Parere del Garante n. 41 del 29/01/2026
Parere su istanza di accesso civico - 29 gennaio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina una richiesta di parere del RPCT del Ministero della cultura su un riesame di diniego parziale di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava, nell’ambito di una procedura di appalto, alcuni documenti e informazioni su un professionista incaricato, tra cui il curriculum, atti sulla verifica dei requisiti tecnico-professionali e dati su incarichi e cariche presso enti pubblici e ordinistici. L’Autorità richiama la disciplina dell’accesso civico generalizzato e il limite del possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, evidenziando che i documenti ottenuti con accesso civico diventano pubblici e riutilizzabili, con conseguente necessità di applicare con attenzione i principi di minimizzazione e limitazione della finalità. Pur rilevando che l’amministrazione aveva negato il curriculum con motivazione generica, il Garante non impone l’ostensione integrale, ma invita a una nuova valutazione motivata, anche considerando un accesso parziale con oscuramento dei dati eccedenti e l’eventuale coinvolgimento del controinteressato.
Parere su richiesta di riesame di un’istanza di accesso civico generalizzato relativa a documenti di gara e al curriculum di un professionista incaricato dal Ministero della cultura
Parere su accesso civico generalizzato e curriculum di un professionista incaricato
Il Garante si pronuncia, su richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della cultura, in ordine al riesame di un parziale diniego di accesso civico generalizzato presentato nell’ambito di una procedura di appalto. Il parere è reso ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013 e riguarda in particolare il bilanciamento tra trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali del professionista incaricato.
Oggetto dell’istanza di accesso civico
La richiesta di accesso riguardava diversi atti e informazioni collegati a un affidamento: la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi del concorrente contraente, l’offerta, il curriculum del professionista, la documentazione sulla verifica dei requisiti di idoneità tecnico-professionale e i dati relativi a incarichi, cariche e ruoli svolti presso enti pubblici e ordinistici. L’amministrazione aveva già accolto l’istanza per alcuni punti, ma aveva negato l’ostensione del curriculum, richiamando la riservatezza del professionista e sottolineando che l’affidamento era di importo inferiore a 40.000 euro e che non erano previste verifiche sull’idoneità tecnico-professionale.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama la disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, commi 2, 5 e 7, e all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013. Viene inoltre richiamato l’art. 3, comma 1, del medesimo decreto, secondo cui i documenti acquisiti mediante accesso civico sono pubblici e possono essere conosciuti, fruiti, utilizzati e riutilizzati da chiunque, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Sul piano privacy, il Garante richiama i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR.
Valutazione del Garante sul diniego opposto
L’Autorità osserva che il rigetto del rilascio del curriculum era fondato su una motivazione generica, limitata al richiamo della tutela della riservatezza dei dati personali del professionista, senza chiarire in concreto in che modo l’ostensione potesse determinare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Il Garante sottolinea che, proprio perché l’accesso civico produce un regime di pubblicità rafforzata rispetto all’accesso documentale ex l. 241/1990, la valutazione del pregiudizio deve essere svolta con particolare attenzione e motivazione specifica.
Accesso parziale, oscuramento e coinvolgimento del controinteressato
Il parere evidenzia la possibilità di ricorrere all’accesso civico parziale, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, d.lgs. 33/2013, con oscuramento dei dati eccedenti e non necessari presenti nel curriculum. Il Garante invita anche a valutare il coinvolgimento del soggetto controinteressato nel procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 33/2013, prima di decidere sull’eventuale ostensione parziale.
Dati effettivamente detenuti e coerenza con il regime di trasparenza
L’Autorità ricorda inoltre che l’accesso civico può riguardare solo documenti effettivamente detenuti dalla pubblica amministrazione. Nel caso esaminato, il Comune aveva dichiarato di non aver richiesto né le verifiche sull’idoneità tecnico-professionale né le informazioni su incarichi, cariche e ruoli presso enti pubblici e ordinistici, elemento che deve essere considerato nella rivalutazione della domanda. Il Garante richiama infine, come parametro comparativo, il regime di pubblicità previsto per figure analoghe operanti presso le pubbliche amministrazioni, in particolare consulenti e collaboratori ex art. 15 d.lgs. 33/2013.
Conclusione
Il parere non impone un’accoglimento pieno dell’istanza, ma invita l’amministrazione a riesaminare la richiesta con una motivazione puntuale e completa, verificando se sia possibile un accesso civico parziale al curriculum mediante oscuramento dei dati non pertinenti o eccedenti. L’esito è quindi favorevole alla rivalutazione dell’istanza, con forte attenzione al bilanciamento tra trasparenza e tutela dei dati personali.
Punti principali
Oggetto del quesito e contesto dell’istanza
Il RPCT del Ministero della cultura chiede il parere del Garante, ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, su una richiesta di riesame relativa al parziale accoglimento di un accesso civico generalizzato in materia di appalto. L’istanza riguardava, tra l’altro, dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, offerta, curriculum del professionista incaricato, documentazione sulla verifica dell’idoneità tecnico-professionale e informazioni su incarichi e cariche ricoperte presso enti pubblici e ordinistici.
Valutazione sulla disciplina dell’accesso civico e sui limiti privacy
Il Garante ricorda che l’accesso civico generalizzato consente l’accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, ma deve essere rifiutato quando il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013. Richiama inoltre che i documenti acquisiti tramite accesso civico diventano "pubblici" e quindi il loro ulteriore trattamento è soggetto ai limiti della normativa privacy, nonché i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c) GDPR.
Rilievo sulla motivazione del diniego e sull’accesso parziale
L’Autorità osserva che il diniego opposto dall’amministrazione al curriculum era formulato in modo generale, richiamando soltanto la tutela della riservatezza del professionista e senza spiegare in concreto quale pregiudizio alla protezione dei dati personali deriverebbe dall’ostensione. In questo quadro, il Garante richiama anche la possibilità di un accesso civico parziale ex art. 5-bis, comma 4, d.lgs. 33/2013, mediante oscuramento dei dati eccedenti e non necessari.
Rilevanza della disponibilità effettiva dei documenti
Il Garante precisa che possono essere oggetto di accesso civico solo documenti effettivamente detenuti dall’amministrazione. Nel caso specifico, il Comune aveva dichiarato che per l’affidamento non erano previste verifiche sull’idoneità tecnico-professionale né obblighi di acquisire informazioni su incarichi, cariche e ruoli presso enti pubblici e ordinistici, elemento che incide sulla valutazione dell’istanza.
Esito del parere e indicazioni operative
Il Garante invita l’amministrazione a rivalutare la richiesta di accesso civico, fornendo una motivazione congrua e completa rispetto ai limiti derivanti dalla protezione dei dati personali, in coerenza con le Linee guida ANAC. Suggerisce di valutare il rilascio parziale del curriculum, con oscuramento dei dati non pertinenti o eccedenti, anche previo coinvolgimento del controinteressato ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 33/2013, tenendo conto del regime di trasparenza previsto per figure analoghe come consulenti e collaboratori ex art. 15 d.lgs. 33/2013.
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