede). Per le istruttorie aperte dal 17/3/2020 vanno considerati i pagamenti fino al 31/8/2019 per la verifica; le Sedi devono annullare eventuali esiti irregolari difformi dalle nuove indicazioni.

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