Sentenza del 13/07/2016 n. 14273 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - Notificazione tramite il messo di cui all'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Omesso successivo deposito della copia presso la segreteria della commissione tributaria provinciale - Inammissibilità dell'appello - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso per revocazione contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione, sostenendo che la Corte fosse incorsa in un errore di fatto nel ritenere il ricorso per cassazione composto da motivi plurimi e redatto mediante assemblaggio di atti processuali. In particolare, il primo motivo riguardava esclusivamente l'asserita inammissibilità dell'appello dell'Agenzia delle entrate per il tardivo deposito della copia dell'atto presso la segreteria della commissione tributaria provinciale. Nella fase rescissoria la società ha quindi sostenuto che tale tardività dovesse comportare l'inammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, riconoscendo l'errore di fatto della precedente ordinanza limitatamente alla valutazione del primo motivo di ricorso per cassazione, e ha revocato tale ordinanza su questo punto. Tuttavia, esaminando nuovamente il motivo, lo ha rigettato nel merito. La notifica dell'appello effettuata tramite il messo previsto dall'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 equivale a quella eseguita tramite ufficiale giudiziario; pertanto, il tardivo o omesso deposito della copia dell'appello presso la segreteria del giudice di primo grado non comporta l'inammissibilità prevista dall'art. 53, comma 2, del medesimo decreto. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 4
Notificazione tramite il messo
La notificazione dell'atto di appello effettuata tramite il messo notificatore è equiparata integralmente a quella eseguita tramite ufficiale giudiziario.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2
Inammissibilità dell'appello per mancato deposito della copia presso la segreteria della commissione tributaria provinciale
La sanzione di inammissibilità riguarda le ipotesi di notificazione effettuata direttamente dalla parte mediante le semplici raccomandate previste dall'art. 16, comma 3, e non quelle eseguite tramite messo notificatore o ufficiale giudiziario.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1
Deposito dell'atto presso la segreteria
Il termine per il deposito della copia dell'atto opera nel sistema processuale tributario, ma la sua inosservanza non determina automaticamente l'inammissibilità quando la notificazione sia stata eseguita tramite un soggetto notificatore qualificato.
Art. 123, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
L'ufficiale giudiziario deve dare immediato avviso scritto dell'avvenuta notificazione dell'appello al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata
L'obbligo di avviso grava sull'ufficiale giudiziario e, per equiparazione, sul messo notificatore. L'eventuale inosservanza non determina l'inammissibilità dell'appello a carico della parte quando la notificazione non sia stata eseguita direttamente da quest'ultima.
Art. 391-bis c.p.c. e art. 395, n. 4, c.p.c.
Errore di fatto revocatorio
La revocazione è ammessa quando la decisione si fonda su un errore percettivo immediatamente rilevabile dagli atti, decisivo e non riguardante un punto controverso sul quale il giudice si sia effettivamente pronunciato.
Art. 366-bis c.p.c.
La Corte ha ritenuto assorbita la questione relativa all'applicabilità dell'obbligo di formulazione dei quesiti, poiché la revocazione è stata accolta per altro motivo.
Legge n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lettera d), e art. 58, comma 5
Le disposizioni hanno abrogato l'art. 366-bis c.p.c. e disciplinato l'applicazione temporale dell'abrogazione; la relativa questione non è stata esaminata nel merito perché assorbita.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Non è stato posto a carico della società l'ulteriore contributo unificato, essendo risultata vittoriosa nel giudizio revocatorio e non applicandosi la disposizione al giudizio rescissorio anteriore alla sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Nel processo tributario occorre distinguere tra la notificazione eseguita direttamente dalla parte mediante raccomandata e quella effettuata tramite messo notificatore o ufficiale giudiziario: solo la prima è espressamente soggetta alla sanzione di inammissibilità collegata al mancato deposito della copia dell'appello.
- Quando l'appello è notificato tramite messo notificatore, il relativo obbligo di comunicare l'avvenuta notificazione al cancelliere grava sul notificatore e non sulla parte; l'eventuale omissione o tardività non dovrebbe pregiudicare la validità dell'impugnazione.
- Il tardivo deposito della copia dell'appello non comporta automaticamente l'inammissibilità se la notificazione è stata eseguita da un soggetto qualificato, perché trova applicazione la disciplina dell'art. 123 disp. att. c.p.c.
- La revocazione per errore di fatto non consente di riesaminare una valutazione giuridica o interpretativa: è possibile solo quando la decisione si basi su una svista percettiva oggettiva, immediatamente verificabile dagli atti e decisiva.
- L'accoglimento della revocazione non implica necessariamente la vittoria nel merito: la Corte può correggere la precedente decisione e, nella fase rescissoria, rigettare comunque il motivo originario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 lug 2016Sentenza del 13/07/2016 n. 14252 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 lug 2016Sentenza del 13/07/2016 n. 14256 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 lug 2016Sentenza del 13/07/2016 n. 14264 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 lug 2016Sentenza del 13/07/2016 n. 14283 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 lug 2016Sentenza del 13/07/2016 n. 919 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 13 lug 2016Sentenza del 13/07/2016 n. 1293 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →