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Parere

Parere del Garante n. 33 del 29/01/2026

Parere sullo schema di Linee Guida sull’accessibilità dei servizi in attuazione dell’art. 21 d. lgs. n. 82 del 2022 - 29 gennaio 2026

Garante Privacy33

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di Linee Guida AgID sull’accessibilità dei servizi, adottate in attuazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2022 e sottoposte a parere ai sensi dell’art. 71 CAD. L’Autorità verifica la compatibilità del testo con il GDPR, evidenziando due profili principali: il divieto di tracciamento degli strumenti e delle soluzioni di accessibilità usati dagli utenti con disabilità e la necessità di adeguate misure di tutela per la piattaforma che AgID utilizzerà per la vigilanza, ove potranno essere trattati dati relativi alla disabilità. Resta ferma la responsabilità dei fornitori pubblici e privati come titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di accountability, liceità, minimizzazione, integrità e riservatezza.

Parere favorevole sullo schema di Linee Guida sull’accessibilità dei servizi in attuazione dell’art. 21 d.lgs. n. 82/2022

Parere sullo schema di Linee Guida sull’accessibilità dei servizi ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 82/2022

Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso, il 29 gennaio 2026, parere favorevole sullo schema di "Linee Guida sull’accessibilità dei servizi" predisposto da AgID in attuazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2022. Il parere è stato espresso nell’ambito della consultazione prevista dall’art. 71 del CAD, richiamando altresì gli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del GDPR.

Quadro normativo di riferimento

L’Autorità richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy e il Codice dell’amministrazione digitale. Lo schema si colloca nel quadro della direttiva (UE) 2019/882, recepita dal d.lgs. n. 82/2022, che disciplina requisiti di accessibilità per prodotti e servizi immessi sul mercato dal 28 giugno 2025. In particolare, l’art. 21 del decreto affida ad AgID compiti di vigilanza sulla conformità dei servizi e la predisposizione di linee guida sul punto.

Contenuto dello schema esaminato

Il Garante osserva che lo schema definisce:

  • l’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo;
  • gli obblighi dei fornitori di servizi e le relative eccezioni;
  • i principi dell’accessibilità e i requisiti generali e specifici;
  • i requisiti relativi ai servizi che comportano metodi di identificazione o l’utilizzo di firme elettroniche;
  • aspetti operativi;
  • le disposizioni sulla vigilanza di AgID, con rinvio a un regolamento attuativo e alla creazione di una piattaforma per la gestione dei flussi comunicativi.

Profili di protezione dei dati personali considerati

Lo schema tiene conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante nelle interlocuzioni informali, allo scopo di rendere i trattamenti conformi al GDPR in applicazione dei principi di privacy by design e privacy by default di cui all’art. 25 del Regolamento.

Il primo profilo riguarda i servizi resi a persone con disabilità. Lo schema prevede che i fornitori adottino misure idonee a evitare la tracciatura, sia tramite sistemi propri sia tramite sistemi di terze parti, degli strumenti e delle soluzioni hardware e software, nonché delle impostazioni di uso che agevolano l’accesso ai servizi digitali. È inoltre previsto che tra le informazioni obbligatorie sia dichiarato il non ricorso a tecniche web di tracciamento da cui sia possibile desumere eventuali condizioni di disabilità dell’utente. Il Garante collega tali prescrizioni ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e di minimizzazione dei dati, di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR.

Il secondo profilo riguarda la futura piattaforma che AgID metterà a disposizione per le attività di vigilanza. In questo contesto, l’Autorità sottolinea la necessità di individuare e adottare misure appropriate e specifiche a tutela dell’interessato, poiché è presumibile il trattamento di categorie particolari di dati personali riferiti a utenti con disabilità. Vengono richiamati l’art. 9 del GDPR e l’art. 2-sexies del Codice privacy.

Sicurezza nei servizi con identificazione o firme elettroniche

Il Garante evidenzia inoltre che i servizi online che prevedono l’utilizzo di metodi di identificazione o di firme elettroniche devono garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi di accessi e operazioni non autorizzate. Anche tale profilo è ricondotto ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché di integrità e riservatezza, di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e f), GDPR.

Esito e responsabilità dei titolari

All’esito dell’istruttoria, il Garante afferma di non avere osservazioni da formulare sullo schema di linee guida e rende parere favorevole. Resta tuttavia ferma la responsabilità in capo ai fornitori, pubblici e privati, quali titolari dei trattamenti connessi all’erogazione dei prodotti e dei servizi disciplinati dalle linee guida, in applicazione del principio di accountability sancito dagli artt. 5, par. 2, e 24 del GDPR.

In sintesi, il parere è favorevole e conferma la compatibilità generale dello schema con la disciplina privacy, subordinando però l’attuazione concreta dei servizi e della piattaforma di vigilanza al rispetto degli obblighi del GDPR e del Codice privacy.

Punti principali

Oggetto e base normativa del parere

Il parere riguarda lo schema di Linee Guida sull’accessibilità dei servizi predisposto da AgID in attuazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2022. Il Garante interviene nell’ambito delle competenze previste dall’art. 71 del CAD e dagli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del GDPR.

Contenuto dello schema esaminato

Lo schema disciplina l’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo, gli obblighi dei fornitori di servizi e le relative eccezioni, i principi e i requisiti di accessibilità generali e specifici, inclusi quelli relativi a metodi di identificazione e firme elettroniche, nonché le attività di vigilanza affidate ad AgID e la futura piattaforma per la gestione dei flussi comunicativi.

Rilievi privacy accolti nello schema

Il Garante rileva che lo schema tiene conto delle indicazioni rese in interlocuzioni informali per garantire la conformità al GDPR secondo i principi di privacy by design e by default. In particolare, vengono considerate le misure per evitare la tracciatura, anche tramite terze parti, degli strumenti e delle impostazioni di accessibilità utilizzati dalle persone con disabilità, e l’obbligo di dichiarare la non utilizzazione di tecniche di web tracking da cui possano desumersi condizioni di disabilità.

Piattaforma di vigilanza AgID e dati particolari

Quanto alla piattaforma che AgID dovrà mettere a disposizione per la vigilanza, il Garante richiama la necessità di misure appropriate e specifiche di tutela dell’interessato, anche perché è presumibile il trattamento di categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 GDPR, in relazione a utenti con disabilità, nonché il richiamo all’art. 2-sexies del Codice privacy.

Sicurezza dei servizi con identificazione e firme elettroniche

Per i servizi online che impiegano metodi di identificazione o firme elettroniche, il Garante sottolinea che deve essere garantito un livello di sicurezza adeguato ai rischi di accessi e operazioni non autorizzate, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, integrità e riservatezza.

Esito del parere

L’Autorità conclude che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare sullo schema di Linee Guida e rende parere favorevole, precisando tuttavia che resta ferma la responsabilità dei fornitori, pubblici e privati, quali titolari del trattamento, nel rispetto dei principi e degli obblighi del GDPR e del Codice privacy.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazioneaccessibilità digitalebasi giuridiche del trattamentoprotezione dei dati by design e by defaultcategorie particolari di dati

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