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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1154

Regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32019R1154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua nell’Unione il piano pluriennale ICCAT di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo per il periodo 2017-2031. Definisce obiettivi di biomassa da raggiungere entro il 2031, introduce limiti di sforzo e di capacità, periodi di divieto, taglia minima, limiti agli attrezzi, obblighi di autorizzazione, monitoraggio e comunicazione, nonché regole specifiche per la pesca ricreativa. Prevede inoltre un articolato sistema di controllo, ispezione e trasmissione dei dati, con deleghe alla Commissione per l’adeguamento futuro alle raccomandazioni ICCAT e con modifiche consequenziali ad altri atti dell’Unione.

Piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo (2017-2031) con misure di gestione, controllo e conservazione applicabili nell’Unione

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell’Unione e alle navi dell’Unione impiegate nella pesca ricreativa che catturano, detengono a bordo, trasbordano o sbarcano pesce spada del Mediterraneo; ai pescherecci e alle navi di paesi terzi che operano nelle acque dell’Unione o sono ispezionati nei porti degli Stati membri; e, più in generale, alle attività connesse alla gestione, controllo, sbarco, trasbordo, commercializzazione e osservazione scientifica del pesce spada del Mediterraneo. Si applica dal 2017 al 2031 ed è complementare, o in taluni casi derogatoria, rispetto ai regolamenti (CE) n. 1224/2009, (UE) 2017/2403 e (UE) 2017/2107; prevede inoltre modifiche puntuali al regolamento (CE) n. 1967/2006 e l’abrogazione di varie disposizioni del regolamento (UE) 2017/2107 relative al pesce spada del Mediterraneo.

Regolamento (UE) 2019/1154 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo

Il regolamento attua nell’ordinamento dell’Unione la raccomandazione ICCAT 16-05 sul recupero dello stock di pesce spada del Mediterraneo, considerato gravemente sovrasfruttato. La disciplina è costruita in coerenza con la politica comune della pesca e con gli obblighi internazionali dell’Unione, con l’obiettivo di riportare lo stock a un livello compatibile con il rendimento massimo sostenibile entro il 2031.

Ambito di applicazione e finalità

Il regolamento si applica alle attività di pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto, trasformazione e controllo del pesce spada del Mediterraneo svolte da pescherecci dell’Unione, da navi dell’Unione impiegate nella pesca ricreativa, da pescherecci e navi di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione e da navi di paesi terzi sottoposte a ispezione nei porti degli Stati membri. L’ambito temporale del piano è il periodo 2017-2031.

Relazione con la politica comune della pesca e con altri atti dell’Unione

Il regolamento opera in aggiunta al regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della pesca, al regolamento (UE) 2017/2403 sulla gestione sostenibile delle flotte esterne e al regolamento (UE) 2017/2107. In funzione dell’attuazione del piano ICCAT, esso sopprime inoltre gli articoli da 20 a 26 del regolamento (UE) 2017/2107 relativi al pesce spada del Mediterraneo e modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006, sostituendo il limite degli ami con il nuovo tetto di 2.500 ami per nave.

Obiettivo di ricostituzione

L’articolo 3 enuncia un obiettivo più specifico e misurabile rispetto alla disciplina generale della PCP: entro il 2031 deve essere raggiunta, con probabilità almeno pari al 60 %, una biomassa di pesce spada del Mediterraneo corrispondente al MSY. Tale obiettivo informa l’intera disciplina sulle quote, sullo sforzo di pesca, sui periodi di chiusura, sulle misure tecniche e sul controllo.

Gestione dello sforzo di pesca e ripartizione delle possibilità di pesca

Gli Stati membri devono calibrare lo sforzo dei propri pescherecci alle possibilità di pesca loro assegnate e non possono riportare contingenti non utilizzati. Nella ripartizione nazionale delle possibilità di pesca devono usare criteri trasparenti e oggettivi, anche ambientali, sociali ed economici, tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale e incentivando gli attrezzi selettivi e a minore impatto ambientale. Gli eventuali incrementi di possibilità di pesca devono essere orientati anche verso i pescherecci che in precedenza non avevano contingenti per il pesce spada, se soddisfano i criteri dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Limiti di capacità e piani di pesca annuali

Per l’intera durata del piano si applica un limite di capacità per tipo di attrezzo: ciascuno Stato membro deve limitare il numero di navi autorizzate a pescare pesce spada al numero medio annuo di navi che hanno operato nel periodo 2013-2016; può, in alternativa, usare il 2016 se tale valore è inferiore. Per il 2018 e il 2019 è ammessa una tolleranza del 5 %. Entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano le misure adottate e i propri piani di pesca annuali; la Commissione li consolida in un piano dell’Unione e li trasmette all’ICCAT entro il 15 marzo.

Periodi di divieto

Il pesce spada del Mediterraneo non può essere catturato, detenuto, trasbordato o sbarcato dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno. Per i pescherecci con palangari che praticano la pesca del tonno bianco del Mediterraneo si applica inoltre un divieto dal 1° ottobre al 30 novembre, quale misura indiretta di protezione dello stock di pesce spada. Gli Stati membri devono verificare l’efficacia dei divieti e trasmettere alla Commissione, con congruo anticipo rispetto alla riunione annuale ICCAT, le informazioni sui controlli effettuati.

Taglia minima e gestione delle catture accidentali e accessorie

È vietato catturare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare o commercializzare esemplari di lunghezza alla forca inferiore a 100 cm o di peso inferiore a 11,4 kg vivo, ovvero 10,2 kg eviscerato e senza branchie. Sono ammesse solo forme di presentazione integre o eviscerate e senza branchie. Le catture accidentali sotto taglia possono essere detenute e movimentate entro il limite del 5 % delle catture totali di pesce spada del peschereccio interessato. Le catture accessorie, per gli operatori non diretti al pesce spada, non possono superare il limite fissato dallo Stato membro nel piano annuale; se il contingente nazionale è esaurito, gli esemplari vivi devono essere rilasciati in mare e quelli morti non possono essere trasformati né commercializzati, pur dovendo essere registrati e comunicati annualmente.

Caratteristiche tecniche degli attrezzi

Il regolamento uniforma nel diritto dell’Unione i parametri tecnici ICCAT: massimo 2.500 ami a bordo per i pescherecci che praticano la pesca del pesce spada, con un’ulteriore serie di 2.500 ami armati di ricambio consentita per bordate superiori a due giorni se adeguatamente stivata e non immediatamente utilizzabile. La dimensione minima dell’amo è 7 cm di altezza e la lunghezza massima dei palangari pelagici è 30 miglia nautiche.

Autorizzazioni, registri e monitoraggio delle navi

Solo le navi autorizzate e iscritte nel registro ICCAT possono svolgere le operazioni consentite sul pesce spada del Mediterraneo, salve le eccezioni per le catture accessorie. Gli Stati membri devono trasmettere annualmente e aggiornare tempestivamente le informazioni sulle navi autorizzate alla Commissione, che a sua volta le inoltra all’ICCAT nei termini fissati. Sono previste comunicazioni specifiche per le navi che hanno pescato con palangari pelagici o con l’arpione nell’anno precedente.

Controlli tecnici, noleggio e osservazione scientifica

Il sistema VMS non può essere interrotto nemmeno durante la permanenza in porto; i messaggi devono essere trasmessi alla Commissione in tempo reale, con frequenza almeno biennale, numerazione progressiva e requisiti di riservatezza. Il noleggio di pescherecci dell’Unione per la pesca del pesce spada è vietato. Ogni Stato membro titolare di contingente deve inoltre attuare programmi nazionali di osservazione scientifica: per le navi con palangari pelagici superiori a 15 metri è richiesta una copertura minima del 10 %, mentre per le unità più piccole gli Stati membri devono predisporre una strategia alternativa sottoposta a valutazione scientifica e approvazione ICCAT. Gli osservatori devono raccogliere dati sulle catture, sui rigetti, sugli attrezzi, sull’ambiente e sulle misure di mitigazione, e gli Stati membri devono trasmettere annualmente i risultati alla Commissione.

Registrazione delle catture e soglia di allerta dell’80 %

Il comandante del peschereccio deve tenere un giornale di pesca conforme all’allegato II. Gli Stati membri devono trasmettere relazioni trimestrali sulle catture, salvo flusso mensile, e ulteriori dati tecnici sulle attività di pesca, sulle zone, sugli attrezzi e sullo sforzo impiegato. Quando l’utilizzo del contingente assegnato a un tipo di attrezzo raggiunge l’80 %, lo Stato membro deve informare immediatamente la Commissione e, da quel momento, inviare dati settimanali sulle catture cumulate.

Sbarchi, trasbordi e porti designati

Le catture di pesce spada del Mediterraneo, incluse quelle della pesca ricreativa e le catture accessorie, possono essere sbarcate o trasbordate solo nei porti designati, salvo la presenza del marchio individuale previsto dall’articolo 30. Gli Stati membri designano tali porti e ne comunicano l’elenco alla Commissione entro il 15 febbraio di ogni anno. Il trasbordo in mare è vietato in ogni circostanza.

Ispezioni e cooperazione internazionale ICCAT

Ogni Stato membro deve presentare un piano annuale di ispezione, basato sui parametri della decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 e sul proprio programma di controllo. La Commissione consolida i piani nazionali in un piano di ispezione dell’Unione e lo trasmette all’ICCAT per approvazione. Il regolamento disciplina anche il programma internazionale congiunto ICCAT, con designazione di ispettori, impiego di navi di ispezione e cooperazione tra Stati membri; è previsto un obbligo rafforzato di invio di una nave di ispezione quando più di 50 pescherecci di uno Stato membro sono contemporaneamente impegnati nella pesca del pesce spada. In caso di infrazione, lo Stato membro di bandiera deve effettuare un’ispezione fisica della nave.

Pesca ricreativa

La pesca ricreativa del pesce spada del Mediterraneo è sottoposta a un contingente specifico, da ricavarsi dal contingente nazionale, e i morti devono essere detratti dal contingente. La vendita e qualsiasi forma di commercializzazione del pescato ricreativo sono vietate. È consentita la cattura di un solo esemplare al giorno per nave, con obbligo per gli Stati membri di favorire il rilascio in mare degli esemplari vivi e facoltà di adottare regole più restrittive. Solo le navi operanti con lenza a canna possono essere autorizzate; le navi autorizzate devono essere incluse nelle comunicazioni all’ICCAT, i dati di cattura devono essere registrati e il pesce spada ricreativo può essere sbarcato soltanto intero o eviscerato e senza branchie, oppure con marchio individuale a prova di manomissione. Gli Stati membri devono istituire un programma di marcatura e riferire annualmente sulla sua attuazione.

Relazione annuale, riesame e adeguamento futuro

Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono una relazione sull’attuazione del regolamento, con particolare attenzione a misure contro le catture accessorie e i rigetti sotto taglia. La Commissione raccoglie tali informazioni e le trasmette all’ICCAT entro il 15 ottobre. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione deve riferire a Parlamento e Consiglio sul funzionamento del piano.

Deleghe alla Commissione e modifiche normative

La Commissione può adottare atti delegati per adeguare il regolamento alle future raccomandazioni ICCAT vincolanti, ma solo entro i limiti di tali raccomandazioni. La delega dura cinque anni a decorrere dal 15 luglio 2019, è rinnovabile tacitamente e può essere revocata da Parlamento o Consiglio. Gli atti delegati possono modificare termini di comunicazione, periodi di divieto, taglia minima, livelli di tolleranza, caratteristiche degli attrezzi, percentuali di utilizzo del contingente, informazioni sulle navi e allegati. Sono inoltre previsti atti di esecuzione della Commissione per il formato della relazione annuale, secondo la procedura d’esame.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e rapporto con la PCP

L’articolo 1 stabilisce i principi generali per l’applicazione, da parte dell’Unione, del piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo adottato dall’ICCAT, dal 2017 al 2031. L’articolo 3 fissa l’obiettivo di raggiungere entro il 2031, con probabilità almeno del 60 %, una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile, in deroga all’obiettivo generale dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Ambito soggettivo e definizioni

L’articolo 2 delimita l’applicazione a pescherecci e navi dell’Unione, anche per pesca ricreativa, nonché a navi di paesi terzi che operano nelle acque dell’Unione o sono ispezionate nei porti degli Stati membri. L’articolo 5 contiene le definizioni chiave, tra cui peschereccio, peschereccio dell’Unione, zona della convenzione ICCAT, Mar Mediterraneo, PCC, autorizzazione di pesca, possibilità di pesca, stock, rigetti in mare, pesca ricreativa, VMS, sbarco, trasbordo, noleggio, palangaro, amo e lenza a canna.

Sforzo di pesca, ripartizione dei contingenti e limiti di capacità

L’articolo 6 impone agli Stati membri di adattare lo sforzo di pesca alle possibilità disponibili e vieta i riporti di contingenti non utilizzati. L’articolo 7 richiede criteri trasparenti e oggettivi nella ripartizione delle possibilità di pesca, con attenzione a criteri ambientali, sociali ed economici, alla pesca tradizionale e artigianale e agli incentivi per attrezzi selettivi o a basso impatto; inoltre impone la previsione di catture accessorie nei limiti del contingente e la comunicazione alla Commissione. L’articolo 8 introduce limiti di capacità per tipo di attrezzo, basati sulla media annua 2013-2016 (o, in alternativa, sul 2016 se inferiore), consente una tolleranza del 5 % per il 2018 e 2019 e impone la comunicazione delle misure nazionali entro il 1° marzo di ogni anno.

Piani di pesca annuali e periodi di divieto

L’articolo 9 impone agli Stati membri di comunicare entro il 1° marzo i piani di pesca annuali, con dettagli su contingenti per attrezzo, pesca ricreativa e catture accessorie; la Commissione li consolida in un piano di pesca dell’Unione e lo trasmette all’ICCAT entro il 15 marzo. L’articolo 10 prevede il divieto di cattura, detenzione a bordo, trasbordo e sbarco dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno e un ulteriore divieto per i pescherecci con palangari che pescano tonno bianco del Mediterraneo dal 1° ottobre al 30 novembre.

Taglia minima, catture accidentali e catture accessorie

L’articolo 11 vieta la cattura, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto, stoccaggio, vendita ed esposizione di esemplari inferiori a 100 cm di lunghezza alla forca o a 11,4 kg di peso vivo (ovvero 10,2 kg eviscerato e senza branchie), compresa la pesca ricreativa; consente la detenzione e movimentazione solo di esemplari interi o eviscerati e senza branchie. L’articolo 12 ammette catture accidentali sotto taglia entro il 5 % delle catture totali di pesce spada del Mediterraneo del peschereccio interessato. L’articolo 13 stabilisce limiti alle catture accessorie nei piani nazionali, obbliga al rilascio in mare degli esemplari vivi quando il contingente è esaurito e vieta trasformazione e commercializzazione degli esemplari morti in tale ipotesi, con obblighi di registrazione e comunicazione annuale dei quantitativi.

Attrezzi da pesca e limiti tecnici

L’articolo 14 fissa a 2.500 il numero massimo di ami che i pescherecci che praticano la pesca del pesce spada del Mediterraneo possono utilizzare o tenere a bordo; ammette un’ulteriore serie di 2.500 ami armati di ricambio per bordate superiori a due giorni, se fissati e riposti sottocoperta. La dimensione minima dell’amo è di 7 cm di altezza e la lunghezza massima dei palangari pelagici è di 30 miglia nautiche (55,56 km).

Autorizzazioni, registri e comunicazioni sulle navi

L’articolo 15 subordina l’attività a autorizzazioni di pesca rilasciate dagli Stati membri e all’iscrizione nel registro ICCAT delle navi; solo le navi dell’Unione inserite nel registro possono pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare o trasformare pesce spada del Mediterraneo, salvo le catture accessorie. Gli articoli 16 e 17 disciplinano gli obblighi di trasmissione periodica di dati sulle navi autorizzate: entro il 1° gennaio e il 1° marzo per le navi autorizzate alla cattura del pesce spada e del tonno bianco del Mediterraneo, con aggiornamenti entro 30 giorni; entro il 30 giugno per le navi che hanno pescato con palangari pelagici o arpione nell’anno precedente. La Commissione trasmette i dati all’ICCAT nei termini fissati (15 gennaio, 15 marzo, 31 luglio).

Sistema di controllo dei pescherecci, noleggio e osservazione scientifica

L’articolo 18 prevede la trasmissione continua dei dati VMS anche in porto, l’inoltro in tempo reale alla Commissione e, tramite questa, all’ICCAT, con regole di frequenza, numerazione e riservatezza dei messaggi. L’articolo 19 vieta il noleggio di pescherecci dell’Unione per la pesca del pesce spada del Mediterraneo. L’articolo 20 impone programmi nazionali di osservazione scientifica per le navi con palangari pelagici, con copertura minima del 10 % per le unità oltre 15 metri e strategia di monitoraggio per quelle fino a 15 metri, soggetta a valutazione SCRS e approvazione ICCAT; sono previste specifiche attività di raccolta dati e trasmissione annuale delle informazioni.

Registrazione delle catture, soglia dell’80 % e comunicazioni periodiche

L’articolo 21 impone il giornale di pesca conforme all’allegato II e la trasmissione allo Stato di bandiera; gli Stati membri comunicano alla Commissione relazioni trimestrali sulle catture, o mensili se disponibili, e ulteriori informazioni tecniche annuali sulle attività di pesca e sulle catture, da trasmettere poi all’ICCAT. L’articolo 22 impone la comunicazione immediata quando l’utilizzo del contingente raggiunge l’80 % e, da quel momento, la trasmissione settimanale dei dati sulle catture.

Sbarchi, trasbordi, porti designati e notifiche preventive

L’articolo 23 stabilisce che catture e catture accessorie di pesce spada del Mediterraneo, se prive del marchio di cui all’articolo 30, possano essere sbarcate o trasbordate solo in porti designati, comunicati alla Commissione entro il 15 febbraio e trasmessi da questa all’ICCAT entro il 1° marzo. L’articolo 24 introduce notifiche preventive per i comandanti delle navi dell’Unione di lunghezza pari o superiore a 12 metri e, per quelle sotto i 12 metri, almeno quattro ore prima dell’arrivo, con indicazione dell’orario stimato, dei quantitativi a bordo e della zona di cattura. L’articolo 25 vieta in ogni caso il trasbordo in mare e consente il trasbordo solo nei porti designati.

Ispezioni nazionali e internazionali

L’articolo 26 impone la trasmissione entro il 31 gennaio dei piani annuali di ispezione, elaborati secondo la decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 e il programma nazionale di controllo; la Commissione li consolida in un piano di ispezione dell’Unione da trasmettere all’ICCAT. L’articolo 27 disciplina il programma di ispezione internazionale congiunta ICCAT: designazione di ispettori, impiego di navi di ispezione, obbligo di invio di una nave quando più di 50 pescherecci di uno Stato membro sono contemporaneamente impegnati nella pesca, coordinamento della Commissione e piano annuale di partecipazione dell’Unione. L’articolo 28 richiede un’ispezione fisica in caso di infrazione commessa da una nave battente bandiera di uno Stato membro.

Pesca ricreativa

L’articolo 29 prevede un contingente per la pesca ricreativa nei limiti del contingente nazionale, il divieto di vendita e commercializzazione del pescato ricreativo e il limite di un solo esemplare al giorno per nave, salvo eventuali misure nazionali più restrittive; impone inoltre, per quanto possibile, il rilascio in mare degli esemplari vivi. L’articolo 30 limita la cattura ricreativa alle navi operanti con lenza a canna, definisce i dati identificativi da comunicare all’ICCAT per le navi autorizzate, impone la registrazione dei dati di cattura e disciplina il marchio individuale, il programma di marcatura nazionale e le relative relazioni annuali.

Relazione annuale, riesame e finanziamento

L’articolo 31 impone agli Stati membri una relazione annuale entro il 15 settembre sull’attuazione del regolamento, con informazioni sulle misure per limitare catture accessorie e rigetti; la Commissione trasmette una sintesi all’ICCAT entro il 15 ottobre e può adottare atti di esecuzione sul formato della relazione. L’articolo 32 prevede che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2025. L’articolo 33 qualifica il piano come piano pluriennale ai fini del regolamento (UE) n. 508/2014.

Poteri delegati, esecuzione e modifiche ad altri atti

L’articolo 34 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adeguare termini di comunicazione, periodi di divieto, taglia minima, livelli di tolleranza, caratteristiche tecniche degli attrezzi, soglie di utilizzo del contingente, informazioni sulle navi e allegati I-III, entro i limiti delle raccomandazioni ICCAT vincolanti. L’articolo 35 disciplina durata quinquennale della delega dal 15 luglio 2019, rinnovo tacito, revoca e termine di obiezione di due mesi. L’articolo 36 rinvia alla procedura di comitato del regolamento (UE) n. 182/2011. L’articolo 37 sopprime gli articoli 20-26 del regolamento (UE) 2017/2107; l’articolo 38 modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1967/2006 portando a 2.500 il numero di ami per nave per i pescherecci che praticano la pesca del pesce spada quando la specie rappresenta almeno il 70 % delle catture in peso vivo. L’articolo 39 stabilisce l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinecontrollo e sorveglianzarelazioni esterne e accordi internazionalipesca ricreativa

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