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Parere

Parere del Garante n. 32 del 29/01/2026

Parere su uno schema di decreto, avente natura regolamentare, volto a modificare il decreto del Ministro della giustizia 24 ottobre 2023, n. 150, recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione - 29 gennaio 2026

Garante Privacy32

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina uno schema di decreto regolamentare del Ministero della giustizia che modifica il D.M. n. 150 del 2023 in attuazione delle novità introdotte dal d.lgs. n. 216 del 2024 in materia di organismi di mediazione e ADR. Le principali innovazioni riguardano l’obbligo di indicare analiticamente le fonti di finanziamento e i soggetti finanziatori, la gestione informatica del registro tramite piattaforma del Ministero e la disciplina dell’accesso ai documenti della procedura di mediazione. L’Autorità ritiene il trattamento dei dati coerente con i compiti di interesse pubblico attribuiti dalla normativa primaria e con i requisiti di serietà, efficienza, indipendenza e trasparenza degli organismi. Non rileva criticità sostanziali, ma ribadisce l’opportunità di definire con successivo decreto direttoriale, previa valutazione d’impatto, misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell’art. 32 GDPR, incluse le modalità di accesso selettivo alle informazioni.

Parere favorevole sullo schema di decreto che modifica il D.M. giustizia 24 ottobre 2023, n. 150, relativo a registro degli organismi di mediazione, elenco enti di formazione e organismi ADR

Modifica del D.M. n. 150/2023 su mediazione e organismi ADR

Il Garante per la protezione dei dati personali rende parere su uno schema di decreto regolamentare volto a modificare il D.M. 24 ottobre 2023, n. 150, in materia di registro degli organismi di mediazione, elenco degli enti di formazione e iscrizione degli organismi ADR. Il parere è richiesto nell’ambito dell’art. 36, par. 4, GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy.

Contesto normativo e finalità dell’intervento

Lo schema mira ad aggiornare la disciplina regolamentare alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 216 del 2024 all’art. 16 del d.lgs. n. 28 del 2010. L’obiettivo dichiarato è rafforzare i requisiti di serietà, efficienza, trasparenza e sicurezza del sistema della mediazione, anche per renderlo più coerente con le esigenze di digitalizzazione e con la gestione informatica del registro da parte del Ministero della giustizia.

Obbligo di indicare le fonti di finanziamento

Una delle innovazioni centrali consiste nella sostituzione della lettera b) dell’art. 6 del D.M. n. 150/2023, con l’introduzione dell’onere di fornire l’indicazione analitica delle fonti di finanziamento. Devono essere specificati:

  • l’identità dei soggetti finanziatori;
  • l’ammontare delle somme erogate.

Il Garante ritiene la previsione coerente con l’art. 16 del d.lgs. n. 28/2010, come novellato, poiché la conoscenza delle fonti finanziarie consente di valutare la capacità economica dell’organismo, la sua indipendenza e l’assenza di interessi nella lite. La misura è considerata funzionale sia ai requisiti di efficienza del comma 1-ter, sia ai requisiti di serietà del comma 1-bis.

Trattamento dei dati e base giuridica

Secondo il Garante, il trattamento delle informazioni sui finanziatori da parte dell’ufficio di vigilanza è conforme all’art. 2-ter del Codice privacy, in quanto necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico previsto dalla normativa primaria e specificato dal regolamento di settore. La previsione è quindi giudicata proporzionata rispetto alle finalità di controllo e iscrizione nel registro.

Gestione del registro tramite piattaforma informatica

Lo schema novella anche l’art. 12, comma 3, del D.M. n. 150/2023, specificando che la gestione del registro e degli elenchi avviene mediante la piattaforma informatica del Ministero della giustizia, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 GDPR. Il Garante considera tale precisazione coerente con l’impianto complessivo della riforma e con la disciplina di rango primario.

Accesso ai documenti della procedura di mediazione

Con la modifica dell’art. 16 del D.M. n. 150/2023 viene chiarito che la legittimazione a richiedere copia di documenti della mediazione, inclusi verbali, proposte del mediatore, verbali di conciliazione e pareri degli esperti, spetta esclusivamente alle parti che abbiano effettivamente partecipato alla procedura. Alla parte invitata ma non comparsa è riconosciuta soltanto la facoltà di ottenere copia del verbale negativo conclusivo.

Organismi già iscritti e termine di adeguamento

L’art. 3 del provvedimento prevede che anche gli organismi già iscritti debbano attestare il possesso dei nuovi requisiti di trasparenza entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto. Il termine è ritenuto funzionale a garantire continuità operativa ed evitare disparità di trattamento tra soggetti già iscritti e nuovi richiedenti.

Esito del parere e raccomandazione finale

Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto. Non rileva criticità sostanziali sotto il profilo della protezione dei dati personali, ritenendo il testo conforme alla norma attributiva del potere e alla disciplina primaria.

Resta però una osservazione già formulata nel precedente parere n. 305 del 2023: è opportuno che, anche con successivo decreto direttoriale e previa valutazione d’impatto ex art. 35 GDPR, siano definite misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 GDPR, comprese le modalità di accesso selettivo alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati.

Punti principali

Oggetto del parere e quadro normativo

Il Garante esprime parere, ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR e dell’art. 154, comma 5, Codice privacy, su uno schema di decreto regolamentare della Presidenza del Consiglio dei ministri/Ministero della giustizia che modifica il D.M. 24 ottobre 2023, n. 150. Il provvedimento dà attuazione alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 216 del 2024 all’art. 16 del d.lgs. n. 28 del 2010, in materia di requisiti e iscrizione degli organismi di mediazione e degli organismi ADR.

Nuovi obblighi informativi sulle fonti di finanziamento

La modifica più rilevante riguarda l’introduzione dell’obbligo di indicare in modo analitico le fonti di finanziamento, con identità dei soggetti finanziatori e importo delle somme erogate. Il Garante ritiene la previsione conforme alla disciplina primaria, perché funzionale a verificare serietà, efficienza, solidità economico-finanziaria, autonomia e indipendenza dell’organismo, nonché a prevenire conflitti di interessi.

Trattamento dei dati da parte dell’ufficio di vigilanza

L’Autorità considera il trattamento dei dati relativi ai finanziatori conforme all’art. 2-ter del Codice privacy, in quanto necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico specificato dalla normativa di settore. La raccolta di tali informazioni è ritenuta proporzionata rispetto alle finalità di controllo e iscrizione nel registro.

Gestione informatica del registro e accesso ai documenti

Lo schema prevede che la tenuta del registro e degli elenchi avvenga tramite la piattaforma informatica del Ministero della giustizia, nel rispetto dei principi dell’art. 5 GDPR. Inoltre, chiarisce che l’accesso a copie di verbali, proposte del mediatore, verbali di conciliazione e pareri di esperti spetta solo alle parti effettivamente partecipi alla mediazione; alla parte invitata ma non comparsa è riconosciuta solo la copia del verbale negativo.

Parere favorevole con osservazione su sicurezza e DPIA

Il Garante non ravvisa criticità sulla protezione dei dati personali e formula parere favorevole sullo schema. Tuttavia richiama, come già fatto nel parere n. 305 del 2023, l’opportunità di prevedere, anche con decreto direttoriale e previa valutazione d’impatto ex art. 35 GDPR, misure tecniche e organizzative idonee a garantire un adeguato livello di sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 GDPR, inclusa la disciplina dell’accesso selettivo alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati.

Come è indicizzato

Materiemediazione civile e commercialepubblica amministrazioneprotezione dei dati personalisicurezza dei trattamentiinteroperabilità di banche dati

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