Deliberazione n. 489 del 29/08/2024
Provvedimento del 29 agosto 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy a seguito della segnalazione di una persona interessata che temeva la diffusione, su Facebook e Instagram, di materiale sessualmente esplicito relativo alla propria persona. La misura urgente aveva imposto ai gestori delle piattaforme di adottare ogni iniziativa utile a impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi a fini probatori. Con il provvedimento del 29 agosto 2024, l’Autorità ratifica integralmente l’intervento del dirigente competente adottato il 24 luglio 2024.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di provvedimento urgente per presunta diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 356 del 24 luglio 2024 adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, nell’ambito della disciplina del c.d. revenge porn. Il procedimento origina da una segnalazione della persona interessata, che aveva chiesto l’intervento dell’Autorità per impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito relativo alla propria persona tramite Facebook e Instagram.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni di chiunque abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede che il Garante decida entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Segnalazione e verifica preliminare
La persona interessata ha rappresentato di rientrare nell’ipotesi prevista dall’art. 144-bis e ha chiesto un intervento sulle piattaforme indicate. Dopo avere verificato la compatibilità di quanto segnalato con la previsione normativa richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo è intervenuto in via d’urgenza.
Misure urgenti adottate
Con la determinazione n. 356/2024 è stato ordinato a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di:
- adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- conservare, se acquisito in chiaro, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione solo a fini probatori per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 29 agosto 2024, ha preso atto della nota di trasmissione della determinazione al gestore delle piattaforme, delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti. Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha quindi ratificato il provvedimento urgente adottato dal dirigente competente.
Esito e rilievi operativi
Il testo non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria né una valutazione di illeciti ulteriori: il contenuto è centrato esclusivamente sulla conferma delle misure cautelari necessarie a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservar-ne l’eventuale valore probatorio. Il provvedimento è rilevante per gli operatori delle piattaforme digitali, che devono essere in grado di intervenire rapidamente in presenza di segnalazioni ex art. 144-bis del Codice e di adottare misure tecniche e organizzative coerenti con l’ordine dell’Autorità.
Punti principali
Presupposto normativo e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. n. 139/2021 convertito dalla l. n. 205/2021, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, quando vi sia il fondato motivo che possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali. La norma prevede anche che l’Autorità decida entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Segnalazione dell’interessato e intervento sulle piattaforme
La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una situazione rientrante nell’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti di Facebook e Instagram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 356 del 24 luglio 2024.
Misure urgenti impartite a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited
La determinazione d’urgenza ha ordinato a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme. Il materiale era stato trasmesso in formato hash. Inoltre, è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del provvedimento d’urgenza
Il Garante, richiamato l’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, nonché le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e la documentazione in atti, ratifica il provvedimento d’urgenza n. 356/2024 adottato il 24 luglio 2024. Il testo non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni oltre alla ratifica delle misure urgenti già disposte.
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